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Convivenza more uxorio

La convivenza di fatto

Diritti e doveri dei conviventi di fatto

Dopo numerosi tentativi di regolamentazione frammentaria, il legislatore è intervenuto solo di recente a tutela del particolare tipo di famiglia che trae origine dalla convivenza di fatto.
E’ infatti con la legge 20 maggio 2016, n. 76, c.d. Legge Cirinnà, di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze“, che possiamo finalmente rinvenire le norme relative alla c.d. famiglia di fatto.
Offriamo dunque una panoramica delle regole di maggior rilievo dettate per questo istituto relativamente giovane.


§ 1. Definizione di convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76

La famiglia di fatto è riconosciuta e tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione quale formazione sociale dove si svolge la personalità dell’individuo.
A seguito delle numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che in più battute hanno riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello costituzionale, l’ordinamento italiano ha voluto recepire le soluzioni elaborate in sede giurisprudenziale raccogliendole in modo organico con la legge 76/2016, commi 36-68.

L’art 1, comma 36, della legge offre la definizione della c.d. famiglia di fatto attraverso le qualità dei soggetti che ne fanno parte. Sono “conviventi di fatto” senza distinzione di sesso:

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.

L’accertamento della stabile unione che dà luogo alla convivenza di fatto avviene tramite la certificazione anagrafica che viene rilasciata ai sensi degli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (L. 76/2016 co. 37).

§ 2. I rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto: il contratto di convivenza

La novità di maggiore rilievo riguarda la disciplina dei rapporti patrimoniali dei conviventi.
I suddetti possono regolare tutto ciò che concerne la sfera patrimoniale della propria famiglia attraverso la sottoscrizione del “contratto di convivenza” che può disciplinare la sfera patrimoniale in costanza di rapporto o successivamente alla cessazione della convivenza.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
In quanto atto di autonomia patrimoniale sarà sempre derogabile dalla volontà delle parti.
La struttura della legge 76/2016 – nella parte relativa alla convivenza di fatto – distingue tra:

  • una disciplina base, applicabile indistintamente ai rapporti di convivenza more uxorio (art. 1 co. 38-49 e 65);
  • una disciplina speciale, applicabile esclusivamente ai conviventi che abbiano sottoscritto un contratto di convivenza (art. 1 co. 50-64).

Analizziamo più da vicino la disciplina base della convivenza more uxorio.

§ 3. Diritti del convivente more uxorio nel rapporto personale

Il convivente ha facoltà di essere nominato:

  • tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata o ricorrano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno;
  • rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di:
    • malattia che comporta incapacità di intendere e di volere. Il convivente ha facoltà di decisione in materia di salute;
    • morte. Il convivente ha facoltà di decisione riguardo la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Tra le facoltà del convivente non si può dimenticare un diritto per molti anni dibattuto, ovvero in caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco – analogamente a quanto previsto per coniugi e familiari – di:

  • visita;
  • assistenza;
  • accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

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§ 4. Diritti relativi alla casa familiare di comune residenza dei conviventi more uxorio

In caso di morte del convivente proprietario della casa familiare, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare l’immobile per due anni o per un periodo superiore pari agli anni di convivenza purché non superiore a cinque anni. In caso di figli minori o disabili il diritto non può essere inferiore a tre anni.

In caso di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.

Quanto all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nella formazione delle graduatorie, i conviventi possono godere dei titoli o delle cause di preferenza riconosciute per l’appartenenza a un nucleo familiare.

§ 5. Azienda familiare dei conviventi di fatto

La legge 76/2016 ha permesso l’introduzione dell’art. 230 ter c.c. evidentemente a fronte dell’iniquità di trattamento del convivente che presti la propria opera nell’impresa familiare rispetto ai diritti invece riconosciuti al coniuge ai sensi dell’art. 230 bis c.c.

Più nello specifico grazie alla novella del 2016 al convivente è riconosciuta la possibilità di prestare stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente e, conseguentemente, di partecipare – in proporzione al lavoro prestato – agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento della stessa.

§ 6. Diritti successivi alla cessazione della convivenza. Gli alimenti

Il legislatore si è discostato da quanto previsto in caso di separazione dei coniugi per ciò che concerne il diritto al mantenimento.
Il convivente che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento potrà chiedere all’ex convivente unicamente gli alimenti per una durata proporzionale al periodo di convivenza.

L’ammontare degli alimenti è determinato ai sensi dell’art. 438 c.c. il quale stabilisce che:

devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale“.

§ 7. Restituzione delle somme versate in costanza di rapporto. Obbligazioni naturali e indebito arricchimento

Come abbiamo messo in luce nel nostro approfondimento dedicato specificamente al tema delle restituzioni patrimoniali nella convivenza more uxorio, le somme versate da un convivente all’altro in costanza di rapporto sono qualificate, in linea generale, come obbligazioni naturali.
Le obbligazioni naturali sono elargizioni spontanee, fatte in esecuzione di doveri morali e sociali. In quanto tali, pertanto, gli importi versati risulterebbero non ripetibili al momento del naufragio della famiglia di fatto.

Tuttavia, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali non si può prescindere dalla verifica del rispetto dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza propri delle obbligazioni naturali, nonché dalla valutazione delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto che potrebbero evidenziare, diversamente, un indebito arricchimento del convivente percipiente.
Solo l’esame del caso specifico può fornire una risposta certa alla reale qualificazione delle somme versate in costanza di rapporto.

§ 8. Approfondimenti consigliati

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