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Danno iatrogeno - Studio Legale Chiarini

Danno iatrogeno

Cos’è e come si calcola il danno iatrogeno differenziale

Il danno iatrogeno è generalmente inteso come l’aggravamento di una lesione preesistente dovuto a responsabilità del personale sanitario.

Le principali questioni che si pongono sul tema riguardano la responsabilità del medico, se per l’intero danno oppure solo per l’aggravamento, e la quantificazione del danno al fine del risarcimento.

Vediamo cos’è il danno iatrogeno, come si calcola e qual è la procedura per il suo risarcimento.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Cos’è il danno iatrogeno

Il termine iatrogeno in linguaggio medico significa “conseguente a terapia medica”.

Si parla di danno iatrogeno quando un paziente subisce un peggioramento del proprio stato di salute a causa di azioni od omissioni del personale sanitario.

Il danno iatrogeno costituisce tipicamente un danno differenziale: essendo conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica, esso consiste nei soli pregiudizi che ne derivano direttamente, con esclusione di quei postumi che si sarebbero verificati comunque, anche in assenza del fatto illecito commesso dall’operatore sanitario.

Il danno iatrogeno è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario.

Affinché si possa parlare di danno iatrogeno devono concorrere questi tre elementi:

  • Patologia preesistente,
  • Intervento clinico, diagnostico o terapeutico errato,
  • Aggravamento dello stato di salute del paziente dovuto all’errore medico.

La necessaria presenza di questi tre requisiti è ciò che differenzia il danno iatrogeno dal mero danno biologico. 

Il primo problema che si pone è quello relativo all’accertamento del nesso causale tra peggioramento dello stato di salute e condotta del personale medico. Il rilievo dell’errore del sanitario non può prescindere dall’evento che ha fatto nascere l’esigenza della prestazione medica, cioè una precedente lesione o una condizione patologica.

Ci si deve chiedere, allora, se il personale sanitario debba risarcire l’intero ammontare del danno patito dal paziente, oppure solo quella parte legata al peggioramento della malattia (anche nel caso di omissione di terapie che avrebbero impedito complicanze dell’evoluzione della patologia sofferta dal paziente), cioè il danno differenziale.

§ 2. Responsabilità del medico per danno iatrogeno

La giurisprudenza, nella valutazione della responsabilità del medico per danno iatrogeno, tende a distinguere due ipotesi.

Prima ipotesi: lesione originaria dovuta a caso fortuito o forza maggiore

Se la malattia preesistente del paziente è dovuta a cause naturali o a forza maggiore, allora il medico risponde dell’intero danno, al netto però dei postumi che si sarebbero verificati anche senza il suo intervento.

Questo principio è stato ribadito più volte dalla Cassazione: nel caso in cui il danno finale sia prodotto dal concorso di fattori naturali e fattori umani, la responsabilità dell’offensore non resta esclusa né limitata (cfr. Cass. II, 28/03/2007, n. 7577 e Cass. III, 16/02/2001, n. 2335).

Il medico, quindi, risulta responsabile per la lesione complessiva sofferta dal paziente, con l’ovvia precisazione, tuttavia, che devono essere esclusi dal novero dei danni risarcibili quelli che si sarebbero ugualmente verificati anche senza l’illecito commesso dal sanitario.

Seconda ipotesi: lesione originaria dovuta a colpa di un terzo

Se invece la lesione preesistente è dovuta a fatti illeciti addebitabili a terzi (ad esempio infortunio sul lavoro o incidente stradale), allora può configurarsi una cooperazione colposa nel delitto di lesioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 187, comma 2, c.p., tutti i responsabili dello stesso reato – incluso l’operatore sanitario – sono tenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale nei confronti della vittima (Cass. III, 24/04/2001, n. 6023)

Dunque, in questo caso, il medico può davvero essere chiamato a rispondere della lesione integrale subita dal paziente (compresa quella parte di lesione che deriva dal fatto illecito di un terzo). Si tratta, del resto, di una lineare applicazione di quanto disposto dall’art. 2055 c.c., che considera rilevante, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, l’unicità del “fatto dannoso”, e non delle condotte che l’hanno causato (Cass. III, 04/06/2001, 7507).

