Danni da liposuzione

Danni da liposuzione: il caso di una paziente risarcita con oltre 30.000 euro

La liposuzione è uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti. Nella maggior parte dei casi si conclude con buoni risultati, ma resta a tutti gli effetti una procedura chirurgica con anestesia, incisioni e manipolazione di tessuti profondi.

Quando l’intervento non viene eseguito a regola d’arte, o quando viene proposto a una paziente per la quale non era indicato, gli esiti possono essere permanenti: cicatrici, avvallamenti, asimmetrie, ripercussioni psicologiche.

Non ogni risultato insoddisfacente dà diritto a un risarcimento. Bisogna capire se il danno era prevedibile ed evitabile, o se rientra nel rischio fisiologico dell’intervento.

Lo Studio Chiarini ha seguito di recente il caso di una donna sottoposta a tre interventi consecutivi: due lipoaspirazioni e una dermolipectomia. Le sono residuate cicatrici di 23 centimetri e una depressione certificata. Il caso si è chiuso con oltre 30.000 euro di risarcimento.

§ 1. Cos’è la liposuzione

La liposuzione è un intervento di chirurgia estetica che rimuove il tessuto adiposo localizzato in zone specifiche del corpo, attraverso piccole incisioni e l’aspirazione del grasso con cannule. Le aree più trattate sono addome, fianchi, cosce, glutei, braccia e sottomento.

Il termine lipoaspirazione indica la stessa procedura. Le due parole sono per lo più usate come sinonimi.

L’intervento ha finalità di rimodellamento del profilo corporeo. Lavora sui depositi adiposi resistenti a dieta e attività fisica.

Si esegue in sala operatoria, in anestesia locale o generale a seconda dell’estensione del trattamento. Richiede una valutazione preoperatoria accurata che comprende anamnesi, esame obiettivo, esami di laboratorio e talvolta strumentali, finalizzata a verificare l’idoneità della paziente alla procedura.

§ 2. Rischi della liposuzione

La liposuzione è considerata una procedura sicura, ma come ogni intervento chirurgico non è priva di rischi. La maggior parte si risolve senza conseguenze, altri possono lasciare esiti più seri.

§ 2.1 Rischi legati al decorso post-operatorio

Ogni liposuzione comporta una fase di guarigione che si manifesta con sintomi attesi e transitori, destinati a risolversi spontaneamente nelle settimane successive.

Sono considerati normali il gonfiore delle aree trattate, che può persistere per alcune settimane prima di stabilizzarsi. I lividi ed ematomi superficiali, che tendono a riassorbirsi entro un mese. Le piccole irregolarità cutanee transitorie, dovute al riassorbimento dei liquidi e al rimodellamento dei tessuti. Una dolenzia moderata e diffusa nelle zone operate, controllabile con i farmaci prescritti dal chirurgo. La perdita temporanea di sensibilità in alcune aree, che generalmente rientra nei mesi successivi.

Il chirurgo prescrive l’uso di una guaina compressiva per favorire il modellamento e ridurre l’edema. Anche il rispetto delle indicazioni post-operatorie da parte della paziente incide sull’esito.

Quando questi effetti rientrano nei tempi previsti e non lasciano conseguenze permanenti, si parla di normale convalescenza, non di danno medico.

§ 2.2 Rischi maggiori della liposuzione

Esistono rischi più seri, generalmente meno frequenti ma con conseguenze più importanti. Il loro verificarsi non implica automaticamente un errore del chirurgo: possono dipendere da fattori individuali, condizioni cliniche preesistenti o reattività imprevedibili. Quando però sono conseguenza di una valutazione superficiale o di una manovra non a regola d’arte, configurano malasanità.

Tra questi rientrano:

  • Infezioni, che possono interessare il sito chirurgico in modo superficiale o estendersi ai tessuti profondi fino a sviluppare quadri settici.
  • Sieromi, raccolte di liquido sotto la pelle che richiedono drenaggio se non si riassorbono spontaneamente.
  • Embolia adiposa, una delle complicanze più temute. Frammenti di grasso possono entrare nel circolo sanguigno e causare insufficienza respiratoria, ictus o addirittura decesso.
  • Trombosi venose profonde, con il rischio successivo di embolia polmonare.
  • Lesioni a organi interni in caso di manovre eseguite in profondità senza il necessario controllo, con perforazioni intestinali o lesioni vascolari che richiedono intervento chirurgico d’urgenza.
  • Ustioni cutanee da attrito della cannula, soprattutto nelle tecniche assistite da ultrasuoni o laser.
  • Necrosi cutanee, dovute a compromissione della vascolarizzazione locale.

