Quando un familiare subisce lesioni gravi, a causa di un errore medico o di un incidente, le conseguenze non ricadono solo sulla vittima diretta. La vita di chi gli sta accanto cambia radicalmente: assistenza quotidiana, rinuncia al lavoro, stravolgimento delle abitudini, sofferenza emotiva profonda.
Il danno riflesso (o danno alle vittime secondarie) è il riconoscimento giuridico di questo pregiudizio. Non è un risarcimento “indiretto” o accessorio, ma un diritto autonomo dei familiari a ottenere un ristoro per il danno subito in proprio a causa delle gravi lesioni riportate dal congiunto, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Lo Studio Legale Chiarini ha recentemente ottenuto un risarcimento di oltre 660.000 euro per un paziente colpito da ictus mal gestito, di cui 260.000 euro riconosciuti ai congiunti a titolo di danno riflesso: moglie, tre figli e due nipoti. Un risultato raggiunto in via stragiudiziale che dimostra come, con la giusta strategia, tutti i congiunti coinvolti possano ottenere tutela effettiva.
In questa guida analizziamo cos’è il danno riflesso, come si distingue dal danno parentale, chi può richiederlo e come viene calcolato il risarcimento.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Cos’è il danno riflesso e la sua autonomia
- § 2. Danno riflesso nella responsabilità sanitaria: un caso concreto
- § 3. Il principio di unitarietà del danno non patrimoniale
- § 4. Le componenti del danno riflesso
- § 5. A chi spetta il risarcimento del danno riflesso
- § 6. I criteri di calcolo del danno riflesso
- § 7. Quando spetta il risarcimento per danno riflesso?
- § 8. Come richiedere il risarcimento del danno riflesso
§ 1. Cos’è il danno riflesso e la sua autonomia
Il danno riflesso è il pregiudizio non patrimoniale che subiscono i familiari di una persona rimasta gravemente lesa (c.d. “macroleso”) a seguito di un fatto illecito altrui, sia esso un errore medico, un incidente stradale o un infortunio sul lavoro.
A differenza del danno da perdita del rapporto parentale, che presuppone la morte del congiunto, il danno riflesso si configura quando la vittima primaria sopravvive ma riporta menomazioni così gravi da ripercuotersi concretamente sulla vita dei familiari.
§ 1.1 Quando si configura il danno riflesso
Affinché sorga un autonomo diritto al risarcimento in capo ai familiari, è necessario che ricorrano specifiche condizioni di fatto, che la giurisprudenza ha progressivamente chiarito.
In particolare, il danno riflesso si configura quando:
- la vittima primaria sopravvive, ma riporta lesioni di rilevante gravità e stabilità, tali da incidere in modo duraturo sulla sua autonomia personale;
- le conseguenze dell’evento lesivo non restano circoscritte alla sfera del danneggiato diretto, ma si riverberano concretamente sulla vita dei familiari;
- tali ripercussioni determinano uno sconvolgimento apprezzabile delle condizioni di vita dei congiunti, sotto il profilo emotivo, relazionale, organizzativo o, nei casi più gravi, anche patologico.
Non è quindi sufficiente il solo vincolo di parentela, né è richiesto che il macroleso versi in una condizione di totale non autosufficienza.
Ciò che rileva è l’incidenza effettiva e dimostrabile delle menomazioni sulla quotidianità dei familiari, valutata in concreto, caso per caso.
In questo senso, il danno riflesso rappresenta l’espressione tipica della natura plurioffensiva dell’illecito: un unico evento dannoso che, pur colpendo direttamente una sola persona, produce effetti lesivi distinti su più soggetti, ciascuno titolare di un autonomo diritto al risarcimento.
Le caratteristiche appena descritte emergono con particolare evidenza nei casi di responsabilità sanitaria che determinano esiti gravemente invalidanti, come dimostra il caso che segue.
§ 2. Danno riflesso nella responsabilità sanitaria: un caso concreto
La vicenda seguita dallo Studio Legale Chiarini, rappresenta un esempio emblematico di come la malasanità possa avere conseguenze devastanti non solo per il paziente, ma per l’intero nucleo familiare. Un errore nella gestione di un ictus ischemico ha determinato, oltre a un grave danno biologico in capo al paziente, anche un significativo danno riflesso per i suoi congiunti. Il risarcimento complessivo ottenuto è stato pari a €663.783, di cui €260.000 riconosciuti ai familiari.
§ 2.1 I fatti
Il signor Mario (nome di fantasia utilizzato per tutelare la privacy della famiglia) venne soccorso nella primavera del 2016, dopo essere stato trovato in stato confusionale, con disartria e ipostenia dell’arto superiore destro.
Giunto al Pronto Soccorso entro le 3 ore dall’esordio dei sintomi, non fu sottoposto a terapia trombolitica, nonostante sussistessero i presupposti clinici e temporali previsti dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali vigenti all’epoca.
