Ultimo Aggiornamento 22 Maggio 2025
Il danno catastrofale rappresenta una delle forme più drammatiche di pregiudizio non patrimoniale riconosciute dalla giurisprudenza italiana. Si configura quando la vittima di un illecito, ancora cosciente e lucida, percepisce l’imminenza della propria morte e vive l’angoscia di questa consapevolezza. Si parla infatti anche di “danno da lucida agonia”.
Nei casi di errori medici e negligenze sanitarie, il riconoscimento di questo danno è fondamentale per garantire un risarcimento completo, come dimostra la sentenza che abbiamo ottenuto in Cassazione (n. 11719/2021) per i familiari di un paziente deceduto a causa di gravi carenze organizzative ospedaliere.
In questo approfondimento, alla luce della nostra competenza nel campo del diritto sanitario e della responsabilità medica, ti aiuteremo a capire meglio la natura di questo danno, come viene riconosciuto dai tribunali e quali elementi sono decisivi per ottenere un giusto risarcimento.
Attraverso l’esperienza concreta maturata con il caso di un paziente deceduto a causa di un’errata organizzazione ospedaliera, esamineremo come questo specifico pregiudizio venga oggi accertato e liquidato dai tribunali italiani.
Se ti trovi nella dolorosa situazione di aver perso un familiare per un presunto errore medico, e ritieni che il tuo caro abbia vissuto questi momenti di lucida consapevolezza, questo articolo potrà aiutarti a comprendere meglio i tuoi diritti.

INDICE SOMMARIO
- § 1. Che cos’è il danno catastrofale
- § 2. Requisiti essenziali per il riconoscimento del danno catastrofale
- § 3. Differenze tra danno catastrofale, danno biologico terminale e danno tanatologico
- § 4. La liquidazione del danno catastrofale: criteri e quantificazione
- § 5. La trasmissibilità del danno catastrofale agli eredi
- § 6. Risarcimento di € 726.000 per vicenda correlata a danno catastrofale: il caso vinto in Cassazione
- § 7. Il danno catastrofale in ambito di malasanità: peculiarità
- § 8. Profili processuali e richiesta di risarcimento
§ 1. Che cos’è il danno catastrofale
Il danno catastrofale è il pregiudizio morale subito dalla vittima che, rimasta lucida dopo un evento lesivo, percepisce con chiarezza l’imminenza della propria morte. Questo stato di consapevolezza genera un’intensa sofferenza psichica che merita specifica tutela risarcitoria.
Come ha precisato la Cassazione:
“Il danno morale da lucida agonia o danno catastrofale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine.“
Questo tipo di danno si configura indipendentemente dalla durata dell’intervallo tra la lesione e il decesso, essendo decisiva solo l’intensità della sofferenza psichica sperimentata dalla vittima.
§ 1.1 Danno catastrofale come danno non patrimoniale
Il danno catastrofale rientra nel novero dei danni non patrimoniali, per la precisione:
- È un danno morale: rientra nella categoria del danno morale soggettivo, consistente nella sofferenza interiore;
- È distinto dal danno biologico: non riguarda la lesione dell’integrità psicofisica in sé, ma la sofferenza generata dalla consapevolezza della morte imminente;
- Si differenzia dal danno esistenziale: non attiene all’alterazione delle abitudini di vita, ma allo stato psichico di angoscia terminale.
§ 1.2 Evoluzione storica e riconoscimento giurisprudenziale
La giurisprudenza ha progressivamente delineato le caratteristiche del danno catastrofale.
Inizialmente, infatti, i tribunali non distinguevano chiaramente questo particolare tipo di pregiudizio, tendendo a liquidare unitariamente tutti i danni derivanti da un decesso.
Il vero cambiamento è avvenuto con la sentenza della Cassazione n. 26727/2018, che ha affermato un principio fondamentale:
“Se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale.”
Successivamente, la Corte ha ulteriormente precisato i contorni di questo danno. In particolare, con la sentenza n. 11719/2021, frutto di un ricorso da noi patrocinato, la Cassazione ha stabilito che il danno catastrofale “è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima“.
§ 1.3 Il danno catastrofale nella giurisprudenza recente
La giurisprudenza recente ha ulteriormente definito i contorni del danno catastrofale:
- Cass. civ., Sez. III, 17/12/2024, n. 33009: ha precisato che il danno catastrofale non è configurabile in relazione al decesso di un neonato o bambino molto piccolo, in quanto mancherebbe il requisito della consapevolezza.
