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Avv. Gabriele Chiarini - Risarcimento danno catastrofale malasanità

Risarcimento del danno catastrofale in ambito di malasanità

La Cassazione accoglie il nostro ricorso: il danno da lucida agonia va risarcito quando la vittima di malasanità conserva consapevolezza della fine imminente

Danno catastrofale: indubbio il rilievo di questa pronuncia della Suprema Corte in un caso di malpractice medica patrocinato dal nostro Studio. La vicenda clinica è piuttosto risalente nel tempo (si tratta di una ipotesi, invero archetipica, carenza organizzativa) e ha già condotto alla liquidazione di un danno non patrimoniale pari ad € 726.000 (divenuti più di un milione in forza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali medio tempore maturati) in favore dei congiunti di un giovane uomo deceduto per “malasanità”.

Accogliendo il nostro ricorso, la Cassazione ha ritenuto che – diversamente da quanto stabilito dal giudice del merito – il paziente avesse maturato, nelle sette ore precedenti il decesso, il diritto al risarcimento anche di quella particolare componente del “danno terminale” che viene tradizionalmente denominata “danno catastrofale”. Tale pregiudizio, correlato alla lucida agonia affrontata nella consapevolezza della propria fine imminente, dovrà pertanto essere liquidato iure hereditatis alla moglie e al figlio della vittima.

In questo approfondimento tutti i dettagli dell’ordinanza, che potete scaricare qui:

Rassegna Stampa Malasanità danno catastrofale Cassazione 11719-2021
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INDICE SOMMARIO


§ 1. La vicenda clinica e i presupposti del danno catastrofale

Il caso oggetto di giudizio riguardava un uomo trentottenne che aveva subito alcune fratture e un trauma toracico-addominale in conseguenza di un sinistro stradale. Siamo nel maggio 1996: portato in ambulanza al P.S. verso le ore 20:00, le sue condizioni furono considerate non preoccupanti. Si immobilizzarono le fratture e vennero effettuati gli esami di rito, dai quali emerse, tuttavia, come i valori ematici stessero progressivamente diminuendo, il che rese evidente il sospetto di una emorragia interna. Per averne conferma, sarebbe stato necessario eseguire una ecografia addominale, che avrebbe consentito di individuare anche la fonte del sanguinamento.

Sennonché, a causa di una erronea organizzazione dei turni di reperibilità, l’ospedale – pur fornito del macchinario necessario – non fu in grado di eseguire quell’esame: per quanto assurdo possa sembrare, il primario del reparto di radiologia, presente al momento dei fatti, non era capace di utilizzare l’ecografo. L’impossibilità di procedere ad accertamento ecografico si rivelò purtroppo fatale. L’emorragia continuò silente il suo corso ed il paziente, nonostante le copiose trasfusioni ematiche, si aggravò sempre più, sino ad andare incontro – nonostante un disperato quanto tardivo trasferimento verso altra struttura sanitaria – al decesso, che intervenne poco prima delle ore 3:00 del mattino successivo, per un arresto cardiaco secondario a shock ipovolemico.

Che si trattasse di una morte evitabile è circostanza non revocabile in dubbio: il versamento ematico proveniva da una lesione della milza e una splenectomia d’urgenza avrebbe, con ragionevole probabilità, prossima alla certezza, consentito la sopravvivenza di un paziente giovane e privo di altre comorbilità. E sul versante dei danni, con specifico riferimento alle poste risarcibili, poteva indubbiamente riconoscersi un danno iure proprio dei congiunti per la perdita del rapporto parentale. Ma era predicabile anche la sussistenza di un “danno catastrofale” sofferto dalla vittima nelle quasi sette ore trascorse tra l’arrivo in ospedale e la morte?

§ 2. La negazione del danno catastrofale da parte del giudice di merito

La Corte d’Appello aveva fornito, all’interrogativo appena formulato, risposta negativa, reputando che il paziente non avesse maturato il diritto al risarcimento per il danno catastrofale, trasmissibie iure successionis agli eredi legittimi. Questa la motivazione della decisione impugnata:

“Il brevissimo arco di tempo (appena sette ore) intercorso tra l’evento lesivo e la morte del […] esclude, poi, la configurabilità di un danno biologico rigorosamente inteso trasmissibile ai familiari superstiti. […] Senza considerare che in ossequio al principio di integralità del danno non patrimoniale, inteso quale categoria di danno unitaria, omnicomprensiva delle diverse voci in precedenza autonomamente liquidate, nelle Tabelle attualmente vigenti devono ritenersi ricompresi i vari aspetti pregiudizievoli che configurano il danno non patrimoniale”.

L’assunto ci è apparso ictu oculi non conforme a diritto, perciò abbiamo ritenuto di contestarlo con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 c.c.

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§ 3. La nostra impugnazione in punto di danno da lucida agonia

A dire il vero, in tema di quella particolare componente del danno terminale che è il danno catastrofale, la Suprema Corte ha più volte precisato che:

“[…] se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale ‘che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale’. Pertanto, se la vittima è stata cosciente della propria morte anche per un lasso di tempo brevissimo ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta il danno terminale patito dalla stessa”.

(Cass. III, 23/10/2018, n. 26727)

Bene, nel caso di specie, risultava confermato dalla stessa sentenza impugnata che il povero paziente ebbe a sopravvivere quasi 7 ore tra l’ingresso in ospedale ed il decesso. Allo stesso modo, era stato acclarato e documentato che:

  • all’accesso in P.S. attorno alle ore 20:00 il paziente era pienamente cosciente, benché dolorante, e aveva valori assolutamente nella norma, come la pressione arteriosa a 120/80 mmHg e l’emoglobina (Hb) a 13,9;
  • anche al momento del trasferimento, ore 23:50, il paziente – seppure in condizioni progressivamente ingravescenti – aveva conservato piena consapevolezza (venendo descritto in cartella come “freddo, sudato, pallido, subcianotico, molto addolorato“;
  • solo successivamente si era verificato un arresto respiratorio con conseguente perdita di coscienza del paziente, che aveva dato luogo al disperato tentativo di intervenire chirurgicamente per salvargli la vita, purtroppo senza successo.

