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Coronavirus, fase 2: i “congiunti” e l’articolo 1 del nuovo DPCM

Chi sono i “congiunti” per il nostro ordinamento

L’articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 consente “gli spostamenti per incontrare congiunti“. Una parola comune che sembra di facile comprensione, eppure in questa fase 2 è un termine troppo generico, usato impropriamente in una fonte normativa perché, essendo destinato a definire i confini dei limiti alla libertà di circolazione, fa sorgere il dubbio su quali siano i soggetti che possano essere considerati tali e che si potranno legittimamente “incontrare“.


§ 1. I congiunti e il codice civile

Il termine più tradizionale per avvocati e giudici è quello di “parenti”. Nell’art. 74 del codice civile:

la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo“.

Il codice, dopo aver specificato il concetto di parentela in linea retta, in linea collaterale e il computo dei gradi di parentela, si sofferma anche sulla “affinità“, cioè sul vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 cod. civ.).

Il DPCM, però non parla di parenti, né di affini, ma di “congiunti”. Tuttavia, il termine “congiunti” non fa parte del vocabolario giuridico, è sconosciuto al diritto civile: il Codice Civile parla di “parenti” e “affini”, mentre la legge 76/2016, che pure ha introdotto la nozione di soggetti partecipi di una “unione civile” e la nozione di “conviventi di fatto”, non utilizza mai la parola “congiunti”.

§ 2. I congiunti e il codice penale

Per il dizionario italiano i congiunti sono “parenti, familiari”, mentre un riferimento normativo ai “prossimi congiunti” è ravvisabile solo in materia penale. L’art. 307 c.p., rubricato “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata“, recita:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto“.

La norma continua specificando, al comma 4, che per la legge penale s’intendono per i prossimi congiunti “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti“.

Al di fuori della legge penale , invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”.

§ 3. I congiunti nelle decisioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione nella sentenza 46351/2014 si era soffermata sul significato di detto termine dandone una interpretazione più ampia (quindi intendendovi anche compagni non sposati) ammettendo ai fini di un risarcimento la fidanzata della vittima e ritenendo che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali“.

Una pronuncia ancora più recente della Corte di Cassazione (sez. VI penale 14 marzo 2019, n. 11476) aveva stabilito che anche due persone conviventi more uxorio siano da ritenersiprossimi congiunti“.

Questi provvedimenti giurisprudenziali costituiscono una netta evoluzione rispetto al passato, quando, pur in assenza di norme che ne specificassero il contenuto, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo ma affettivo-giuridico, che implicava anche dei doveri e degli obblighi giuridici“.

§ 4. Conclusioni

Pur nell’incertezza del termine utilizzato ed in attesa di circolari interpretative e chiarimenti, sicuramente sono consentite visite tra figli, genitori, nonni, nipoti e cugini e fidanzati nell’ambito di rapporti affettivi stabili. Anche due persone conviventi more uxorio sono da ritenersi “prossimi congiunti”.

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