- Trib. Lodi, 02/05/2024, n. 385: ha ribadito che l’accertamento dell’an del danno catastrofale presuppone “la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”.
- Cass. civ., Sez. III, 27/12/2023, n. 35998: Ha confermato l’inconfigurabilità di un danno tanatologico, distinguendolo nettamente dal danno catastrofale, che invece è pienamente risarcibile.
- Cass. civ., Sez. III, 08/06/2023, n. 16272: Ha specificato che il danno catastrofale “andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”.
Queste sentenze hanno consolidato l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la piena risarcibilità del danno catastrofale, distinguendolo nettamente sia dal danno biologico terminale sia dal danno tanatologico, e hanno fornito importanti indicazioni sui criteri di liquidazione.
§ 2. Requisiti essenziali per il riconoscimento del danno catastrofale
La giurisprudenza ha ormai definito con chiarezza quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano questo tipo di pregiudizio.
§ 2.1 Stato di coscienza e lucidità della vittima
Il requisito primario e imprescindibile per il riconoscimento del danno catastrofale è lo stato di coscienza della vittima. È essenziale dimostrare che la persona, nel periodo tra l’evento lesivo e il decesso, abbia mantenuto la lucidità mentale necessaria per comprendere la propria condizione.
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 33009/2024:
“Presupposti indefettibili per il riconoscimento di tale voce di danno sono lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica.”
Questa sentenza ha specificato che il danno catastrofale “non è configurabile in relazione al decesso di un neonato”, in particolare nel caso esaminato riguardante “il decesso di un bimbo di due mesi, avvenuto in ospedale, in conseguenza dei traumi sofferti al momento del parto.”
§ 2.2 Percezione dell’ineluttabilità della propria morte
Non è sufficiente che la vittima sia cosciente: deve anche percepire che la morte è imminente e inevitabile.
Il Tribunale di Lodi (02/05/2024, n. 385) ha precisato che l’accertamento dell’an del danno catastrofale presuppone “la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine“.
La percezione dell’ineluttabilità della morte costituisce il nucleo essenziale del danno catastrofale, ed è ciò che distingue questo pregiudizio dal mero danno biologico terminale.
§ 2.3 Il fattore tempo: rilevante per la quantificazione, non per l’an
Un aspetto fondamentale, chiarito dalla giurisprudenza più recente, è che la durata dell’intervallo tra lesione e morte non è determinante per la configurabilità del danno, ma rileva solo ai fini della sua quantificazione.
Come specificato dal Tribunale di Udine (22/08/2023, n. 730), il danno catastrofale “prescinde dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima“.
Nel caso da noi patrocinato e deciso dalla Cassazione con sentenza n. 11719/2021, è stato riconosciuto il danno catastrofale per una vittima rimasta lucida per circa sette ore, durante le quali aveva progressivamente acquisito consapevolezza dell’aggravarsi delle proprie condizioni e dell’imminenza della morte.
§ 3. Differenze tra danno catastrofale, danno biologico terminale e danno tanatologico
Nel sistema risarcitorio italiano esistono diverse categorie di danni legati alle lesioni mortali. È essenziale comprendere le differenze tra queste figure giuridiche, poiché impattano direttamente sulla possibilità di ottenere un risarcimento e sulla sua quantificazione.
§ 3.1 Il danno catastrofale come danno morale soggettivo
Il danno catastrofale è essenzialmente un danno morale soggettivo. La sua peculiarità consiste nel fatto che è legato alla sofferenza psichica provata dalla vittima nella consapevolezza della propria morte imminente.
Come chiarito dalla Cassazione (Sez. III, 20/06/2019, n. 16592):
“Il danno catastrofale è una forma lessicale descrittiva di un danno morale di estrema intensità, in quanto riflette il senso di disperazione vissuto dal soggetto in attesa consapevole della morte, evento avvertito come ineluttabile.“
Le caratteristiche distintive del danno catastrofale sono:
- Natura: è un danno morale puro (pretium doloris)
- Presupposto: richiede la lucida consapevolezza della morte imminente
- Liquidazione: avviene secondo criteri equitativi puri, non standardizzati
- Trasmissibilità: è pienamente trasmissibile agli eredi iure successionis
§ 3.2 Il danno biologico terminale: invalidità temporanea assoluta
Il danno biologico terminale è radicalmente diverso dal danno catastrofale. Esso consiste nel danno alla salute (biologico) sofferto dalla vittima nel periodo tra l’evento lesivo e la morte.
