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Come (e se) fare una denuncia per malasanità

Denunciare un episodio di Malasanità: conviene davvero?

Breve vademecum sui rapporti tra azione civile e azione penale in materia di responsabilità sanitaria.

Spesso chi ritiene di aver vissuto, direttamente o per interposta persona, un episodio di malasanità si trova a porsi domande del tipo:

  • “Devo denunciare l’Ospedale?”
  • “Come denunciare un reparto ospedaliero?”
  • “Come denunciare un caso di malasanità?”

Sarebbe bene, invero, porsi prima questo interrogativo: “È opportuno denunciare un episodio di malasanità?”

La risposta, a nostro modo di vedere, è: “Non sempre, anzi: quasi mai“!

Premesso che la vittima di un errore sanitario ha sicuramente e sempre il diritto di denunciare un Medico e/o segnalare l’accaduto in tutte le sedi competenti, si tratta di comprendere se ed in quale misura una denuncia (in senso tecnico) possa giovare al suo interesse.


INDICE SOMMARIO denuncia malasanità


§ 1. Cosa significa denunciare un episodio di malasanità?

Una denuncia in senso tecnico, è appena il caso di precisarlo, costituisce l’atto con cui un privato cittadino porta a conoscenza dell’Autorità – Pubblico Ministero o Ufficiale di P.G. (Polizia Giudiziaria) – la notizia del compimento di un reato perseguibile d’ufficio (in materia sanitaria dovrebbe trattarsi di casi mortali, atteso che solo il reato di omicidio colposo è perseguibile d’ufficio, mentre per le lesioni colpose risulterebbe necessario un altro atto: la querela di parte).

Una vicenda di medmal: l'Avv. Gabriele Chiarini ne parla su TG Radio Siena TV
Nell’intervista al TG di Radio Siena TV, il nostro Avv. Gabriele Chiarini ilustra i dettagli di una recente vicenda di malasanità risolta in sede civile dallo Studio.

§ 2. Come si presenta una denuncia per malasanità?

Si può sporgere una denuncia in forma scritta oppure orale. Nel primo caso l’atto deve essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale; nel secondo caso, invece, l’Ufficiale di P.G. (o il P.M.) raccoglie la denuncia sporta oralmente e ne redige apposito verbale.
Per la denuncia proveniente da privati cittadini non sono previsti contenuti formali tipici, pertanto il denunciante può legittimamente limitarsi alla mera esposizione del fatto costituente reato perseguibile d’ufficio.

Nella querela, invece, la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante deve fare espressa richiesta di punizione contro il colpevole del fatto previsto dalla legge come reato (non perseguibile d’ufficio). La querela, dunque, rappresenta contestualmente una informazione sul fatto-reato ed una condizione di procedibilità.

Attenzione: nella denuncia e nella querela contro il Medico (sia se presentate in forma scritta, sia se sporte oralmente davanti all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria), è importante che la persona offesa dal reato si ricordi di:

  • eleggere domicilio presso la propria residenza o presso altro luogo ove intenda ricevere le notificazioni;
  • chiedere di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione;
  • opporsi all’eventuale definizione del procedimento con decreto penale di condanna;
  • nominare, se lo ritiene, un proprio Avvocato di fiducia.

La richiesta di essere avvisati in caso di archiviazione, in particolare, risulta determinante perché, se non venisse fatta, la denuncia-querela per malasanità potrebbe essere archiviata dal Pubblico Ministero senza darne informazione al denunciante-querelante, il quale non sarebbe così posto in condizione di proporre eventuale opposizione.

§ 3. Ma conviene davvero presentare una denuncia in caso di malasanità?

No, il più delle volte non conviene sporgere denuncia per un caso di malasanità.
Questo per un triplice ordine di motivi:

  1. In primo luogo perché la denuncia prelude all’azione penale, che è soggetta all’iniziativa, e quindi alle tempistiche, del Pubblico Ministero (unico soggetto a ciò legittimato nel nostro Ordinamento), con la conseguenza che potrebbero verificarsi ritardi anche rilevanti e non controllabili;
  2. In secondo luogo, perché la responsabilità penale del singolo sanitario si fonda necessariamente sulla colpa di costui, mentre in àmbito civile è possibile (e preferibile) far valere forme “anonime” di responsabilità: o perché non è identificabile il singolo soggetto autore dell’errore medico o perché la responsabilità si fonda su un difetto o una carenza di organizzazione della Struttura Ospedaliera (come accade sovente, ad esempio, in caso di infezioni nosocomiali);
  3. Da ultimo, perché il profilo del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso soggiace a diverse regole di giudizio in sede penale e in sede civile. In estrema sintesi, in sede penale è necessario un “elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” al fine di pervenire a condanna (quindi la sostanziale certezza). In sede civile, al contrario, è sufficiente che sia soddisfatto il più blando criterio della probabilità relativa o, come si suol definirlo, del più probabile che non (che, come abbiamo più volte spiegato, non significa per forza 50+1%, ma può significare anche molto di meno).

