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Separarsi in otto giorni con la Negoziazione Assistita: esame di un caso concreto

Un’alternativa alla separazione tradizionale da rivalutare, oggi più che mai

La decisione di porre fine ad un matrimonio è sempre difficile perché rappresenta il fallimento di un progetto di vita e determina lo stravolgimento della esistenza di almeno due persone, che in quel progetto avevano fortemente creduto (oltre che degli eventuali figli).
Spesso le difficoltà sono acuite dalle lungaggini delle procedure necessarie per formalizzare la separazione.
Oggi più che mai, con il sistema giustizia paralizzato dalla emergenza coronavirus, la negoziazione assistita può rappresentare un’alternativa fondamentale per evitare il rischio di giudizi di separazione a “tempo indeterminato”.
Ma quando è possibile farvi ricorso e quando, invece, questa strada è preclusa ai coniugi?


§ 1. Quando Non è Possibile Separarsi con la Negoziazione Assistita

Come più analiticamente descritto nell’articolo “La Negoziazione Assistita in materia di Separazione e Divorzio“, varie sono le modalità previste dal nostro ordinamento per formalizzare una separazione.

La prima domanda da porsi per individuare quella più congeniale in riferimento ad un caso concreto è la seguente: i coniugi sono d’accordo sulla decisione di separasi e sulla disciplina da adottare?

In caso di risposta negativa a questa domanda, vi è un’unica strada: quella della separazione giudiziale, ovvero della separazione pronunciata con sentenza da un Giudice che, dopo aver valutato le contrapposte istanze, deciderà come disciplinare i rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi (a cominciare dall’eventuale addebito della separazione, l’affidamento dei figli, gli assegni di mantenimento, ecc.).

In caso di risposta positiva, sono possibili tre opzioni:

  1. la separazione in Comune,
  2. la separazione consensuale o
  3. la separazione con negoziazione assistita.

§ 2. Quando è Possibile Optare per la Negoziazione Assistita

La prima opzione (quella della separazione in Comune) è una modalità destinata ad essere utile in un numero limitato di casi. Sono infatti previsti paletti tassativi che precludono la possibilità di ricorrervi se ci sono figli (minori, incapaci ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti) e se l’accordo di separazione preveda trasferimenti immobiliari.

Nella maggio parte dei casi, dunque, le uniche opzioni tra le quali scegliere restano le seguenti: separazione consensuale ovvero con negoziazione assistita (per una descrizione delle due procedure si rinvia al già citato articolo “Negoziazione Assistita in materia di Separazione e Divorzio“).

Ma quali sono gli elementi da considerare per decidere quale sia l’opzione più idonea?

§ 3. Quando preferire la Negoziazione Assistita alla Separazione Consensuale … e viceversa

Va premesso che non esiste un modo “corretto” di separarsi, ma esistono situazioni concrete che possono condurre a ritenere preferibile una ovvero l’altra modalità.

Nella negoziazione assistita, le parti vengono accompagnate dai rispettivi difensori nello svolgimento di una serie di fasi (dalla stipula della iniziale convenzione, alla stesura del vero e proprio accordo di separazione) che hanno lo scopo di agevolare (soprattutto grazie al ruolo svolto dai legali) il raggiungimento di un accordo.
La previsione della obbligatorietà della presenza di almeno due legali (uno per ciascuna parte) fa sì che i coniugi si sentano più rappresentati e dunque liberi di manifestare ogni eventuale perplessità. Ed il libero confronto agevola il raggiungimento di accordi meditati e consapevoli.

Inoltre, il fatto che non è necessario che i coniugi si presentino in Tribunale (se non ove emergano problemi nel rilascio della autorizzazione del P.M.), rende questa modalità particolarmente gradita a chi, per motivi di riservatezza o privacy, preferisce evitare di partecipare personalmente all’udienza. Ovvero a chi si trovi spesso fuori sede (ad es. per ragioni di lavoro) e possa avere difficoltà a programmare la propria presenza in aula (con il rischio di innescare una serie di rinvii).

Nella separazione consensuale, invece, le parti possono essere assistite anche da un unico difensore e l’accordo raggiunto va confermato in udienza per essere omologato e diventare efficace.
Questa modalità può quindi risultare preferibile quando i coniugi hanno sin da principio idee chiare sul contenuto degli accordi da formalizzare, in quanto avvalersi di un unico difensore può garantire un risparmio economico.
Di contro, la necessità di comparire in udienza può risultare non gradita (per le ragioni innanzi accennate) e comportare il rischio di un allungamento dei tempi per esigenze non solo delle parti, ma anche dell’Ufficio (ad es. rinvii o sospensioni dell’attività giudiziaria, salvo il ricorso all’udienza telematica, come da ultimo avvenuto per l’emergenza coronavirus).

Qual è il modo “migliore” di separarsi?

§ 4. Separasi con la Negoziazione Assistita in 8 giorni: esame di un Caso Concreto

Per meglio comprendere le potenzialità dello strumento della negoziazione assistita in materia di separazione, si fa rinvio ad un caso concreto trattato dallo Studio Legale.
Si tratta di un caso di particolare interesse in quanto ha consentito ad un coppia di formalizzare la propria separazione in soli 8 giorni.

In sintesi: il 27.02.2019 è stata sottoscritta tra le parti una “Convenzione di Negoziazione Assistita” in vista della separazione.

Poiché i coniugi si trovavano spesso fuori sede per motivi di lavoro, si è approfittato di un momento in cui entrambi erano liberi da altri impegni per svolgere una serie di incontri (anche nella stessa giornata) che hanno condotto alla conclusione, in data 01.03.2019, di un Accordo di Negoziazione Assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.

Detto accordo è stato quindi trasmesso a mezzo pec alla competente Procura della Repubblica per il rilascio della prescritta Autorizzazione (trattandosi di separazione che coinvolgeva anche un minore) e con Provvedimento depositato il 07.03.2019 la Procura ha autorizzato l’Accordo.

Appena 8 giorni, dunque, per concludere un procedimento che, se instaurato nelle forme della separazione consensuale, avrebbe richiesto (almeno) alcuni mesi.

§ 5. Separarsi al Tempo del Coronavirus – Riflessioni ed Indicazioni Operative

Riassumendo: l’ordinamento mette a disposizione una serie di opzioni tra cui scegliere per raggiungere il medesimo risultato: la separazione. Alle parti e ai loro difensori spetta la scelta della opzione da utilizzare nel caso concreto.
Con la precisazione che non esiste una opzione migliore in assoluto, esistono facili paradigmi o regole da applicare per operare una scelta “giusta”. Ogni caso presenta infatti specificità che possono condurre a ritenere più adeguata una opzione rispetto alle altre, così come particolari contingenze possono indurre ad operare una scelta anziché un’altra.

Nell’attuale contesto, caratterizzato dalla emergenza Covid-19 e dalla conseguente sostanziale paralisi del sistema giudiziario, l’opportunità di separarsi con la negoziazione assistita, e dunque senza passare dalle aule dei Tribunali, dovrà essere attentamente valutata e, ove possibile, privilegiata.
Allo stato, è solo possibile immaginare gli scenari della giustizia all’indomani della ripresa a pieno regime delle attività, ma ciò che è certo è che i ritardi accumulati nel periodo di sospensione creeranno notevoli disagi nel prossimo futuro, ed i tempi medi di celebrazione dei giudizi (anche quelli di separazione) tenderanno ad allungarsi, anziché ridursi.

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