Gli elementi caratterizzanti del danno biologico terminale sono:
- Natura: è un danno biologico (lesione all’integrità psicofisica)
- Presupposto: richiede un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (di regola superiore alle 24 ore)
- Liquidazione: avviene secondo le tabelle dell’invalidità temporanea assoluta
- Stato di coscienza: non è rilevante, sussiste anche se la vittima è incosciente
Come precisato dal Tribunale di Savona (24/06/2020):
“Il danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità.”
§ 3.3 Il danno tanatologico e la sua non risarcibilità
Il danno tanatologico in senso stretto è la perdita del bene vita in sé considerato. A differenza degli altri due, questo tipo di danno non è ritenuto risarcibile nell’attuale sistema della responsabilità civile italiana.
La Cassazione ha ripetutamente affermato questo principio, come nella recente sentenza n. 35998/2023:
“In ragione dell’inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce.“
I motivi della non risarcibilità del danno tanatologico sono:
- Assenza del titolare: con la morte viene a mancare il soggetto a cui sarebbe spettato il risarcimento
- Impossibilità logica: il diritto al risarcimento sorgerebbe nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere
- Distinzione tra bene vita e bene salute: la vita è un bene autonomo e diverso dalla salute, fruibile solo in natura
È importante sottolineare questa distinzione perché spesso le richieste risarcitorie confondono il danno tanatologico (non risarcibile) con il danno catastrofale (pienamente risarcibile).
Come precisato nella sentenza n. 21415/2024, relativa a un caso di responsabilità medica:
“In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da ‘perdita anticipata della vita’ trasmissibile iure successionis.“
Tipo di danno | Categoria | Presupposti | Risarcibilità |
---|---|---|---|
Danno catastrofale | Danno morale | Consapevolezza dell’imminenza della morte | ✓ Risarcibile |
Danno biologico terminale | Danno biologico | Apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte | ✓ Risarcibile |
Danno tanatologico | Danno esistenziale | Perdita della vita in sé | ✗ Non risarcibile |
§ 4. La liquidazione del danno catastrofale: criteri e quantificazione
La liquidazione del danno catastrofale rappresenta uno degli aspetti più delicati nella valutazione di questo pregiudizio. Come si attribuisce un valore economico alla sofferenza di chi percepisce l’avvicinarsi della propria morte?
§ 4.1 Il criterio equitativo puro: motivazioni e applicazione
Per il danno catastrofale, i giudici non utilizzano tabelle standardizzate ma applicano un criterio equitativo puro, valutando ogni caso nella sua unicità: la natura peculiare del danno comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della ‘enormità’ del pregiudizio.
Questo approccio nasce dalla consapevolezza che l’angoscia della morte imminente non può essere ridotta a parametri fissi.
La Cassazione (sez. III, 20/06/2019, n. 16592) ha criticato l’applicazione meccanica di criteri tabellari, cassando una sentenza che aveva liquidato il danno catastrofale a 2.500 euro al giorno, senza una reale valutazione personalizzata del caso concreto.
In altro caso, il risarcimento di soli 1.000 euro inizialmente riconosciuto è stato ritenuto “manifestamente inadeguato” proprio perché non rifletteva la gravità del pregiudizio subito.
§ 4.2 Fattori di personalizzazione nella liquidazione
Nel determinare l’entità del risarcimento, i giudici considerano numerosi elementi che caratterizzano la specifica vicenda:
- La durata della consapevolezza. Anche se non decisiva per il riconoscimento del danno, influisce sulla sua quantificazione. Una sofferenza di giorni è generalmente risarcita più di una di poche ore.
- L’intensità del disagio psichico. I tribunali valutano quanto fosse chiara la percezione della morte imminente, esaminando documentazione medica e testimonianze. Nel caso da noi seguito, la cartella clinica descriveva il paziente come “molto addolorato” e “consapevole” del peggioramento delle sue condizioni.