§ 2.3 Conseguenze permanenti dopo una liposuzione mal riuscita

Quando l’intervento non è stato eseguito a regola d’arte, o quando è stato proposto a una paziente non idonea per caratteristiche cutanee o cliniche, le conseguenze possono diventare permanenti.

I danni estetici permanenti comprendono cicatrici di lunghezza o larghezza superiore a quella prevedibile per il tipo di incisione, discromiche o ad aspetto patologico (ipertrofiche, retraenti, zigrinate). Asimmetrie marcate fra le due metà del corpo. Avvallamenti, depressioni cutanee, irregolarità della superficie della pelle che non si risolvono con il tempo. Pelle flaccida e cedimenti in zone dove l’eccessiva rimozione di grasso ha compromesso il sostegno cutaneo.

I danni funzionali comprendono dolore cronico nell’area operata, perdita persistente di sensibilità, limitazioni nei movimenti se le cicatrici interessano le pliche cutanee.

I danni psicologici accompagnano spesso quelli estetici. Quando il risultato peggiora l’aspetto rispetto alla condizione di partenza, possono insorgere depressione reattiva, ansia, isolamento sociale, fino a quadri di dismorfofobia secondaria. In molti casi questi vissuti vengono certificati da psichiatri o psicologi e diventano voce autonoma di danno risarcibile.

In tutte queste situazioni, se il danno era prevedibile ed evitabile, può configurarsi un caso di responsabilità medica e aprirsi il diritto al risarcimento.

Hai subito danni gravi da una liposuzione mal riuscita?

Cicatrici permanenti, avvallamenti importanti, asimmetrie evidenti, dolore persistente o conseguenze psicologiche documentate possono giustificare una valutazione medico-legale. Lo Studio Legale Chiarini esamina casi di chirurgia estetica mal riuscita quando gli esiti sono significativi e vi sono concreti profili di responsabilità sanitaria.

§ 3. Il caso: oltre 30.000 € di risarcimento per una lipoaspirazione mal riuscita

La signora Anna (nome di fantasia per tutelare la privacy della paziente), una donna di poco meno di quarant’anni, si è rivolta a un chirurgo estetico per migliorare l’aspetto della zona glutea. Il percorso che ne è seguito si è tradotto in tre interventi consecutivi, esiti permanenti documentati in consulenza tecnica d’ufficio, e una vicenda processuale durata diversi anni.

§ 3.1 La vicenda clinica della liposuzione mal riuscita

Il primo intervento, una lipoaspirazione sulle “coulotte de cheval” e sui solchi glutei, viene eseguito in una casa di cura privata di Roma. L’esito non corrisponde a quanto prospettato: residua un avvallamento alla radice della coscia sinistra.

Il chirurgo propone allora un secondo intervento di lipoaspirazione a fini correttivi, eseguito alcuni mesi dopo. Anche questo non risolve il problema.

Di fronte all’insuccesso, viene proposto alla paziente un terzo intervento, questa volta più invasivo: una revisione del solco gluteo bilaterale mediante escissione cutanea con allestimento di lembo (in termini medico-legali, una dermolipectomia subglutea). L’operazione viene eseguita un anno e mezzo dopo il primo intervento, presso un’altra casa di cura privata, da un’équipe composta dal chirurgo iniziale e da un secondo professionista.

L’esito è documentato in cartella clinica e in consulenza tecnica d’ufficio: due cicatrici bilaterali lunghe circa 23 centimetri e larghe fino a un centimetro, discromiche, ad aspetto zigrinato. A sinistra, una “ciambella cutanea” in rilievo. La plica glutea quasi abolita su un lato. Un risultato visibilmente peggiore della condizione di partenza.

Sul piano psicologico, la signora Anna sviluppa una depressione reattiva trattata con psicofarmaci e psicoterapia, certificata da specialisti. Smette di andare in piscina e al mare, abbandona l’attività che amava, vive con disagio cronico l’idea di mostrare il proprio corpo. Un successivo tentativo correttivo eseguito da un altro chirurgo, dopo circa 4 anni rispetto al primo,  non porta miglioramenti significativi.

