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Avv. Gabriele Chiarini su Radio Cusano

L’Avv. Gabriele Chiarini ospite su Radio Cusano per parlare di Malasanità

A “Genetica Oggi” su Radio Cusano si parla di Malasanità con l’Avv. Charini

L’Avv. Gabriele Chiarini è stato ospite di Genetica Oggi, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano di approfondimento scientifico sui temi legati alla medicina, alla salute, e alla ricerca biomedica. Il conduttore, Andrea Lupoli, lo ha intervistato sulle questioni della malasanità e dei diritti del paziente. Ecco la trascrizione dell’intervista.

 

 

Lupoli: Entriamo un po’ nel dettaglio con l’Avv. Gabriele Chiarini dello Studio Legale Chiarini, quest’oggi nostro ospite; grazie per aver accettato il nostro invito, Avvocato.

Avv. Chiarini: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi dell’invito.

Lupoli: Ecco, io partirei proprio da questo dato, che mi sembra fra l’altro anche un po’ sottostimato (azzardo una definizione di questo tipo): c’è nel nostro Paese un 10% dei pazienti che va incontro ad un evento avverso, ma in realtà si tratta solo di quelli che sono riconosciuti a tutti gli effetti come tali, vero Avvocato?

Avv. Chiarini: Allora, i dati sono delle stime, perché ovviamente non ci sono dei registri attendibili degli eventi avversi effettivamente verificatisi, per una serie di motivazioni, la più importante delle quali – a nostro avviso – è la tradizionale resistenza degli Operatori Sanitari a denunciare spontaneamente gli eventi avversi, anche quelli che non si sono tradotti poi in un significativo danno per la salute dei pazienti. Però, se gli Operatori Sanitari iniziassero a segnalare effettivamente tutti gli eventi avversi di cui vengono a conoscenza nella loro pratica quotidiana, probabilmente la Sanità avrebbe modo di migliorare e avremmo delle stime più attendibili. Questo 10%, in realtà, è una stima ragionevolmente riduttiva, come lei osservava in maniera probabilmente corretta, ma è  comunque un numero enorme: se consideriamo che i ricoveri medi sono circa 10 milioni in Italia ogni anno, un milione di questi ricoveri dà luogo a un problema, che può essere meno grave o anche più grave, fino al decesso del paziente.

Lupoli: Assolutamente, ecco, Le volevo chiedere proprio questo: alla luce della sua esperienza, quali sono normalmente i casi di malasanità più frequenti, quando parliamo di assistenza, magari proprio a livello ospedaliero, Avvocato?

Avv. Chiarini: Mah, noi ci occupiamo trasversalmente di problemi di responsabilità sanitaria. Partiamo dalla constatazione della inevitabile fallibilità umana: sappiamo che tutti gli uomini, in specie i professionisti, possono commettere errori. La fallibilità, in Sanità, si manifesta un po’ in tutti i settori, quindi in tutte le specialità mediche. Vi sono, poi, specialità più delicate; pensiamo alla ostetricia, alla ginecologia, alla neonatologia; è chiaro che i danni che si verificano in questi àmbiti sono ragionevolmente più significativi, per la vita di un piccolo bambino appena nato, e per le conseguenze disarmanti che si possono verificare.
Molto frequente, nella nostra pratica professionale, è la tematica delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Le cosiddette infezioni ospedaliere, o nosocomiali, sono anch’esse assai diffuse, purtroppo, nella pratica ospedaliera della nostra Sanità, devo dire in linea con i dati statistici di altri Paesi europei, perché non possiamo dire che il nostro sistema sanitario sia peggiore di quello di altri Stati, anche rispetto agli ospedali statunitensi sotto questo profilo. Però, anche in questo settore, abbiamo dei dati abbastanza allarmanti, perché sono tante le infezioni nosocomiali che si verificano, di queste una piccola parte – cioè un 1% – conduce al decesso dei pazienti, ma quell’1% sono 6/7 mila pazienti che, si stima, ogni anno muoiono a causa dell’infezione ospedaliera; e di questi sappiamo, perché la letteratura scientifica ce lo dice chiaramente, che almeno la metà sarebbe evitabile se si applicassero le linee guida di prevenzione.

