Errori in pneumologia: responsabilità medica e risarcimento nelle malattie respiratorie

Quando un errore nella diagnosi o nella cura delle malattie respiratorie può diventare malasanità

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Mancanza di fiato, tosse persistente, dolore al torace: sono sintomi comuni a condizioni molto diverse tra loro, alcune lievi e transitorie, altre gravi. La dispnea può accompagnare tanto una bronchite quanto un’embolia polmonare; una tosse persistente può dipendere da un’infiammazione delle vie respiratorie, ma anche da una neoplasia.

Il percorso che porta alla diagnosi si articola in più fasi: la visita, gli accertamenti strumentali, la lettura dei referti, il passaggio di informazioni tra i professionisti che seguono il paziente. È una catena che coinvolge persone e reparti diversi e che può interrompersi in uno qualsiasi dei suoi passaggi.

Quando accade, la diagnosi può arrivare in ritardo o non arrivare affatto. Per alcune patologie respiratorie, come il tumore del polmone o l’embolia polmonare, la tempestività della diagnosi può incidere sulle possibilità di cura.

§ 1. Quando un errore in pneumologia configura malasanità

Un errore in pneumologia configura malasanità quando la condotta del professionista o della struttura si discosta dalle regole dell’arte sanitaria e provoca un danno al paziente.

Non è quindi sufficiente che la diagnosi sia arrivata in ritardo, che una terapia non abbia avuto l’esito sperato o che la malattia abbia avuto un’evoluzione sfavorevole. Occorre accertare che, in base alle conoscenze disponibili, alle linee guida applicabili e alle condizioni concrete del paziente, i sanitari avrebbero dovuto adottare una condotta diversa.

Lo scostamento può consistere nell’omissione di un accertamento necessario, nell’errata interpretazione di un esame, nella scelta di una terapia inadeguata o in una carenza organizzativa. Perché sorga il diritto al risarcimento, deve inoltre essere dimostrato che quella condotta abbia causato o aggravato il danno.

§ 2. Principali errori nelle malattie respiratorie

Nell’area delle malattie respiratorie, questo scostamento può assumere tre forme.

§ 2.1 Errore diagnostico

L’errore diagnostico riguarda il riconoscimento della malattia. In quest’area clinica, si presenta una difficoltà particolare: sintomi come la dispnea o il dolore toracico sono compatibili con quadri molto diversi tra loro per gravità, dall’attacco d’ansia all’embolia polmonare, dalla bronchite alla neoplasia.

Le situazioni ricorrenti nel contenzioso comprendono:

  • un’opacità polmonare visibile in una radiografia e non refertata, oppure segnalata senza che ne segua il necessario approfondimento;
  • una TAC o un’angio-TAC interpretata in modo scorretto, con un referto che non rileva ciò che le immagini mostravano;
  • sintomi respiratori attribuiti al fumo, all’età o a uno stato d’ansia senza ulteriori accertamenti;
  • l’omessa diagnosi differenziale, quando il medico si ferma alla prima ipotesi compatibile, spesso la più rassicurante, senza valutare e approfondire le alternative più gravi suggerite dagli stessi sintomi.

§ 2.2 Errore terapeutico

L’errore terapeutico riguarda la cura di una malattia già individuata. Può consistere, ad esempio:

  • in una terapia antibiotica inadeguata rispetto al microrganismo responsabile di una polmonite;
  • nella somministrazione tardiva o nel dosaggio errato di un anticoagulante in presenza di un quadro tromboembolico;
  • nella gestione scorretta della ventilazione o di una via aerea artificiale, come una cannula tracheostomica;
  • in un monitoraggio insufficiente del paziente con insufficienza respiratoria.

§ 2.3 Errori organizzativi e di comunicazione

L’errore organizzativo non nasce necessariamente da un gesto tecnico sbagliato. Può derivare dal modo in cui reparti e professionisti organizzano, condividono e coordinano le informazioni.

Nelle malattie respiratorie il percorso assistenziale coinvolge spesso figure diverse: il medico di medicina generale, il pronto soccorso, lo pneumologo, l’otorinolaringoiatra e il radiologo. Ogni passaggio di consegne è un punto nel quale un’indicazione può perdersi o essere disattesa.