§ 3.2 Le criticità medico-legali emerse dalla CTU

I consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale evidenziano tre criticità:

  1. La scelta del trattamento non era adatta al profilo cutaneo della paziente. La regione glutea e subglutea, su quel tipo di tessuto, era poco adatta a un trattamento di lipoaspirazione, con elevato rischio di aggravamento del quadro preesistente. La risposta cicatriziale ottenuta dopo la dermolipectomia era un esito ricorrente e prevedibile per quel profilo clinico, in particolare in quella zona anatomica. In altri termini, una valutazione preoperatoria diligente avrebbe dovuto sconsigliare l’intervento.
  2. L’informazione preoperatoria è stata carente. La paziente non era stata adeguatamente informata del risultato realisticamente conseguibile e dei rischi specifici per la sua condizione. Le erano state prospettate cicatrici “pressoché invisibili”, in palese contrasto con quanto la letteratura medica indica per quel tipo di intervento su quella tipologia cutanea.
  3. La documentazione clinica era gravemente incompleta. Mancava la cartella anestesiologica relativa ad uno degli interventi, e mancava l’iconografia stadiante (la documentazione fotografica delle diverse fasi del percorso chirurgico). Una lacuna che, processualmente, ha lavorato a sfavore dei sanitari.

I postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 5% di invalidità permanente secondo il barème SIMLA, con una inabilità temporanea parziale al 75% per quindici giorni.

§ 3.3 Il percorso processuale e l’esito

Lo Studio Chiarini ha articolato la difesa della signora Anna su più livelli, ottenendo a ogni passaggio un riconoscimento progressivo del danno.

Il tentativo di mediazione si chiude senza accordo. Le posizioni delle parti sono troppo distanti.

Si attiva allora un ATP conciliativo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., procedimento privilegiato in materia di responsabilità sanitaria. Il giudice nomina due consulenti tecnici d’ufficio (un medico legale e uno specialista chirurgo plastico) che depositano la relazione confermando le criticità sopra descritte.

A questo punto si introduce il giudizio di merito ex art. 702 bis c.p.c. (allora vigente), con ricorso nei confronti dei due chirurghi e delle due strutture sanitarie come responsabili in solido.

In corso di causa si raggiunge una transazione parziale con i due medici, che riconoscono il 50% della responsabilità e versano alla paziente circa 13.000 euro complessivi (suddivisi tra risarcimento del danno biologico, spese mediche, spese di consulenza tecnica e spese di lite).

Il giudizio prosegue contro le sole strutture sanitarie. Il giudice, esaminata la CTU e ritenuta condivisibile, formula una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: 13.000 euro a titolo di risarcimento del danno residuo, ripartiti al 50% fra le due cliniche, oltre 4.785,54 euro per le spese legali.

La proposta viene accettata da tutte le parti. Avvenuto il pagamento, la causa si estingue ex art. 306 c.p.c. con sentenza emanata a fine 2025.

La somma complessivamente ricevuta dalla paziente è di oltre 30.000 euro, distribuiti fra responsabilità dei medici, responsabilità delle strutture sanitarie e rifusione delle spese di lite. Una cifra che, per quanto non possa restituire alla signora Anna la libertà di mostrare il proprio corpo come prima, riconosce nei termini consentiti dall’ordinamento il danno subito e la responsabilità di chi l’ha causato.

Documenti del caso

Per consentire al lettore di comprendere meglio il percorso processuale descritto nell’articolo, rendiamo disponibili alcuni atti del procedimento, pubblicati in versione oscurata per tutelare la riservatezza della paziente e delle altre parti coinvolte.

§ 4. Quando una liposuzione configura malasanità

Non ogni esito insoddisfacente di una liposuzione apre il diritto al risarcimento. Il principio cardine è la distinzione fra rischio fisiologico della procedura e danno evitabile. Un evento sfavorevole che si sarebbe potuto evitare con una condotta diligente del sanitario diventa imputabile al chirurgo o alla struttura.

Gli errori che ricorrono nei casi di liposuzione mal riuscita si collocano in tre momenti del percorso clinico.

§ 4.1 Errore nella selezione della paziente

Non tutte le pazienti sono idonee alla liposuzione. La valutazione preoperatoria deve verificare l’indicazione sulla base di parametri specifici: 

  • tipologia ed elasticità della cute, 
  • distribuzione del tessuto adiposo, 
  • condizioni cliniche che possono compromettere il risultato.