Così il danneggiato potrà scegliere liberamente se rivolgersi per l’intero ammontare del danno ad uno solo dei corresponsabili, oppure ad entrambi, oppure anche separatamente a ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità.

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§ 3. Come si quantifica il danno iatrogeno?

Per rispondere a questo interrogativo bisogna far riferimento alla giurisprudenza che, attraverso le sentenze sul danno iatrogeno, ha risposto dando diverse soluzioni a seconda del caso.

Il medico ha la responsabilità integrale della lesione alla salute, ma in sede di quantificazione del danno bisogna distinguere le lesioni che ci sarebbero state anche senza condotta colpevole del medico, da quelle legate alla sua azione od omissione.

La Cassazione, con le sentenze n. 7577/2007 e n. 2335/2001, ha stabilito che il calcolo del danno iatrogeno va fatto sottraendo dal grado di invalidità complessivo accertato la parte che con ogni probabilità ci sarebbe stata anche senza errore medico.

Nella sentenza n. 26117/2021 la Corte Suprema ha formulato questo principio di diritto:

“Il danno iatrogeno (e cioè l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo“.

(Cass. III, 27/09/2021, n. 26117)

Esemplifichiamo basandoci sul caso di danno iatrogeno trattato dalla sentenza di Cass. III, 15/01/2020, n. 514: un soggetto aveva chiamato in causa la struttura sanitaria, rea di non aver diagnosticato la presenza di un ictus. Il soggetto in questione aveva subito una paresi con conseguente menomazione, che lo aveva costretto a lasciare l’attività lavorativa. Si era quindi in presenza di una situazione pregressa di compromissione della salute, l’ictus, a cui si associava un illecito del medico, la diagnosi errata.

In questo caso la Suprema Corte ha specificato la differenza tra menomazioni concorrenti e menomazioni coesistenti:

  • Le menomazioni coesistenti hanno effetti invalidanti che non mutano se associate ad altre menomazioni (ad esempio: una frattura e una patologia cardiaca, oppure una malattia dell’apparato digerente e una lesione di nervi periferici). Esse sono irrilevanti ai fini del calcolo del risarcimento del danno.
  • Invece le menomazioni concorrenti sono quelle menomazioni che di per sé non sono rilevanti, ma, in caso di concomitanza con una invalidità preesistente, ne aggravano le conseguenze (ad esempio: una frattura ulnare che si aggiunge ad una anchilosi di spalla nello stesso arto superiore, oppure un deficit del visus che aggrava un glaucoma allo stesso occhio).

Sono solo le invalidità concorrenti che rilevano al fine del calcolo del danno iatrogeno.

Nel caso di invalidità concorrenti, cioè che hanno rilevanza solo perché associate ad una patologia preesistente, deve essere risarcito solo il danno differenziale.

"Danno Iatrogeno" - MedMal WORDS
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§ 4. Come si calcola il danno differenziale?

La Corte di Cassazione ha specificato quali sono i parametri da considerare per il calcolo del risarcimento in caso di danno iatrogeno differenziale:

  1. Si valuta l’invalidità complessiva, dovuta cioè a patologia preesistente sommata a quella causata dall’illecito, e se ne calcola il valore monetario [A];
  2. Si considera l’invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario [B], con la precisazione che, se l’invalidità non impediva al paziente di condurre una vita normale, si considera uno stato di invalidità precedente pari allo 0%;
  3. Si sottrae, dall’importo risarcitorio attribuito all’invalidità complessiva, l’importo corrispondente all’invalidità preesistente all’illecito [A – B]; così si ottiene il valore monetario dovuto a titolo di risarcimento per danno iatrogeno differenziale.

Nel caso esaminato dalla menzionata sentenza di Cass. n. 514/2020, l’invalidità permanente complessivamente accertata era pari al 65%, mentre l’invalidità pregressa, dovuta all’ictus, era del 45%; quindi il giudice doveva liquidare un risarcimento per danno differenziale pari al 20%.