La lettera di dimissione di un reparto pneumologico può, ad esempio, raccomandare di non rimuovere una cannula tracheostomica, mentre lo specialista che visita il paziente al controllo successivo decide di rimuoverla. Oppure il radiologo può segnalare nel referto un nodulo polmonare da approfondire, senza che nessuno richiami il paziente per gli accertamenti successivi.

In situazioni di questo tipo la responsabilità può distribuirsi su due piani distinti. Nei confronti del paziente, la struttura sanitaria risponde secondo il modello della responsabilità contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, anche per le carenze organizzative, i difetti nei flussi informativi interni e l’operato dei professionisti di cui si avvale. Il singolo professionista risponde invece, di regola, in via extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia assunto un obbligo negoziale diretto con il paziente.

La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o infermità.

Organizzazione Mondiale della Sanità, Preambolo della Costituzione dell’OMS (adottata nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948)

§ 3. Diagnosi tardive ed errori nelle principali patologie respiratorie

Il ritardo diagnostico nelle malattie respiratorie non costituisce, di per sé, una ipotesi di malasanità.

Alcune patologie dell’apparato respiratorio possono decorrere senza segni clinici apprezzabili, e una diagnosi tardiva può dipendere dall’evoluzione naturale della malattia, non da un errore.

La responsabilità si configura quando il quadro clinico offriva elementi che imponevano un sospetto, un accertamento o un approfondimento, e questi elementi non sono stati adeguatamente valutati. La verifica va condotta patologia per patologia, perché ciascun quadro respiratorio presenta segnali d’allarme e strumenti diagnostici propri.

§ 3.1 Tumore al polmone diagnosticato in ritardo

Il tumore del polmone può restare asintomatico nelle fasi iniziali o manifestarsi con disturbi aspecifici, come tosse, affaticamento e dolore toracico intermittente. In un paziente fumatore, questi sintomi possono essere ricondotti al fumo stesso, con il rischio che l’approfondimento diagnostico non venga avviato.

Una neoplasia priva di segni clinici o strumentali può sfuggire anche a una condotta diligente. Un profilo di responsabilità può invece emergere quando erano presenti elementi che richiedevano ulteriori accertamenti e questi non sono stati eseguiti. Tra le situazioni ricorrenti rientrano:

  • un’opacità o un nodulo polmonare visibili in una radiografia o in una TAC eseguite anche per altri motivi, ma non refertati oppure segnalati senza indicazione di approfondimento;
  • sintomi respiratori persistenti in un paziente con fattori di rischio noti, non seguiti dagli accertamenti appropriati;
  • un referto che raccomanda ulteriori esami, senza che a tale indicazione venga dato seguito.

§ 3.2 Embolia polmonare non diagnosticata

L’embolia polmonare è l’ostruzione di un’arteria polmonare, generalmente causata da un coagulo proveniente dalle vene profonde degli arti inferiori. È una patologia tempo-dipendente, nella quale il riconoscimento precoce consente di avviare tempestivamente il trattamento appropriato e di ridurre il rischio di complicanze.

La difficoltà diagnostica deriva dalla sovrapposizione dei sintomi con altri quadri clinici. Mancanza di fiato, dolore toracico e tachicardia possono comparire anche in un attacco di panico, in uno stato d’ansia, in una patologia cardiaca o in una comune affezione respiratoria.

Il profilo di responsabilità che ricorre in questi casi è l’omessa diagnosi differenziale. Davanti a sintomi compatibili con più patologie, il medico deve considerare anche le ipotesi più gravi e, quando clinicamente indicato, approfondirle mediante gli accertamenti appropriati, prima di fermarsi alla spiegazione meno allarmante.

Gli elementi che, se trascurati, possono concorrere a fondare una responsabilità comprendono:

  • la mancata applicazione di un corretto percorso diagnostico, comprendente, quando indicati, il dosaggio del D-dimero e l’angio-TAC polmonare;
  • la mancata valutazione degli arti inferiori alla ricerca di segni compatibili con una trombosi venosa profonda;
  • la sottovalutazione dei fattori di rischio, come un intervento chirurgico o un’immobilizzazione recenti, un allettamento prolungato o precedenti trombotici.

Registrare “dolore toracico” e dimettere il paziente non equivale a formulare una diagnosi: significa descrivere il sintomo senza averne individuato la causa. Molti di questi episodi giungono all’osservazione del pronto soccorso, che rappresenta spesso il primo luogo di accesso del paziente con un’embolia polmonare.