Quando il chirurgo propone l’intervento a una paziente per la quale era controindicato, l’errore sta nella decisione stessa di operare

Lo stesso vale per la scelta del trattamento: una tecnica astrattamente valida può essere ad alto rischio di insuccesso su una specifica area anatomica o su una determinata tipologia cutanea.

§ 4.2 Errore nell’esecuzione tecnica della lipoaspirazione

Quando l’indicazione è corretta, la responsabilità si sposta sulla manovra chirurgica. Gli errori esecutivi più ricorrenti sono

  • rimozione disomogenea del tessuto adiposo,
  • rimozione eccessiva che compromette il sostegno cutaneo,
  • incisioni mal posizionate,
  • lesioni a strutture profonde dovute a manovre imprecise con la cannula.

Per valutare se un intervento è stato eseguito a regola d’arte, la legge fa riferimento alle linee guida ufficialmente accreditate: documenti elaborati da società scientifiche e istituzioni sanitarie, che indicano il modo corretto di eseguire una determinata procedura sulla base delle evidenze disponibili. Quando il chirurgo si discosta da queste indicazioni senza una motivazione clinica solida, l’esecuzione non è considerata conforme agli standard. Il riferimento normativo è l’articolo 5 della Legge Gelli-Bianco.

§ 4.3 Errore nella gestione post-operatoria

La responsabilità non si esaurisce in sala operatoria. Comprende il follow-up, i controlli programmati, la pronta individuazione e gestione delle complicanze. Un’infezione non riconosciuta in tempo può evolvere in sepsi. Un sieroma non drenato può cronicizzarsi. 

Quando il sanitario non interviene tempestivamente sui sintomi segnalati dalla paziente, il danno che ne deriva è imputabile alla gestione carente.

§ 4.4 Il criterio operativo: prevedibilità ed evitabilità

Il filo conduttore dei tre momenti è lo stesso. Si configura responsabilità medica quando il danno era prevedibile sulla base delle conoscenze medico-scientifiche disponibili al tempo dell’intervento, ed evitabile con una condotta conforme alle linee guida. Quando ricorrono entrambi i requisiti, l’evento esce dal rischio accettato e diventa errore risarcibile.

§ 4.5 Carenze del consenso informato

Un’ulteriore voce di responsabilità, autonoma (sentenza n. 28985/2019 Corte di Cassazione) rispetto all’esecuzione tecnica, riguarda l’informazione data alla paziente prima dell’intervento.

Il chirurgo ha l’obbligo di illustrare in modo chiaro e completo la natura dell’intervento, i benefici attesi, i rischi specifici legati alle caratteristiche della paziente, le possibili complicanze, le alternative terapeutiche disponibili e i risultati realisticamente conseguibili. In ambito di chirurgia estetica gli obblighi informativi sono particolarmente stringenti: il medico non deve suscitare aspettative illusorie e deve indicare le alternative di pari efficacia.

Il consenso si considera viziato quando l’informazione è generica, incompleta, sbilanciata sui benefici e silente sui rischi, oppure quando le aspettative create non corrispondono al risultato che la procedura può realmente offrire. In questi casi la giurisprudenza riconosce una possibile autonoma voce di danno, anche quando l’intervento è stato eseguito tecnicamente a regola d’arte.

Tuttavia, il risarcimento non discende automaticamente dalla sola carenza informativa: la paziente deve allegare e provare, anche attraverso presunzioni, che una corretta informazione avrebbe inciso in modo concreto sulla sua scelta, inducendola a rifiutare l’intervento o a valutarlo diversamente, oppure che il deficit informativo le abbia causato uno specifico pregiudizio non patrimoniale, diverso dal solo danno alla salute. La lesione dell’autodeterminazione, dunque, è risarcibile quando si traduce in una perdita effettiva della libertà di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno al trattamento.

§ 5. Le regole speciali della chirurgia estetica

La chirurgia estetica ha caratteristiche giuridiche peculiari rispetto ad altre branche della medicina.

Chi si sottopone a un intervento estetico non lo fa per curare una patologia, ma per migliorare un aspetto del proprio corpo. Questa differenza cambia il quadro delle responsabilità del chirurgo e dei diritti della paziente in caso di insuccesso.

§ 5.1 Obbligazione di risultato e non solo di mezzi

Di norma il medico è tenuto a un’obbligazione di mezzi. Deve impiegare diligenza e competenza, ma non può garantire la guarigione, che dipende anche da fattori al di fuori del suo controllo.