Il paziente venne sottoposto a TAC cerebrale, risultata negativa per emorragia. Tale esito, come chiarito dalla consulenza tecnica d’ufficio, escludeva una causa emorragica e costituiva il presupposto necessario per valutare la somministrazione della trombolisi endovenosa, che tuttavia non venne praticata né venne disposto il trasferimento del paziente presso uno Stroke Center.
I consulenti tecnici hanno accertato che, a causa delle segnalate omissioni, il sig. Mario aveva riportato postumi invalidanti significativamente superiori rispetto a quelli che avrebbe riportato se correttamente trattato.
In pratica: il grado di invalidità che ci si sarebbe potuti aspettare in caso di trattamento tempestivo sarebbe stato del 20%; mentre le menomazioni effettivamente riportate da Mario hanno comportato una invalidità del 60%.
Con un c.d. danno iatrogeno differenziale (imputabile alle omissioni dei sanitari intervenuti)di 40 punti percentuali, a partire dal 20%.
§ 2.2 Le conseguenze sul paziente e sui familiari
Dopo la degenza ospedaliera e il percorso riabilitativo, il sig. Mario venne dimesso con diagnosi di emiparesi brachio-crurale dell’emisfero dominante. La Commissione INPS gli ha successivamente riconosciuto l’invalidità civile con indennità di accompagnamento.
Oggi il signor Mario:
- Necessita di assistenza continua per vestirsi, lavarsi, mangiare
- Non può uscire da solo né guidare
- Presenta deficit visivo (emianopsia laterale omonima) e segni di deterioramento cognitivo
Le conseguenze hanno coinvolto direttamente anche i familiari. La moglie, convivente, ha assunto il ruolo di caregiver principale. I tre figli, di cui uno convivente, due residenti nello stesso stabile, si alternano quotidianamente per garantire l’assistenza necessaria. Anche i nipoti hanno visto modificarsi le dinamiche familiari.
È la configurazione tipica del danno riflesso: un unico evento lesivo che produce effetti su più soggetti.
§ 2.3 L’azione legale e la strategia adottata
Il procedimento è stato articolato in più fasi.
In una prima fase, il sig. Mario, unitamente ai propri congiunti, ha promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva, al fine di accertare i profili di responsabilità sanitaria e la sussistenza del danno.
Successivamente, il giudizio di merito ex art. 281-undecies c.p.c. è stato promosso esclusivamente dal sig. Mevio, in qualità di danneggiato diretto, con riserva dei familiari di valutare successivamente un’azione autonoma in proprio. Tale scelta processuale è stata adottata per semplificare l’istruttoria e pervenire in tempi celeri a una definizione della vertenza, tenuto conto dell’età avanzata del paziente e delle sue condizioni di salute.
A seguito della notifica dell’atto introduttivo, la compagnia assicurativa dell’Azienda sanitaria coinvolta ha avviato una trattativa stragiudiziale che si è conclusa con un accordo transattivo complessivo, comprendente anche il riconoscimento del danno non patrimoniale riflesso in favore dei prossimi congiunti, i quali hanno ottenuto il risarcimento dei pregiudizi subiti iure proprio.
§ 2.4 L’accertamento della responsabilità
L’accertamento della responsabilità sanitaria è avvenuto nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
Il collegio peritale, composto da un medico legale e da uno specialista neurologo, ha accertato che:
- il paziente presentava i requisiti clinici e temporali per il trattamento trombolitico;
- la struttura sanitaria avrebbe dovuto essere in grado di riconoscere l’evento ischemico e di trattarlo secondo le buone pratiche, o in alternativa di disporre tempestivamente il trasferimento presso un centro specialistico;
- la mancata trombolisi ha privato il paziente di una consistente probabilità di guarigione senza postumi significativi.
I CTU hanno infine quantificato il danno biologico iatrogeno differenziale nella misura del 40%. In altri termini, a fronte di un’invalidità complessiva pari al 60%, una quota del 20% sarebbe comunque residuata anche in caso di trattamento corretto. La differenza, pari al 40%, rappresenta la misura del danno causalmente imputabile alla condotta sanitaria.
§ 2.5 Il risarcimento ottenuto
L’accordo transattivo ha riconosciuto un risarcimento complessivo di €663.783, così ripartito:
| Beneficiario | Qualità | Importo |
|---|---|---|
| Sig. Mario | Danneggiato diretto | €340.000 |
| Moglie | Coniuge convivente | €80.000 |
| Figlio convivente | Figlio | €70.000 |
| Secondo figlio | Figlio (stesso stabile) | €50.000 |
| Terzo figlio | Figlio (stesso stabile) | €40.000 |
| Primo nipote | Nipote | €10.000 |
| Secondo nipote | Nipote | €10.000 |
| Totale danno riflesso congiunti | €260.000 |
Oltre ad Euro 63.783,00 a titolo di rimborso spese di lite, legali e per le consulenze tecniche.