Vuoi denunciare una vicenda di malasanità?

§ 4. Quali sono i tempi a disposizione per denunciare un episodio di malasanità

Anche a proposito della tempistica da rispettare al fine presentare una denuncia per malasanità occorre distinguere:

  • per la denuncia vera e propria (quindi: in caso di omicidio colposo) non sono previste scadenze e, dunque, non c’è alcun termine da rispettare; pertanto, la denuncia può essere proposta senza limiti temporali (fatti salvi, naturalmente, gli effetti dell’eventuale prescrizione del reato);
  • qualora si tratti di querela (quindi: ove non vi sia stata morte, ma solo lesioni personali colpose), essa andrà presentata – a pena di decadenza – entro tre mesi dal giorno in cui si ha avuto notizia del fatto di reato.

Se, invece, si discute della possibilità di presentare domanda di risarcimento dei danni (in sede civile), dobbiamo osservare quanto segue in merito alla prescrizione dell’azione (e quindi del credito risarcitorio):

  • la responsabilità della Struttura Sanitaria (sia pubblica che privata) ha natura contrattuale, pertanto il diritto al risarcimento dei danni può essere esercitato entro il termine ordinario di 10 anni;
  • anche la responsabilità del Medico scelto direttamente dal paziente ha natura contrattuale, quindi vale ancora il limite dei 10 anni;
  • la responsabilità del singolo sanitario non scelto dal paziente, invece, ha natura extracontrattuale, dunque l’eventuale azione civile nei suoi confronti si prescrive in 5 anni;
  • attenzione, in caso di morte per malasanità bisogna ulteriormente discernere tra:
    • il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai familiari iure hereditatis (in qualità di erede), che si prescrive -in caso di responsabilità contrattuale- nei soliti 10 anni;
    • il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai congiunti iure proprio (per la perdita del rapporto parentale), per cui prudenzialmente è bene considerare il più breve termine di prescrizione pari a 5 anni (fatta salva la possibilità di invocare la disposizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c., secondo cui : “[…] se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile […]“; trattandosi del reato di omicidio colposo, ciò dovrebbe portare la prescrizione ad almeno 6 anni).

Come vedete, la disciplina della prescrizione è piuttosto complessa ed insidiosa. In caso di dubbi sulla possibilità di esercitare la vostra azione risarcitoria, un avvocato esperto in malasanità potrà aiutarvi a chiarire la situazione.

Giova peraltro rimarcare che il momento a partire dal quale deve essere computata la prescrizione (il cd. dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione) va individuato, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui si è presa effettiva cognizione del danno ingiusto sofferto, e si è potuta percepire la sua derivazione causale dal comportamento doloso o colposo di un terzo. Va da sé che, il più delle volte, il termine di prescrizione non inizia a decorrere a partire dall’evento avverso, ma dal tempo (anche di molto posteriore) in cui il danneggiato ne abbia avuto piena e completa percezione, e ha quindi potuto disporre di tutti i dati e le informazioni necessari per scegliere se introdurre un giudizio di responsabilità (contrattuale o aquiliana che sia).

Bisogna tenere altresì presente che la prescrizione può essere interrotta con un semplice atto di messa in mora della struttura sanitaria (vale a dire una contestazione contenente diffida di pagamento). Per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

§ 5. Casi in cui è opportuno presentare una denuncia per malasanità

Possiamo dire, in conclusione, che i casi in cui una denuncia in sede penale è opportuna sono davvero pochi.

Si tratta, in sostanza, di casi di particolare rilievo o gravità, come ad esempio:

  1. Quando è necessario compiere indagini urgenti e/o accertamenti tendenzialmente irripetibili (es. l’autopsia o il riscontro diagnostico, non senza segnalare, in proposito, che la legge 24/2017 – cd. legge Gelli – ha introdotto nel regolamento di polizia mortuaria la possibilità per i familiari o altri aventi titolo del deceduto di “concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo” e di “disporre la presenza di un medico di loro fiducia“);
  2. Quando è necessario procedere al sequestro di luoghi (es. la sala operatoria), strumenti (es. un bisturi), dispositivi (es. una protesi) o documenti (es. la cartella clinica), anche per scongiurare il rischio di una loro alterazione e/o manomissione;
  3. Quando vi siano particolari istanze morali e/o deontologiche da far valere.

Pertanto, salve le eccezioni sopra elencate, è sicuramente consigliabile gestire un sinistro per malasanità in sede civile (al fine di rivendicare il risarcimento del danno subito dal paziente o dai suoi congiunti), piuttosto che presentare una denuncia o, peggio, perseguire la strada della costituzione di parte civile in sede penale.

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