In questo pur breve arco temporale, il paziente aveva patito indicibili sofferenze tanto sotto il profilo fisico (essendo stato in tal guisa leso il suo diritto all’integrità della salute) quanto sotto il profilo morale e psichico (per aver acquisito progressiva consapevolezza della propria morte imminente, quantunque evitabile). La Corte d’Appello di Ancona era, dunque, incorsa in un una chiara violazione delle norme in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da morte, laddove aveva concluso che le sette ore intercorse tra l’evento lesivo e la morte non potessero dar luogo ad un danno non patrimoniale, rappresentato dall’agonia sofferta dalla vittima, specificamente sotto il profilo psicologico-morale, come diritto insorto in capo a quest’ultimo prima della perdita della vita e trasmissibile agli eredi superstiti (moglie e figlio).

Per completezza, parimenti (anzi: ben più) erroneo in diritto si presentava l’ultimo inciso del passo motivazionale in esame, ove la Corte d’Appello sottolineava – incidenter tantum – che il principio di integralità del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria ed omnicomprensiva, assorbirebbe anche il pregiudizio di carattere “terminale” o “catastrofale”. Era evidente, in tale asserto, la violazione (o, meglio, la falsa applicazione) della disciplina risarcitoria, atteso che venivano concettualmente sovrapposti il danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai familiari per la perdita del rapporto parentale, con il danno “terminale” o danno “catastrofale” sofferto in vita dal paziente e trasmesso ai familiari in quanto eredi dopo il suo decesso.

Avv. Gabriele Chiarini per Italia Oggi - Danno catastrofale & malasanità
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§ 4. L’accoglimento da parte della Suprema Corte del nostro ricorso ed il principio espresso in tema di danno catastrofale

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la nostra impugnazione, affermando di volersi conformare alla giurisprudenza di nomofilachia secondo la quale, in caso di morte causata da un illecito, il danno morale da lucida agonia o danno catastrofale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine. Tale danno “catastrofale” (o “catastrofico”) è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come detto, prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita ed è legata unicamente alla consapevole attesa, da parte della vittima, della propria morte imminente ed inevitabile. Dalla C.T.U., che per i passaggi pertinenti era stata adeguatamente riprodotta in ricorso, era inequivocamente emerso come il paziente fosse rimasto lucido almeno sino alle ore 1:20 del mattino, quando aveva accusato una improvvisa perdita di coscienza accompagnata da arresto respiratorio, cui aveva fatto seguito la morte.

Il giudice del merito aveva dunque realmente errato, come denunciato nel nostro motivo di ricorso, quando aveva escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dall’agonia sofferta dal paziente, come diritto insorto in capo a quest’ultimo quando era lucido e consapevole, trasmesso iure hereditatis alla moglie e al figlio. Cassata la sentenza impugnata, pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, proceda a liquidare il danno catastrofale reclamato dai nostri assistiti.

§ 5. Gli ulteriori (importanti e controversi) principi affermati dalla pronuncia

Oltre al tema del danno catastrofale, in realtà, l’ordinanza della Suprema Corte tocca altri importanti e controversi profili problematici che avevamo sollevato con la nostra impugnazione. Lasciando alla lettura integrale del provvedimento ogni ulteriore approfondimento, ci limitiamo a segnalare i due seguenti aspetti di particolare rilievo:

  1. quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto, il “metodo” utilizzato dalla Corte d’Appello risultava affetto da plurimi e grossolani errori metodologici, puntualmente individuati nella nostra impugnazione ed integralmente condivisi dalla Corte di Cassazione;
  2. quanto alla scelta delle tabelle utili alla quantificazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, non sono stati accolti i nostri rilievi circa la preferibilità, rispetto alla tabella milanese, del sistema tabellare romano (forse anche perché – a dire il vero – i valori concretamente liquidati dal giudice del merito erano in linea con entrambi gli strumenti).

Ora, l’interprete più attento noterà che l’ultima statuizione si colloca in netto contrasto con la quasi coeva sentenza di Cass. III, 21/04/2021, n. 10579, che aveva, invece, espressamente affermato l’inidoneità della tabella meneghina per il calcolo del danno parentale, indicando l’opportunità di utilizzare una tabella fondata sul “punto variabile” (come quella di Roma). Ma non si tratta di un ripensamento meditato: va infatti considerato che la “nostra” ordinanza è solo apparentemente posteriore, in quanto pubblicata sì il 05/05/2021, ma decisa il precedente 13/10/2020, mentre la sentenza del 21/04/2021 risulta deliberata il 17/03/2021.

In conclusione, si tratta di una pronuncia ricca di spunti e prospettive, che ci lascia innegabilmente soddisfatti per l’avvenuto accoglimento di sette degli otto motivi di ricorso che avevamo formulato. Restano aperti, nondimeno, alcuni rilevanti snodi ermeneutici che meritano, forse, ulteriore e più accorta ponderazione, anche perché la funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte dovrebbe agevolare l’uniforme interpretazione della legge, garantirne l’univocità di applicazione sul territorio nazionale, e superare quel drammatico “irriducibile contrasto tra la giustizia e la certezza” di cui parlava Francesco Carnelutti nel 1943[*] e che continua ad angustiarci oggi come – e forse più di – un tempo.

[*] F. CARNELUTTI, La certezza del diritto, in Riv. dir. proc., 1943, p. 81.

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