- Circostanze del caso concreto. Ogni situazione presenta particolarità che il giudice deve considerare, come ad esempio il contesto dell’evento lesivo, le aspettative di vita precedenti all’evento, la consapevolezza dell’evitabilità della morte, particolarmente rilevante nei casi di malasanità.
§ 5. La trasmissibilità del danno catastrofale agli eredi
Il diritto al risarcimento del danno catastrofale è pienamente trasmissibile iure hereditatis agli eredi della vittima. Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, tra cui:
- Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019
- Cass. Civ. Sez. III n. 3374/2015 (con riferimento al danno biologico)
- Cass. III, 05/05/2021, n. 11719
È importante sottolineare che questo diritto risarcitorio si trasmette in quanto già entrato nel patrimonio della vittima prima del decesso. Si tratta quindi di un diritto già sorto e acquisito dal danneggiato mentre era in vita, e non di un diritto che nasce direttamente in capo agli eredi.
Gli eredi legittimi e/o testamentari, dopo aver accettato l’eredità, possono quindi agire per ottenere il risarcimento del danno catastrofale subito dal loro congiunto, indipendentemente dai danni che essi stessi possono reclamare iure proprio per la perdita del rapporto parentale.

§ 6. Risarcimento di € 726.000 per vicenda correlata a danno catastrofale: il caso vinto in Cassazione
La sentenza della Cassazione n. 11719 del 5 maggio 2021 (Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni) rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza sul danno catastrofale. Questo caso, patrocinato dal nostro Studio Legale, ha contribuito a definire con maggiore chiarezza i contorni di questo peculiare tipo di danno.
§ 6.1 I fatti e il contesto clinico
Nel maggio 1996, un uomo di 38 anni rimase vittima di un incidente stradale, riportando alcune fratture e un trauma toracico-addominale. Giunto in Pronto Soccorso intorno alle 20:00, le sue condizioni furono inizialmente considerate non preoccupanti.
Tuttavia, i valori ematici cominciarono a diminuire progressivamente, suggerendo la presenza di un’emorragia interna. Per diagnosticarla sarebbe stata necessaria un’ecografia addominale. È qui che si verificò il tragico errore medico: nonostante l’ospedale disponesse dell’attrezzatura, nessuno era in grado di utilizzarla. Il primario del reparto di radiologia non sapeva adoperare l’ecografo, e non si poté far intervenire un ecografista esperto a causa di una pessima organizzazione dei turni.
Questa grave carenza organizzativa ebbe conseguenze fatali. L’emorragia, poi risultata provenire da una lesione della milza, continuò silenziosamente. Nonostante le trasfusioni, le condizioni del paziente peggiorarono. Il decesso avvenne poco prima delle 3:00 del mattino, circa sette ore dopo l’arrivo in ospedale.
Il dato fondamentale è che il paziente rimase lucido per gran parte di questo tempo. Le cartelle cliniche documentavano che era “pienamente cosciente” all’ingresso e ancora alle 23:50 – dopo quasi quattro ore – veniva descritto come “freddo, sudato, pallido, subcianotico, molto addolorato”, ma ancora consapevole.
Solo poco prima del decesso, intorno all’1:20, il paziente perse conoscenza. In quelle sette ore di agonia, aveva assistito consapevolmente al proprio declino, percependo l’avvicinarsi della morte.
§ 6.2 La Corte d’Appello nega il danno catastrofale
Quando i familiari della vittima richiesero il risarcimento del danno catastrofale, la Corte d’Appello negò tale diritto. Secondo i giudici, le “appena sette ore” intercorse tra l’evento lesivo e il decesso costituivano un periodo troppo breve per configurare un danno risarcibile trasmissibile agli eredi.
La Corte argomentò inoltre che, in virtù del principio di unitarietà del danno non patrimoniale, nelle tabelle risarcitorie fossero già compresi tutti gli aspetti pregiudizievoli, rendendo superflua una liquidazione separata del danno catastrofale.
Questa decisione appariva in netto contrasto con l’evoluzione giurisprudenziale, che aveva progressivamente riconosciuto la risarcibilità del danno da lucida agonia indipendentemente dalla durata della sofferenza.
§ 6.3 I motivi del ricorso in Cassazione
Il ragionamento della Corte d’Appello presentava evidenti criticità giuridiche. Il nostro Studio ha quindi deciso di impugnare la sentenza, fondando il ricorso sulla violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 c.c.
