Risarcimento danni operazione chirurgica

Risarcimento danni operazione chirurgica: diritti del paziente e responsabilità medica

La perforazione intestinale, le infezioni post-operatorie e la dimenticanza di strumenti chirurgici all’interno del corpo del paziente sono gravi eventi avversi che possono verificarsi durante un intervento chirurgico e che, in determinate circostanze, configurano ipotesi di responsabilità professionale.

Secondo i dati del Sistema Nazionale di Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico (SNICh), l’incidenza di tali complicanze varia sensibilmente, dallo 0,5% fino al 15%, in base al tipo di procedura eseguita. Tuttavia, non tutte le complicanze post-operatorie sono riconducibili a un errore medico o a un caso di malasanità.

La giurisprudenza distingue chiaramente tra il rischio clinico intrinseco all’intervento e la responsabilità sanitaria vera e propria, che sussiste solo quando l’evento avverso deriva da violazioni dei protocolli, negligenze o errori tecnici nell’esecuzione dell’atto operatorio.

In questo contesto si inserisce la Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017), che ha ridefinito il perimetro della responsabilità: la struttura sanitaria risponde sempre in base alla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), mentre il singolo chirurgo, salvo un rapporto contrattuale diretto con il paziente, risponde in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Questa distinzione ha importanti riflessi sull’onere della prova, sui termini di prescrizione e sulla quantificazione del danno.

In caso di riconoscimento della responsabilità, il risarcimento può comprendere il danno biologico (quantificato secondo le Tabelle di Milano), le spese mediche sostenute e future, il danno morale e, nei casi più gravi con esito letale, il danno da perdita del rapporto parentale, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15350/2015.

§ 1. Quando l’operazione chirurgica dà diritto al risarcimento

L’intervento chirurgico comporta sempre un margine di rischio che il paziente accetta sottoscrivendo il consenso informato. Tuttavia, esistono situazioni in cui l’esito negativo di un’operazione non rientra nel rischio accettabile, ma configura una vera e propria ipotesi di malasanità con conseguente diritto al risarcimento.

§ 1.1 La distinzione tra complicanza accettabile ed errore chirurgico

La complicanza è un evento avverso che può verificarsi nonostante il rispetto di tutti i protocolli operatori e l’applicazione della corretta tecnica chirurgica.

L’errore chirurgico si configura invece quando:

  • Il chirurgo viola la tecnica operatoria consolidata per quel tipo di intervento
  • Non vengono riconosciute o gestite tempestivamente le complicanze insorte
  • Si verificano carenze organizzative della struttura: sterilizzazione inadeguata, personale insufficiente, strumentario obsoleto
  • L’intervento viene eseguito senza indicazione clinica (Cassazione n. 12597/2017 sull’intervento inutile)

La distinzione è fondamentale perché solo l’errore, non la complicanza, dà diritto al risarcimento.

Tuttavia, questa dicotomia, seppur utile a livello concettuale, rischia di essere fuorviante se non viene analizzata secondo la prospettiva, più rigorosa e sfumata, adottata dalla giurisprudenza. Dal punto di vista giuridico, infatti, la linea di demarcazione non è così netta e non si basa sulla terminologia medica, bensì su una valutazione concreta della condotta del sanitario.  

Un punto di svolta nell’interpretazione di questa materia è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13328 del 30 giugno 2015, la quale ha stabilito che, dal punto di vista legale, il termine medico “complicanza” è irrilevante per determinare la responsabilità di un medico.  

Quando le condizioni di un paziente peggiorano, il giudice valuta solo due possibilità:  

  1. L’evento negativo era prevedibile ed evitabile: In questo caso, è considerato colpa del medico, anche se dal punto di vista medico rientra tra le “complicanze” note.  
  2. L’evento negativo non era prevedibile o non era evitabile: In questo caso, il medico non è responsabile, poiché si tratta di una “causa non imputabile”.  