Per calcolare il rilievo economico di questo 20% di danno iatrogeno differenziale, pertanto, si deve verificare prima il valore tabellare del 65% di invalidità permanente per un soggetto di una determinata età, poi quello del 45%, e infine sottrare quest’ultimo importo dal primo.

Questo è molto importante, perché il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce più che proporzionalmente rispetto all’aumento dell’invalidità: pertanto il valore monetario dei primi 20 punti percentuali è di gran lunga inferiore a quello dei 20 punti percentuali dal 45° al 65°.

In sostanza: il danno differenziale iatrogeno si deve quantificare sulla base degli importi monetari, e non del mero grado di invalidità.

§ 5. Calcolo del danno iatrogeno in presenza di indennizzo

Come anticipato, il danno iatrogeno viene liquidato come danno differenziale: dal totale delle lesioni subite vanno detratte quelle che ci sarebbero state anche senza condotta colposa del personale sanitario.

Un ulteriore problema sorge quando la lesione originaria è un infortunio sul lavoro e quindi ci sia stato l’intervento dell’Inail, oppure se il sinistro fosse coperto da una polizza assicurativa contro gli infortuni. In entrambi i casi al danneggiato può essere erogato un indennizzo per l’invalidità complessiva, cioè calcolato sul danno-base sommato all’aggravamento.

Nella già citata sentenza n. 26117/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma che il danneggiato può chiedere alla struttura sanitaria equivale al credito residuo che non abbia già ricevuto dall’Inail o dall’assicurazione.

Nel motivare la sentenza, la Suprema Corte ha fissato i criteri per il calcolo del danno differenziale, nel caso in cui la vittima abbia subito un danno-base che si è aggravato per responsabilità medica, e per cui abbia ricevuto un indennizzo dall’Inail (ma il principio vale anche nel caso di assicurazione privata).

Criteri di calcolo del danno differenziale in presenza di indennizzo

  • Bisogna stabilire la misura del danno-base e dell’aggravamento;
  • Deve essere determinato l’ammontare dell’indennizzo complessivo dovuto dall’Inail (o dall’assicurazione privata),
  • Bisogna infine definire se l’indennizzo è superiore o inferiore al danno base:
    • Se inferiore, sarà pagato per intero il valore dell’aggravamento;
    • Se superiore, sarà pagato l’aggravamento, detratto l’esubero dell’indennizzo rispetto al danno-base.

Per semplificare: il responsabile della condotta medica risarcirà il danno differenziale iatrogeno in misura pari alla differenza tra l’aggravamento e il danno base oppure, ove inferiore, alla differenza tra l’aggravamento e l’indennizzo.

Come anticipato tutti i calcoli vanno fatti previa monetizzazione del grado di invalidità permanente subito. Il danno iatrogeno, come sempre, va calcolato previa monetizzazione del danno complessivo e del danno che ci sarebbe comunque stato senza l’intervento colpevole del medico.

§ 6. Come richiedere il risarcimento per danno iatrogeno

Come abbiamo visto, la tematica del danno differenziale iatrogeno è piuttosto articolata e complessa. Dunque, in questa fattispecie, come del resto in tutti i casi in cui si vuole chiedere un risarcimento per errore medico, l’iter consigliabile contempla l’opportunità di rivolgersi ad un legale specializzato in malasanità.

Per dimostrare la presenza di un errore sanitario, il danneggiato dovrà sottoporsi a visita da parte del medico legale e dello specialista nella branca di riferimento. Con la relativa perizia si potrà dimostrare l’entità del danno subito dal paziente e l’incidenza dell’errore medico sul peggioramento delle sue condizioni di salute.

Dopo di che, con l’assistenza del legale, si andrà a coltivare la richiesta di risarcimento danni per malasanità. La vertenza potrà concludersi in via extragiudiziale, se le parti riusciranno a trovare un accordo conciliativo. In caso contrario, diventa necessario percorrere la strada giudiziale, rivolgendo le proprie istanze al giudice competente.

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