Il punto centrale della contestazione riguardava l’erronea valutazione del fattore tempo.
La Cassazione aveva già chiarito che, ai fini del danno catastrofale, è sufficiente “un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente“.
Abbiamo inoltre contestato la confusione concettuale tra due pregiudizi diversi: il danno non patrimoniale subito iure proprio dai familiari per la perdita del congiunto e il danno catastrofale sofferto dalla vittima e trasmesso ai successori iure hereditatis.
§ 6.4 I principi espressi dalla Suprema Corte
La Cassazione ha accolto il nostro ricorso, ribadendo principi fondamentali che hanno contribuito a consolidare la giurisprudenza sul danno catastrofale.
In primo luogo, la Corte ha definito il danno catastrofale come “il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine“.
Il principio più innovativo riguardava la questione temporale: la Suprema Corte ha chiarito definitivamente che il danno catastrofale “è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima“.
Non è quindi la durata dell’agonia a determinare l’esistenza del danno, ma la qualità dell’esperienza vissuta dal paziente: la sua consapevolezza, la sua percezione dell’imminenza della morte, la sofferenza psicologica patita.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il paziente era rimasto lucido per quasi tutto il tempo fino al decesso, acquisendo progressiva consapevolezza della propria condizione terminale. La Corte d’Appello aveva dunque errato nel negare il risarcimento basandosi esclusivamente sul criterio temporale.
La sentenza ha stabilito che il diritto al risarcimento era sorto in capo alla vittima mentre era ancora in vita e si era validamente trasmesso agli eredi, che avevano quindi pieno titolo per richiederne la liquidazione.
§ 6.5 L’impatto della sentenza n. 11719/2021
La sentenza della Cassazione ha avuto un impatto rilevante per diversi motivi.
Innanzitutto, ha contribuito a superare definitivamente il “criterio cronometrico” nella valutazione del danno. Se in passato alcuni tribunali richiedevano un periodo “apprezzabile” di sopravvivenza, questa pronuncia ha chiarito che anche pochi minuti di consapevole agonia possono giustificare il risarcimento.
La sentenza ha inoltre rafforzato la distinzione tra danno catastrofale e danno biologico terminale, chiarendo che si tratta di pregiudizi diversi con presupposti differenti.
Un altro aspetto significativo riguarda l’ambito della responsabilità medica. La pronuncia ha evidenziato come anche le carenze organizzative di una struttura sanitaria possano dare luogo a responsabilità risarcitoria per il danno catastrofale.
Oltre agli aspetti relativi al danno catastrofale, la sentenza ha affrontato anche questioni relative alla liquidazione del danno patrimoniale e alla scelta delle tabelle risarcitorie, fornendo utili indicazioni su questi temi.
Il caso rappresenta oggi un importante precedente, frequentemente citato in pronunce successive, a dimostrazione del suo valore nel panorama giurisprudenziale italiano sul danno catastrofale.
§ 7. Il danno catastrofale in ambito di malasanità: peculiarità
Nei casi di malasanità, il danno catastrofale presenta alcune peculiarità che lo distinguono da altre situazioni.
In primo luogo, la relazione di cura e fiducia che lega il paziente ai medici aggiunge una dimensione ulteriore alla sofferenza psichica. Il paziente si affida alle cure dei sanitari con l’aspettativa di ricevere trattamenti adeguati, e quando questa fiducia viene tradita a causa di negligenze o carenze organizzative, la consapevolezza dell’avvicinarsi della morte può risultare ancora più devastante.
Nel caso illustrato nella sentenza n. 11719/2021, l’impossibilità di eseguire un’ecografia a causa della mancanza di personale capace di utilizzare l’apparecchiatura rappresenta un esempio emblematico di come le carenze organizzative possano avere conseguenze fatali:
“A causa di una erronea organizzazione dei turni di reperibilità, l’ospedale – pur fornito del macchinario necessario – non fu in grado di eseguire quell’esame: per quanto assurdo possa sembrare, il primario del reparto di radiologia, presente al momento dei fatti, non era capace di utilizzare l’ecografo.”