Di conseguenza, l’indagine del giudice non si concentra sul nome dell’evento (se sia una “complicanza” o meno), ma sulla condotta del professionista. La domanda fondamentale diventa: “Un medico diligente, in quelle stesse circostanze, avrebbe potuto e dovuto prevedere e/o evitare l’accaduto?”. La responsabilità viene quindi decisa valutando le azioni specifiche del medico rispetto a un modello di professionalità e diligenza, e non basandosi su etichette statistiche. 

§ 2. Tipologie di errore chirurgico e loro qualificazione giuridica

Non tutti gli eventi avversi che si verificano durante un intervento chirurgico configurano ipotesi di responsabilità professionale. La giurisprudenza ha progressivamente delineato categorie di errori che, per loro natura e caratteristiche, potrebbero determinare la responsabilità del chirurgo o della struttura sanitaria, ma ogni caso richiede una valutazione specifica da parte del consulente tecnico.

§ 2.1 Gli “eventi sentinella” e i “never events”

Il Ministero della Salute ha introdotto il concetto di “evento sentinella” per identificare quegli eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, che possono comportare morte o grave danno al paziente e che sono indicativi di un serio malfunzionamento del sistema assistenziale. La loro caratteristica fondamentale è la potenziale evitabilità, che sposta l’analisi da una fatalità a una falla del sistema. Basta che un evento sentinella si verifichi una sola volta perché si renda necessaria un’indagine interna per identificare e correggere le cause.

L’elenco ufficiale comprende, tra gli altri: procedura su paziente sbagliato, procedura su parte del corpo sbagliata, morte o grave danno imprevisto conseguente a intervento chirurgico, e la ritenzione di materiale all’interno del sito chirurgico.

I cosiddetti “never events” (eventi che non dovrebbero mai accadere) sono una sottocategoria particolarmente grave degli eventi sentinella, considerati per loro natura inescusabili e quasi automaticamente fonte di responsabilità.

§ 2.2 Garze e ferri chirurgici dimenticati nel sito dell’operazione

Il corpo estraneo ritenuto (retained surgical items) rappresenta il “never event” per eccellenza. Secondo le stime, in Italia si verifica 1 volta ogni 1000 – 3000 procedure chirurgiche all’anno. 

La Raccomandazione Ministeriale n. 2/2008 prescrive un protocollo rigoroso:

  • Conta iniziale degli strumenti e delle garze
  • Conta prima della chiusura della cavità
  • Conta finale prima della sutura cutanea
  • Documentazione scritta del conteggio

La Cassazione Penale con sentenza n. 43459/2012 ha stabilito che la ritenzione di corpo estraneo configura sempre colpa grave per violazione delle più elementari regole di diligenza professionale. Non sono ammesse giustificazioni legate all’urgenza dell’intervento o alla complessità della procedura.

La responsabilità coinvolge solidalmente almeno:

  • Il chirurgo primo operatore che ha l’obbligo di verifica finale
  • L’infermiere ferrista responsabile del conteggio
  • La struttura sanitaria per carenze organizzative

La sentenza n. 16094/2023 ha confermato che il chirurgo non può invocare la divisione dei ruoli per sottrarsi all’obbligo di supervisione: la conta degli strumenti è responsabilità condivisa dell’équipe.

§ 2.3 Perforazione di organi durante l’intervento chirurgico

La perforazione di un organo durante un intervento chirurgico non è automaticamente sinonimo di errore medico. In molte procedure, specialmente endoscopiche o laparoscopiche, essa rappresenta una complicanza nota e con un’incidenza statistica non trascurabile. Tuttavia, la perforazione diventa fonte di responsabilità in due scenari principali:

  1. Quando deriva da una violazione della tecnica chirurgica consolidata.
  2. Quando, pur essendo una complicanza non colposa, la sua gestione successiva è negligente e tardiva.

Quest’ultima ipotesi è la più frequente e insidiosa.

Un caso emblematico seguito dall’Avvocato Gabriele Chiarini riguarda una paziente di 76 anni deceduta per shock settico a seguito di una perforazione intestinale durante un’ampullectomia endoscopica. La responsabilità non è stata riconosciuta per la perforazione in sé, ma per la catena di omissioni successive: la mancata revisione chirurgica nonostante il peggioramento clinico, il trattamento inadeguato e il ritardo diagnostico che hanno permesso l’evoluzione verso la peritonite e la sepsi.