§ 3.3 Polmonite non riconosciuta o contratta durante il ricovero

La polmonite pone due problemi distinti, ai quali possono corrispondere differenti ipotesi di responsabilità.

Il primo riguarda il mancato o ritardato riconoscimento. Febbre, tosse e dolore toracico possono essere attribuiti a un’influenza o a una bronchite, con il conseguente ritardo nell’avvio della terapia appropriata. Nei pazienti anziani o fragili, nei quali i sintomi possono presentarsi in forma attenuata, un’infezione non trattata può evolvere verso l’insufficienza respiratoria e la sepsi, fino a determinare un’insufficienza multiorgano.

Il secondo riguarda la polmonite contratta durante il ricovero. Le infezioni respiratorie correlate all’assistenza rientrano tra le infezioni nosocomiali. La responsabilità della struttura può emergere quando questa non dimostri di aver adottato le misure di prevenzione, sorveglianza e trattamento concretamente esigibili.

Tra gli eventi respiratori che possono verificarsi durante il ricovero rientra anche la polmonite ab ingestis, causata dall’inalazione di materiale gastrico od orofaringeo. Quando l’evento è favorito da un’inadeguata valutazione del rischio o da carenze nella sorveglianza, può configurarsi un profilo di responsabilità sanitaria.

In un caso seguito dallo Studio, l’omessa sorveglianza post-operatoria contribuì al decesso di un paziente colpito da polmonite ab ingestis dopo un intervento di chirurgia addominale. La vicenda si concluse con un risarcimento di oltre 300.000 euro in favore dei familiari. Al concorso tra infezione ospedaliera e carenze nel monitoraggio è dedicato anche il caso di infezione post-operatoria da stafilococco seguito dallo Studio.

§ 3.4 Diagnosi errata di BPCO

La broncopneumopatia cronica ostruttiva, o BPCO, è una malattia progressiva delle vie aeree. La sua diagnosi richiede una conferma strumentale mediante la spirometria, che consente di misurare l’ostruzione al flusso respiratorio.

Quando la diagnosi di BPCO viene formulata senza questa conferma, oppure mantenuta nonostante elementi clinici che la contraddicono, può orientare in modo errato tutte le valutazioni successive.

Ogni nuovo sintomo respiratorio rischia di essere interpretato come una riacutizzazione della malattia già nota, arrestando la ricerca di spiegazioni alternative. Una stenosi delle vie aeree superiori, un’apnea ostruttiva del sonno o una neoplasia possono così restare nascoste dietro una diagnosi mai verificata, ripetuta senza riscontro da un professionista all’altro.

§4. Tracheostomia e decannulazione: errori nella gestione delle vie aeree

La tracheostomia è un’apertura praticata chirurgicamente sul collo per consentire la respirazione quando le vie aeree superiori sono ostruite o insufficienti. Nell’apertura viene inserita una cannula, che il paziente può portare anche per periodi prolungati.

La gestione della cannula richiede controlli programmati, sostituzioni periodiche e misure dirette a prevenirne l’ostruzione. La decannulazione, ovvero la rimozione definitiva della cannula, può essere eseguita solo dopo aver verificato che il paziente sia in grado di respirare autonomamente, proteggere le vie aeree e gestire le secrezioni.

Nei portatori di lungo periodo, il percorso di svezzamento è generalmente graduale e richiede verifiche cliniche a ogni fase.

Gli errori più rilevanti comprendono:

  • una cannula ostruita e non sostituita tempestivamente;
  • una decannulazione disposta senza le verifiche necessarie o in contrasto con le indicazioni dei sanitari che avevano in cura il paziente;
  • il rientro a domicilio senza istruzioni sulla gestione della cannula e sui segnali di allarme.

In ciascuno di questi scenari può verificarsi un’insufficienza respiratoria acuta, fino all’arresto cardiorespiratorio e al danno cerebrale da carenza di ossigeno. È in quest’area che si colloca il caso descritto nel paragrafo successivo.

§ 5. Coma post-anossico dopo la decannulazione: un caso seguito dallo Studio

Il caso mostra come errore diagnostico, errore terapeutico e carenze nella comunicazione possano intrecciarsi nella stessa vicenda. I nomi sono di fantasia.

Clelia, 66 anni, era stata sottoposta a tracheostomia dopo una diagnosi di BPCO che la successiva consulenza medico-legale avrebbe ritenuto errata. La patologia principale, una stenosi delle vie aeree superiori, non era stata riconosciuta.