 

Credi di essere stato vittima di malasanità?

 

Lupoli: Certo, in quel caso diventa anche più complesso accertare le responsabilità, perché è proprio la Struttura Ospedaliera che fallisce nella propria missione, nel momento stesso in cui non riesce a contrastare una infezione, Avvocato, quindi suppongo dal vostro punto di vista sia magari più complicato ricercare le responsabilità del singolo, quando siamo di fronte a situazioni del genere, è così?

Avv. Chiarini: L’infezione ospedaliera è tradizionalmente un caso di responsabilità cosiddetta “anonima”, ed è un dei motivi – ad esempio – per cui il tema delle infezioni è veramente poco rilevante nell’àmbito del diritto penale, laddove lo è, invece, sotto il versante civilistico, perché si tratta di una responsabilità tipicamente riferibile a una disfunzione strutturale, cioè noi non potremo mai andare a capire quale sia stato il singolo sanitario, o quale sia stato il presidio o lo strumento che era portatore di un batterio che si è infiltrato nell’organismo del paziente ed ha causato, poi, magari una setticemia. Sappiamo però che, se quel batterio – perché è un batterio tipicamente nosocomiale, e che non ci dovrebbe stare in sala operatoria – si è poi annidato, ad esempio, sulla valvola cardiaca che è stata impiantata al paziente, è chiaro che questo dipende da una problematica nelle procedure di asepsi e, quindi, nell’attuazione di quelle linee guida di prevenzione che menzionavamo poco fa.

Lupoli: Stiamo parlando di malpractice e malasanità con l’Avvocato Gabriele Chiarini dello Studio Legale Chiarini, nel caso vi siate sintonizzati solo in questo istante. E’ una domanda che ricorre adesso tra i nostri radioascoltatori, che chiedono fondamentalmente: ci sono delle caratteristiche affinché la malpractice possa essere definita tale, Avvocato Chiarini?

Avv. Chiarini: Perché si possa parlare di responsabilità medico-sanitaria ci vogliono tre presupposti. Il primo è la colpa, cioè si deve essere verificato un errore sanitario: il medico deve aver tenuto un comportamento, o non aver fatto qualcosa (quindi, una omissione), divergendo da quelle che sono le corrette regole di condotta. Questo è uno degli elementi, che si verifica per quella fallibilità umana di cui dicevamo prima. Ma noi ci troviamo di fronte a tante segnalazioni, che riceviamo, in cui c’è stato un errore, ma non c’è stato – per esempio – un danno. Allora siamo costretti a spiegare che la responsabilità sanitaria non è fatta soltanto dell’errore, ma è fatta di altri due elementi: il secondo è, appunto, il danno, e quindi una lesione provocata all’integrità psicofisica del paziente, oppure una violazione di un altro diritto (tipico è quello all’autodeterminazione, pensiamo alla violazione del consenso informato). E, veniamo al terzo elemento, tra la colpa e il danno ci deve essere un nesso causale, cioè una relazione qualificata che ci consenta di dire che l’errore è la causa del danno che si è verificato. Se manca uno solo di questi tre elementi, non siamo di fronte ad una responsabilità sanitaria.

Lupoli: Un’ultima domanda prima di salutarla: quanto tempo hanno i pazienti per, eventualmente, procedere legalmente, Avvocato Chiarini?

Avv. Chiarini: La tempistica assicurata al paziente è decisamente lunga, perché – salvo casi particolari – la responsabilità della Struttura Sanitaria è un responsabilità di tipo contrattuale, quindi ci sono dieci anni di tempo, peraltro non già dall’evento, ma dal momento in cui si percepisce che quell’evento dannoso è derivato da errore medico. Quindi, dieci anni consentono di riflettere adeguatamente su tutti i presupposti della responsabilità.

Lupoli: Assolutamente, noi su questo la ringraziamo davvero per la chiarezza e la puntualità. Ricordiamo: l’Avvocato Gabriele Chiarini, per l’appunto, dello Studio Legale Chiarini. Grazie per il suo tempo, a presto e un buon lavoro, Avvocato.

Avv. Chiarini: Grazie a voi, buona giornata.

 

Ascolta l’audio integrale dell’intervista su Radio Cusano

 

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