§ 2.4 L’Intervento chirurgico inutile

Un’ipotesi di responsabilità particolarmente grave è quella dell’intervento chirurgico inutile. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12597/2017, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: un intervento chirurgico, anche se eseguito a regola d’arte e senza causare un peggioramento della patologia preesistente, costituisce un danno risarcibile qualora si riveli del tutto inutile.

La Corte ha chiarito che l’esecuzione di un intervento non necessario rappresenta di per sé un “danno-evento”, ossia una lesione ingiustificata della sfera psico-fisica della persona e una violazione del suo diritto all’autodeterminazione. A questo “danno-evento” consegue un  “danno-conseguenza” di natura non patrimoniale, risarcibile, che si manifesta nella sofferenza patita dal paziente durante le fasi preparatorie, esecutive e post-operatorie, nonché nella successiva frustrazione e angoscia derivanti dalla consapevolezza dell’inutilità del trattamento subito. La responsabilità può sorgere, ad esempio, quando l’inutilità dell’intervento è dovuta all’omissione di trattamenti preparatori o successivi che ne avrebbero garantito il successo, o quando esistevano alternative terapeutiche meno invasive che non sono state considerate.

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§ 3. Errori pre e post operatori collegati all’intervento

La responsabilità professionale in chirurgia non riguarda solo ciò che accade in sala operatoria. Anche la fase preparatoria e quella successiva all’intervento possono generare profili di colpa se non vengono rispettati i protocolli di sicurezza e le linee guida.

§ 3.1 Errori nella fase pre-operatoria

Un esempio tipico è la mancata profilassi antibiotica, raccomandata per ridurre il rischio di infezioni chirurgiche. La giurisprudenza ha chiarito che l’omissione di tale trattamento può configurare colpa, sebbene non ogni infezione post-operatoria sia automaticamente riconducibile a questa mancanza.

§ 3.2 Errori anestesiologici

L’anestesista ha un ruolo centrale nella valutazione del rischio e nella gestione intraoperatoria. Una classificazione superficiale del paziente o il mancato monitoraggio dei parametri vitali possono tradursi in responsabilità, mentre complicanze rare e imprevedibili restano inquadrabili nel rischio intrinseco della procedura.

§ 3.3 Gestione post-operatoria negligente

Anche un intervento tecnicamente corretto può diventare fonte di responsabilità se il decorso non viene seguito con la dovuta attenzione. Infezioni trascurate, ritardi diagnostici o dimissioni premature sono ipotesi tipiche.

Ad esempio, lo Studio ha ottenuto un risarcimento di €200.000 in un caso di infezione post-operatoria sviluppatasi dopo protesi d’anca, non diagnosticata tempestivamente e degenerata in shock settico con esito infausto.

§ 4. Danni risarcibili per intervento chirurgico sbagliato

Non tutti gli esiti negativi di un intervento danno diritto a un risarcimento. Il pregiudizio deve essere accertabile dal punto di vista medico-legale, causalmente collegato all’errore e non riconducibile alla patologia di base o al rischio inevitabile dell’intervento.

§ 4.1 Danno biologico temporaneo e permanente

Il danno biologico rappresenta la lesione dell’integrità psicofisica, valutata in termini percentuali dal medico legale. Si distingue in

  • Temporaneo: riguarda il periodo di malattia fino alla stabilizzazione. Le Tabelle di Milano riconoscono un importo giornaliero in base al grado di inabilità;
  • Permanente: rappresenta i postumi definitivi, valutati in punti percentuali di invalidità. L’entità del risarcimento varia in base all’età, al grado di invalidità e all’impatto sulla vita quotidiana.

