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Assegno Sociale INPS e Omessa Comunicazione del Soggiorno all’Estero

Soggiorno all’Estero e Assegno Sociale I.N.P.S.

Assegno sociale INPS: la omessa comunicazione del soggiorno all’estero superiore a 30 giorni e la fattispecie di reato ex art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Il caso di un percettore dell’assegno sociale imputato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p. per essersi recato nel Paese estero di origine per periodi di soggiorno superiori a 30 giorni, omettendo di darne comunicazione all’INPS, è stato definito dal Tribunale di Urbino con sentenza (n. 82/2017) di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

Il GUP del Tribunale urbinate ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del reato in ragione della “evidente carenza di elementi idonei a far ritenere che l’imputato potesse avere contezza del dovere di rendere le informazioni omesse”.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. L’assegno sociale

L’assegno sociale (ex pensione sociale) è una prestazione economica erogata a domanda dall’INPS in favore di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di particolare requisiti.

Segnatamente:

  • 66 anni e 7 mesi di età (dal 1.1.2018 e 67 anni a far data dal 1.1.2019);
  • stato di bisogno economico (reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge);
  • cittadinanza italiana,
    per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
    per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono sottoposti a verifica annuale.

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero.

Se il titolare effettua un soggiorno all’estero per più di 30 giorni, l’erogazione viene sospesa e, dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

 

§ 2. Il fatto ed il reato contestato

Nel caso affidato alla nostra difesa, è stato contestato al nostro assistito il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Statoprevisto e punito dagli artt. 81 cov, 316 ter c.p. per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante l’omissione di informazioni relative alla propria assenza dall’Italia per periodi di tempo superiore ad un mese […], conseguito indebitamente per sé l’assegno sociale elargito dall’INPS in favore dei cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni residenti in via continuativa in Italia da almento 10 anni ed in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo a scadenza illimitata, così percependo indebitamente una somma di euro 8.144,60 (pari alla differenza tra quanto di fatto percepito e quanto realmente spettante), superiore ai limiti fissati dal comma II dell’art. 316 ter c.p.”.

Dalle indagini svolte, ed in particolare dai timbri di ingresso e di uscita dal territorio italiano apposti sul passaporto, era risultato che l’imputato, cittadino extracomunitario, aveva in diverse occasioni fatto rientro nel proprio paese di origine per ivi trattenersi per periodi superiori a 30 giorni senza farne comunicazione all’INPS.

 

§ 3. La tesi difensiva

Con memoria ex art. 121 c.p.p. si è evidenziata la carenza sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo del reato.

In relazione al primo profilo, si è rilevato che l’omissione di informazioni dovute, contestata con l’imputazione del reato di cui all’art. 316 ter c.p., presuppone, a ben vedere, un vero e proprio obbligo giuridico di informare nascente dalla normativa extrapenale sulla pubblica erogazione considerata: soltanto se da questa normativa è possibile evincere il dovere dell’agente di correggere lo stato di ignoranza originaria in cui versa l’Autorità circa elementi rilevanti per concedere l’erogazione, il silenzio dell’agente al riguardo (il quale così ne approfitta) è riconducibile all’art. 316 ter, da cui altrimenti esulerebbe.
Nel caso che ci occupa, non pare potersi rinvenire una cogente normativa, avente i sopra richiamati requisiti, che imponga al beneficiario dell’assegno sociale (e quindi all’imputato) l’obbligo di comunicare all’INPS la propria permanenza all’estero per periodi superiori a 30 giorni.

Si è poi evidenziata l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato non potendo rinvenirsi in capo all’imputato la consapevolezza né tanto meno la volontà di omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente l’erogazione dell’assegno sociale.
Nel modello di domanda da compilare per l’erogazione dell’assegno sociale non viene portato all’attenzione del richiedente un obbligo di comunicare all’Inps i periodi di soggiorno all’estero superiori a trenta giorni.
Quest’ultimo non è evincibile neppure dal materiale informativo posto a disposizione dall’ente: qui si evidenzia soltanto che in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese, il pagamento dell’assegno sociale viene sospeso – salva opportuna documentazione della sussistenza di gravi motivi di salute – e che dopo un anno di sospensione, se l’interessato è ancora all’estero, l’assegno viene revocato definitivamente.

E’ stata quindi formulata richiesta di pronuncia ex art. 129 c.p.p. di non luogo a procedere per insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Ti è capitato un caso simile?

 

§ 4. Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato

La richiesta di pronunica ex art 129 c.p.p. è stata condivisa dal P.M. in relazione al profilo della carenza dell’elemento soggettivo del reato.

Il P.M., all’esito di ulteriori verifiche, ha convenuto che “soltanto nel modulo dell’allegato PA15 (inerente alla certificazione dei redditi) allegato alla domanda presentata da A. L. all’INPS, al fine di conseguire l’assegno sociale in qualità di cittadino extracomunitario soggiornante in Italia da almento 10 anni, si legge che il richiedente si impegna a comunicare “qualsivoglia variazione relativa alla situazione certificata”, come ad intendere che le eventuali modifiche rilevanti da comunicare all’INPS, ad opera del beneficiario, debbano riguardare esclusivamente la situazione reddituale dello stesso e non altri presupposti di accesso al beneficio economico, compresa l’assenza dal territorio nazionale per un periodo di tempo superiore ad un mese. Ne consegue la mancata configurazione dell’elemento soggettivo del reato contestato nell’imputazione”.

Il GUP del Tribunale di Urbino ha rilevato che in effetti “non sussiste un obbligo di legge di rendere l’informazione che si imputa come omessa”, ma ha anche ritenuto che ciò “non vale ad escludere l’elemento oggettivo del reato perché nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. con l’espressione “informazioni dovute” il legislatore, ad avviso di questo giudice, non ha inteso circoscrivere il campo alle sole informazioni dovute in ragione di una disposizione di legge, ma a tutte le informazioni dovute in relazione al caso concreto”.

Il Tribunale di Urbino ha poi definito il caso in questione dando rilievo alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato argomentando che “l’evidente carenza di elementi idonei a far ritenere che l’imputato potesse avere contezza del dovere di rendere le informazioni omesse conduce ad una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato”.

 

§ 5. Documenti scaricabili

 

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