Dopo un episodio di ostruzione della cannula, la pneumologa aveva indicato nella lettera di dimissione che questa dovesse essere sostituita e non rimossa. Al controllo successivo, tuttavia, la cannula venne rimossa. La paziente tornò a casa senza referto né indicazioni e, poche ore dopo, subì un arresto cardiorespiratorio, riportando un coma post-anossico irreversibile. Morì alcuni mesi più tardi.

La perizia medico-legale qualificò la decannulazione e l’invio a domicilio come gravemente imprudenti. La vertenza si concluse in sede di accertamento tecnico preventivo con un accordo transattivo che riconobbe alla famiglia un risarcimento di 630.000 euro, al netto delle spese e degli oneri accessori.

La vicenda completa e la testimonianza del figlio sono raccolte nell’articolo dedicato: Coma post-anossico e risarcimento: una storia di malasanità.

Hai subito un errore in pneumologia o sospetti una responsabilità medica nella diagnosi o nella cura di una malattia respiratoria?

Se ritieni che una diagnosi tardiva, un errore terapeutico o una carenza organizzativa abbiano causato un danno a te o a un tuo familiare, contatta lo Studio Legale Chiarini tramite il form presente nella pagina dei contatti. Esamineremo la documentazione clinica e valuteremo se sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento dei danni.

§ 6. Quali danni possono essere risarciti

Accertati l’errore e il nesso causale con il danno, occorre stabilire quali pregiudizi siano risarcibili e a chi spettino. Le voci cambiano a seconda che il paziente sia sopravvissuto (con conseguenze temporanee o permanenti) oppure sia deceduto.

§ 6.1 Danni risarcibili al paziente sopravvissuto

Quando il paziente sopravvive, il risarcimento può comprendere:

  • il danno biologico differenziale, cioè il peggioramento della salute imputabile all’errore rispetto alle conseguenze che si sarebbero comunque verificate;
  • il danno morale, legato alla sofferenza provocata dall’aggravamento delle condizioni o dalla necessità di cure più invasive;
  • il danno patrimoniale, comprendente le spese mediche e assistenziali, la perdita di reddito e la riduzione della capacità lavorativa;
  • la perdita di chance, quando la condotta sanitaria abbia fatto svanire una seria e apprezzabile possibilità di guarigione, sopravvivenza o miglioramento.

Nelle patologie respiratorie, il danno può consistere, ad esempio, in una riduzione permanente della funzionalità polmonare, nella necessità di ossigenoterapia o in esiti neurologici conseguenti a una prolungata carenza di ossigeno.

§ 6.2 Danni risarcibili ai familiari in caso di decesso

Quando l’errore conduce alla morte del paziente, ai familiari può spettare, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, determinato tenendo conto delle caratteristiche concrete del legame affettivo.

Agli eredi possono inoltre trasmettersi, iure hereditatis, i danni maturati dalla vittima tra la lesione e il decesso. Tra questi rientrano il danno biologico terminale e, quando la persona abbia avuto consapevolezza dell’imminenza della morte, il danno catastrofale.

Nel caso di Clelia, il risarcimento ha tenuto conto sia del danno maturato dalla paziente prima del decesso sia del danno parentale subito dal marito e dai figli.

§ 6.3 Danno differenziale in presenza di patologie preesistenti

La presenza di una patologia respiratoria già grave non esclude il diritto al risarcimento, ma incide sulla sua quantificazione.

Si risarcisce il peggioramento imputabile alla condotta sanitaria, non la malattia preesistente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31378 del 2025, ha ribadito che il calcolo deve avvenire confrontando il valore economico dell’invalidità complessiva con quello dell’invalidità che sarebbe comunque residuata in caso di condotta corretta. La differenza tra i due importi rappresenta il danno risarcibile.

§ 7. Come dimostrare la responsabilità sanitaria

L’accertamento della responsabilità sanitaria richiede tre elementi: una condotta non conforme agli standard professionali, un danno accertabile e il nesso causale tra l’una e l’altro.

Nelle patologie respiratorie, la prova passa quasi sempre dalla documentazione clinica e dalle immagini radiologiche, che consentono di ricostruire quali elementi fossero disponibili e cosa i sanitari avrebbero potuto rilevare.