§ 4.2 Necessità di reintervento

Se l’errore chirurgico costringe il paziente a un nuovo intervento correttivo, il danno è autonomo rispetto al primo: comporta ulteriori rischi, sofferenze e periodi di inabilità. Un esempio tipico è quello delle protesi mal posizionate che richiedono revisione.

§ 4.3 Cicatrici e danni estetici

Le cicatrici deturpanti o in sedi visibili configurano un danno risarcibile, anche indipendentemente dalla funzionalità compromessa. La Cassazione ha precisato che il paziente non è obbligato a sottoporsi a un nuovo intervento correttivo per ridurre l’impatto estetico.

§ 5. La catena delle responsabilità secondo la Legge Gelli

La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha ridisegnato in modo profondo il sistema delle responsabilità in ambito sanitario.
La norma distingue chiaramente la posizione della struttura sanitaria da quella del medico chirurgo e degli altri professionisti coinvolti.

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde in via contrattuale per i danni cagionati al paziente (art. 1218 c.c.). Questo significa che il paziente, per ottenere il risarcimento, deve semplicemente provare l’esistenza del danno e il nesso causale con l’intervento subito. Spetta invece alla struttura dimostrare di aver rispettato i protocolli o che l’evento è dipeso da una causa imprevedibile. Si tratta di un regime favorevole al paziente, perché i termini di prescrizione sono più lunghi (dieci anni anziché cinque) e il patrimonio della struttura garantisce una maggiore tutela economica.

Diverso il discorso per il chirurgo e gli altri sanitari. Il medico dipendente risponde in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), cioè soltanto se si dimostra la sua colpa (lieve o grave che sia). Il professionista è invece chiamato a rispondere a titolo contrattuale quando opera in regime privatistico con un contratto diretto col paziente, oppure quando svolge attività libero-professionale intramuraria.

Un aspetto rilevante introdotto dalla Legge Gelli è anche il diritto di rivalsa: la struttura che ha risarcito il paziente può rivalersi sul medico, ma soltanto per colpa grave, entro un anno e con limiti economici ben precisi. Sono considerati esempi tipici di colpa grave i cosiddetti “never events”: intervento sul lato sbagliato, strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente, o violazioni evidenti delle linee guida.

§ 6. Il percorso per ottenere il risarcimento da danno chirurgico

Il paziente deve raccogliere la documentazione clinica completa (cartella e verbale operatorio) e verificare, tramite consulenza medico-legale, la presenza dei tre elementi essenziali:

  1. Condotta colposa: violazione degli standard professionali;
  2. Danno accertabile: invalidità, necessità di reinterventi, cicatrici;
  3. Nesso causale: il danno deve derivare dall’errore e non da cause esterne o inevitabili.

La legge prevede un passaggio obbligatorio attraverso ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) o mediazione prima del giudizio.

  • L’ATP garantisce una valutazione tecnica autorevole da parte di un consulente nominato dal Tribunale.
  • La mediazione è più rapida e meno onerosa, indicata nei casi in cui la struttura mostra disponibilità al dialogo.

Nei procedimenti seguiti dal nostro Studio, una strategia iniziale fondata su documentazione solida ha spesso consentito di ottenere transazioni rapide, evitando un lungo contenzioso.

§ 7. Come tutelare i propri diritti dopo un’operazione chirurgica sbagliata

Un’operazione chirurgica può comportare rischi inevitabili, ma quando il danno deriva da un errore medico o da una gestione clinica inadeguata, il paziente ha diritto al risarcimento. La normativa, e in particolare la Legge Gelli, ha rafforzato le tutele, ma ottenere un riconoscimento richiede competenze medico-legali specifiche, una valutazione attenta della documentazione e una strategia mirata sin dall’inizio.

Se ritieni di aver subito un danno a seguito di un intervento chirurgico, è importante non agire da soli: il supporto di professionisti esperti in responsabilità sanitaria può fare la differenza tra una pratica respinta e il riconoscimento dei tuoi diritti.

Lo Studio Legale Chiarini è da anni impegnato nella tutela delle vittime di errori medici.
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La medicina è la scienza dell’incertezza e l’arte della probabilità.

William Osler