Un’altra caratteristica peculiare del danno catastrofale in ambito sanitario è la consapevolezza dell’evitabilità della morte. Quando il paziente comprende che il proprio decesso è causato da errori o omissioni e che avrebbe potuto essere evitato con interventi tempestivi e adeguati, la sofferenza psichica può risultare amplificata. Nel caso trattato:
“Che si trattasse di una morte evitabile è circostanza non revocabile in dubbio: il versamento ematico proveniva da una lesione della milza e una splenectomia d’urgenza avrebbe, con ragionevole probabilità, prossima alla certezza, consentito la sopravvivenza di un paziente giovane e privo di altre comorbilità.”
Il contesto ospedaliero, inoltre, espone il paziente a un particolare tipo di consapevolezza: assistendo ai tentativi infruttuosi di cura, alle reazioni preoccupate del personale, al peggioramento dei propri parametri vitali, il paziente può acquisire una lucida percezione dell’imminenza della morte che in altri contesti potrebbe non verificarsi.
§ 7.1 Elementi probatori e documentazione clinica
La prova del danno catastrofale in ambito sanitario si avvale di elementi documentali specifici che in altri contesti potrebbero non essere disponibili.
La cartella clinica rappresenta uno strumento probatorio fondamentale. Le annotazioni del personale sanitario sullo stato di coscienza del paziente, sulle sue reazioni e sulle sue condizioni generali possono fornire elementi decisivi per dimostrare la lucida consapevolezza dell’avvicinarsi della morte.
Nel caso oggetto della sentenza n. 11719/2021, le annotazioni in cartella clinica hanno avuto un ruolo determinante:
“All’accesso in P.S. attorno alle ore 20:00 il paziente era pienamente cosciente, benché dolorante, e aveva valori assolutamente nella norma, come la pressione arteriosa a 120/80 mmHg e l’emoglobina (Hb) a 13,9; anche al momento del trasferimento, ore 23:50, il paziente – seppure in condizioni progressivamente ingravescenti – aveva conservato piena consapevolezza (venendo descritto in cartella come ‘freddo, sudato, pallido, subcianotico, molto addolorato’).“
Tali annotazioni hanno permesso di documentare non solo lo stato di coscienza del paziente, ma anche il suo progressivo peggioramento e la sua sofferenza fisica e psichica.
Altri elementi probatori rilevanti includono:
- I referti degli esami diagnostici, che possono mostrare il progressivo deterioramento delle condizioni del paziente
- Le testimonianze del personale sanitario presente
- Le dichiarazioni dei familiari che hanno assistito agli ultimi momenti della vittima
- Le consulenze tecniche medico-legali, che possono chiarire se e quando il paziente potesse aver acquisito consapevolezza della propria fine imminente
La consulenza tecnica d’ufficio, in particolare, può risultare decisiva per stabilire se il paziente, in base alle sue condizioni cliniche, fosse in grado di percepire l’avvicinarsi della morte.
§ 8. Profili processuali e richiesta di risarcimento
Ottenere il risarcimento del danno catastrofale richiede una strategia processuale specifica. Prima di tutto, è necessario dimostrare sia lo stato di coscienza della vittima sia la sua percezione dell’ineluttabilità della morte. Nel caso patrocinato dal nostro Studio, abbiamo documentato attraverso la cartella clinica che il paziente era rimasto “pienamente cosciente” per diverse ore, venendo descritto come “freddo, sudato, pallido, subcianotico, molto addolorato“, ma ancora consapevole.
La consulenza tecnica è uno strumento fondamentale, soprattutto in ambito sanitario. Nel nostro caso, la CTU ha confermato che “il paziente fosse rimasto lucido almeno sino alle ore 1:20 del mattino“, contribuendo in modo decisivo all’accoglimento del ricorso.
Per una tutela efficace è essenziale distinguere il danno catastrofale trasmesso iure hereditatis dal danno da perdita del rapporto parentale, spettante iure proprio ai congiunti, come abbiamo sottolineato nel ricorso in Cassazione. Inoltre, è importante evidenziare l’intensità della sofferenza più che la sua durata, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11719/2021.
Se ritieni che un tuo familiare abbia subito un danno catastrofale in circostanze di malasanità, è fondamentale rivolgersi a professionisti con esperienza specifica in questo campo. Lo Studio Legale Chiarini, grazie alla consolidata esperienza in materia di responsabilità medica e al precedente creato con la sentenza n. 11719/2021, può offrirti la consulenza necessaria per valutare il tuo caso e perseguire il giusto risarcimento.
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