§ 7.1 Documentazione clinica e immagini radiologiche

La raccolta documentale è il presupposto di ogni valutazione. Occorre acquisire:

  • la cartella clinica, i verbali di pronto soccorso e le lettere di dimissione, con le indicazioni diagnostiche e terapeutiche;
  • i referti radiologici e le immagini originali di radiografie, TAC e angio-TAC, che nei casi di potenziale ritardo diagnostico permettono di verificare cosa fosse visibile al momento dell’esame;
  • gli esami di laboratorio e di funzionalità respiratoria, come emogasanalisi, D-dimero, esami colturali, antibiogrammi e spirometria;
  • il diario clinico e infermieristico, che documenta l’andamento dei parametri vitali, le terapie e la sorveglianza del paziente;
  • la documentazione delle spese sostenute in conseguenza del danno.

La struttura sanitaria deve rendere disponibile la documentazione clinica entro sette giorni dalla richiesta dei soggetti legittimati; le eventuali integrazioni possono essere fornite entro trenta giorni.

§ 7.2 Consulenza medico-legale e specialistica

La documentazione, da sola, non basta. Deve essere analizzata da un medico legale, affiancato dagli specialisti competenti, per stabilire se la condotta sanitaria si sia discostata dagli standard e se tale scostamento abbia causato il danno.

Nelle vicende respiratorie può essere necessario il contributo di uno pneumologo, di un radiologo per la rilettura delle immagini, di un anestesista-rianimatore nei casi che riguardano la ventilazione o la gestione delle vie aeree, oppure di un oncologo quando il ritardo diagnostico riguarda una neoplasia.

L’articolo 15 della Legge Gelli-Bianco richiede che le valutazioni tecniche siano affidate a professionisti con adeguata conoscenza della materia oggetto del procedimento.

Sul piano probatorio, il paziente deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che la condotta sanitaria ha causato una nuova patologia o aggravato quella preesistente. Una volta provato il nesso causale, spetta alla struttura dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione oppure che l’inadempimento sia dipeso da una causa esterna imprevedibile e inevitabile.

Nel processo civile, il nesso causale viene valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, diverso dalla prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel processo penale.

§ 8. ATP, mediazione e prescrizione

Prima di avviare una causa per responsabilità sanitaria, la Legge Gelli-Bianco impone un tentativo di conciliazione.

Le alternative sono due:

  • l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, previsto dall’articolo 696-bis c.p.c., nel quale un collegio di consulenti nominati dal giudice valuta gli aspetti tecnici della vicenda;
  • la mediazione, procedimento più rapido e meno strutturato, condotto da un mediatore.

La scelta dipende dalle caratteristiche del caso. L’accertamento tecnico preventivo è particolarmente utile quando la ricostruzione clinica è controversa, mentre la mediazione può essere preferibile quando il quadro probatorio è già solido e vi sono margini per una trattativa.

Nella vicenda di Clelia, il procedimento si è svolto in sede di accertamento tecnico preventivo e si è concluso con un accordo transattivo.

I termini di prescrizione dipendono dalla natura della responsabilità, in linea di massima:

  • dieci anni nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, e del medico che abbia assunto un rapporto contrattuale diretto con il paziente;
  • cinque anni nei confronti del medico privo di un rapporto contrattuale diretto.

La decorrenza non coincide necessariamente con la data dell’errore, ma va individuata nel momento in cui il danno si manifesta e può essere percepito come conseguenza della condotta sanitaria. Nei casi di ritardo diagnostico, questa valutazione deve essere svolta caso per caso.

Sospetti un errore medico in pneumologia?

Un errore nella diagnosi o nella gestione di una malattia respiratoria può avere conseguenze permanenti e, nei casi più gravi, condurre alla morte del paziente. Stabilire se quell’esito fosse evitabile richiede l’esame della documentazione clinica e una valutazione medico-legale specialistica.

Lo Studio Legale Chiarini assiste pazienti e familiari in tutta Italia nei casi di responsabilità sanitaria, avvalendosi di un network di consulenti medico-legali e di specialisti nelle singole discipline cliniche.

Se sospetti che un ritardo diagnostico, una terapia inadeguata o una carenza nella gestione delle vie aeree abbiano causato un danno a te o a un tuo familiare, puoi sottoporci il caso per una valutazione preliminare. Esamineremo la documentazione e ti indicheremo se esistono i presupposti per una richiesta di risarcimento e quale percorso seguire.

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