Nella chirurgia estetica l’intervento è richiesto a fini esclusivamente migliorativi, e l’aspettativa di un risultato concreto è elemento centrale del rapporto fra paziente e chirurgo. Ragion per cui la giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui, in questi casi, il sanitario è tenuto a un’obbligazione tendente al risultato. Non basta aver impiegato mezzi adeguati: il risultato deve essere sostanzialmente conforme a quello prospettato. Le sentenze più recenti (come, ad esempio, Corte d’Appello Salerno n. 543/2025, che ha confermato Tribunale di Salerno n. 3916/2024) documentano questo trend.

Le conseguenze per il paziente sono importanti: quando l’esito si discosta in modo significativo da quello promesso, o peggiora la condizione di partenza, l’onere probatorio è alleggerito.

Spetta al chirurgo dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta e di aver fornito un’informazione completa sui limiti realistici della procedura.

§ 5.2 Onere probatorio rafforzato sull’informazione

Il rovescio dell’obbligazione tendente al risultato è un dovere informativo più stringente.

Il chirurgo estetico deve mettere la paziente nelle condizioni di valutare in modo realistico cosa l’intervento potrà o non potrà ottenere.

Promesse generiche, descrizioni rassicuranti, immagini idealizzate del post-operatorio non sono compatibili con questo dovere.

Quando un chirurgo prospetta cicatrici “pressoché invisibili” su una zona e una tipologia cutanea che la letteratura medica indica come ad alto rischio cicatriziale, l’informazione non è completa e il consenso non è validamente prestato.

In giudizio, l’incompletezza dell’informazione viene valutata anche attraverso la documentazione clinica conservata dalla struttura.

La mancanza di un modulo di consenso dettagliato, l’assenza di iconografia stadiante, l’incompletezza delle cartelle cliniche sono elementi che lavorano a sfavore del sanitario.

§ 5.3 Doppio binario di responsabilità

Chi ha subito danni da un intervento sanitario può, in presenza dei relativi presupposti, chiedere il risarcimento sia alla struttura sanitaria sia al medico che ha eseguito la prestazione.

La Legge Gelli-Bianco distingue infatti due piani di responsabilità.

La struttura sanitaria risponde verso il paziente a titolo contrattuale. Ciò significa che, una volta instaurato il rapporto di cura, la clinica o l’ospedale rispondono non solo delle proprie carenze organizzative, ma anche dell’operato dei professionisti di cui si avvalgono, anche se non dipendenti. È sufficiente che il medico abbia operato all’interno della struttura, nell’ambito dell’attività sanitaria da questa organizzata o messa a disposizione del paziente.

Diverso è il regime del medico. In linea generale, il professionista sanitario risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente una specifica obbligazione nei confronti del paziente. Questo accade, ad esempio, quando tra medico e paziente si instaura un rapporto professionale diretto, con scelta personale del chirurgo, accordo sulle prestazioni da eseguire, prospettazione del risultato e gestione autonoma del percorso terapeutico.

In chirurgia estetica questa seconda ipotesi è frequente. La paziente spesso non si rivolge soltanto alla struttura, ma sceglie uno specifico chirurgo, concorda con lui l’intervento e si affida alle sue indicazioni sulle possibilità di miglioramento estetico. In questi casi il medico può essere chiamato a rispondere non solo come autore materiale della prestazione, ma anche per l’inadempimento degli obblighi direttamente assunti nei confronti della paziente, inclusi quelli informativi.

Medico e struttura possono quindi essere responsabili in solido. Questo significa che la paziente può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei soggetti responsabili, senza dover preventivamente distinguere le quote interne di responsabilità. Sarà poi chi ha pagato, se ne ricorrono i presupposti, a rivalersi nei confronti degli altri corresponsabili per la rispettiva quota.

Nel caso seguito dallo Studio, i due chirurghi e le due strutture sanitarie sono stati chiamati in giudizio come responsabili in solido. Il risarcimento finale è stato ottenuto attraverso una transazione parziale con i medici e, successivamente, mediante l’accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice nei confronti delle strutture sanitarie.

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§ 6. Quali danni si possono chiedere e come si calcolano

Chi ha subito un danno da una liposuzione mal riuscita può chiedere il risarcimento sotto più voci. Si parte dai postumi permanenti documentati in sede medico-legale, ma il calcolo finale tiene conto anche delle ripercussioni psicologiche, delle spese sostenute e degli interventi necessari per attenuare il danno.

Le voci di danno astrattamente risarcibili sono le seguenti:

  • Danno biologico. È il pregiudizio all’integrità psicofisica certificato da una percentuale di invalidità permanente. Si distingue in micropermanenti (fino al 9%) e macropermanenti (dal 10% in su). Per le micropermanenti si applicano le tabelle del Codice delle Assicurazioni (art. 139 d.lgs. 209/2005), aggiornate da ultimo con il DM 18 luglio 2025. Per le macropermanenti, da marzo 2025 si applica la Tabella Unica Nazionale introdotta dal DPR 12/2025; per i sinistri precedenti restano applicabili anche le Tabelle del Tribunale di Milano.
  • Inabilità temporanea. Periodo di guarigione durante il quale la paziente non può svolgere le normali attività, distinto in totale (ITT) e parziale (ITP) sulla base del grado di limitazione.
  • Danno estetico. Componente del danno biologico che riguarda l’alterazione dell’aspetto esteriore della persona. La Corte di Cassazione (sent. 8220/2021) ha chiarito che in chirurgia estetica il danno estetico va valutato in modo personalizzato, considerando l’impatto sulla vita sociale, lavorativa e relazionale della paziente.
  • Danno morale. Sofferenza interiore patita dalla paziente, valutata autonomamente nella liquidazione del danno non patrimoniale.
  • Danno psichico. Quando l’esito dell’intervento genera quadri clinici certificati come depressione reattiva, ansia o dismorfofobia secondaria, queste patologie diventano voce risarcibile a sé.
  • Danno da violazione del consenso informato. La Cassazione (sent. 28985/2019) ha riconosciuto che il consenso informato tutela uno specifico diritto all’autodeterminazione, distinto dal diritto alla salute. La sua violazione può generare un danno risarcibile anche quando l’intervento sia stato eseguito a regola d’arte.
  • Spese mediche e interventi correttivi. Comprendono le spese già sostenute (visite specialistiche, farmaci, esami) e quelle future necessarie per attenuare il danno: interventi correttivi, camouflage cicatriziale tramite tatuaggio dermopigmentario, percorsi di supporto psicologico.

§ 7. Cosa fare se hai subito danni da una liposuzione

I primi mesi successivi all’intervento sono determinanti per costruire una richiesta risarcitoria solida. Ecco i passi da compiere se sospetti di aver subito un danno.

  1. Raccogli la documentazione clinica. Richiedi formalmente alla struttura una copia integrale della cartella clinica, del consenso informato firmato, della documentazione anestesiologica, dell’iconografia stadiante (le fotografie pre e post intervento). La struttura ha l’obbligo di consegnarla. Conserva fatture, ricevute di farmaci, certificazioni di follow-up e referti di altri specialisti consultati.
  2. Documenta l’esito con fotografie datate. Le immagini scattate a distanza di settimane e mesi dall’intervento sono prove preziose. Mostrano l’evoluzione delle cicatrici, delle asimmetrie, delle alterazioni cutanee.
  3. Fai certificare le conseguenze psicologiche. Se hai sviluppato disagio, ansia, depressione, rivolgiti a uno psichiatra o uno psicologo clinico. Le certificazioni rilasciate da specialisti sono determinanti per il riconoscimento del danno psicologico in sede risarcitoria.
  4. Verifica i tempi di prescrizione. La domanda di risarcimento è soggetta a termini di prescrizione che variano in base al titolo della responsabilità: dieci anni per la responsabilità contrattuale (struttura sanitaria e medico legato da rapporto contrattuale diretto con la paziente), cinque anni per la responsabilità extracontrattuale.
  5. Richiedi una valutazione medico-legale di parte. Un medico legale esperto in responsabilità sanitaria, eventualmente affiancato da uno specialista in chirurgia plastica, valuta se sussistono profili di responsabilità prima ancora di iniziare un’azione legale. È il primo filtro per capire se il caso ha fondamento.
  6. Affidati a un avvocato esperto in responsabilità medica. La materia è tecnica e richiede competenze specifiche su normativa, giurisprudenza e strumenti processuali (mediazione obbligatoria, ATP conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., giudizio di merito).

Il caso seguito dal nostro Studio mostra che, anche in presenza di una percentuale di invalidità permanente contenuta, la combinazione fra le diverse voci di danno e una difesa tecnica ben costruita possono portare a un risarcimento adeguato.

Il buon medico cura la malattia; il grande medico cura il paziente che ha la malattia.

William Osler