§ 3. Il principio di unitarietà del danno non patrimoniale
Prima di analizzare le singole componenti del danno riflesso, è necessario chiarire un principio fondamentale: il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26972/2008) hanno stabilito che il danno non patrimoniale non può essere frammentato in autonome voci risarcitorie da sommare tra loro. Il giudice, quindi, non risarcisce “più danni”, ma un unico danno, valutato in modo complessivo, tenendo conto:
- della sofferenza interiore,
- dello sconvolgimento delle abitudini di vita,
- e, quando presenti, di eventuali conseguenze patologiche medicalmente accertabili.
Questo principio ha una duplice funzione:
- evitare duplicazioni risarcitorie, che devono essere evitate, ma, nello stesso tempo,
- garantire un ristoro pieno, impedendo che alcune componenti del pregiudizio restino inesplorate o sottovalutate.
§ 4. Le componenti del danno riflesso
Fatta questa premessa, è possibile analizzare correttamente le singole componenti del danno riflesso, non come voci autonome da sommare, ma come profili descrittivi di un medesimo pregiudizio complessivo.
§ 4.1 Danno morale riflesso (pecunia doloris)
È la sofferenza interiore, l’angoscia e il turbamento d’animo che il familiare prova nel vedere il proprio caro in condizioni di grave disabilità. Recenti pronunce (in particolare Cass. n. 9317 del 4 aprile 2023) hanno ribadito che questa voce ha una sua autonomia ontologica e deve essere risarcita a prescindere dalle modifiche della vita esterna. Non va confusa con il danno alla salute o con i disagi pratici.
§ 4.2 Danno dinamico-relazionale (o esistenziale)
È la modificazione peggiorativa delle abitudini di vita: lo stravolgimento della quotidianità, la rinuncia forzata ad attività e progetti, la necessità di riorganizzare l’intera esistenza attorno ai bisogni del familiare leso.
La Cassazione ha precisato che questo pregiudizio “consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. n. 23469/2018).
Nel caso seguito dallo Studio Legale Chiarini, questa componente è emersa con particolare evidenza: la moglie ha dovuto abbandonare ogni attività personale per dedicarsi all’assistenza; i figli si alternano quotidianamente per garantire una presenza costante; l’intera organizzazione familiare è stata rivoluzionata.
§ 4.3 Danno biologico riflesso
Quando lo stress dell’assistenza si traduce in una patologia medicalmente accertabile (disturbi d’ansia, depressione, sindrome da burnout del caregiver), si configura un autonomo danno biologico in capo al familiare.
Questa voce richiede un accertamento medico-legale specifico: non basta lamentare un generico malessere, occorre che un professionista accerti l’esistenza della lesione, ne quantifichi l’entità percentuale e ne dimostri il nesso causale con la condizione del macroleso.
§ 4.4 Danno patrimoniale riflesso
Il danno ha spesso anche una pesante dimensione economica. I familiari possono ottenere il rimborso per:
- Spese dirette: ausili, adattamenti dell’abitazione, trasporti sanitari, farmaci non passati dal SSN.
- Perdite di guadagno (lucro cessante): chi riduce l’orario di lavoro per assistere il congiunto o chi è costretto a rinunciare a opportunità di carriera.
- Assistenza domiciliare: anche il valore economico dell’assistenza prestata personalmente dai familiari costituisce un danno patrimoniale risarcibile, in quanto sostituisce una prestazione professionale (infermiere o badante) che altrimenti avrebbe un costo di mercato.
§ 5. A chi spetta il risarcimento del danno riflesso
Non esiste un elenco tassativo di soggetti legittimati. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la platea dei possibili beneficiari, riconoscendo il diritto al risarcimento a:
- Coniuge o convivente more uxorio
- Figli (anche maggiorenni e non conviventi)
- Genitori
- Fratelli e sorelle
- Nipoti (in presenza di un legame affettivo significativo)
§ 5.1 Il ruolo della convivenza
La convivenza con il macroleso è un elemento rilevante, ma non indispensabile per ottenere il risarcimento.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che:
“Non sussiste […] alcun ‘limite’ normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. […] La questione è meramente di prova” (Cass. Civ., Sez. III, n. 13540/2023).
In altre parole: ciò che conta è dimostrare la concreta incidenza delle lesioni del familiare sulla propria vita, non la semplice esistenza di un vincolo di parentela.
La convivenza opera come presunzione: se il familiare convive con il macroleso, è ragionevole presumere che ne subisca le conseguenze quotidianamente. Ma anche i familiari non conviventi possono ottenere il risarcimento se provano il legame affettivo e il pregiudizio subito.
§ 6. I criteri di calcolo del danno riflesso
Per quanto riguarda la liquidazione di questa particolare tipologia di danno mancano tabelle ad hoc.
Secondo Cass. Civ. Sez. 3, n. 14392 del 27/05/2019 “La liquidazione […] deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari”.
Sul punto, le Tabelle di Milano 2024 (pag. 89) prevedono che il giudice possa fare riferimento ai valori tabellari relativi alla perdita del rapporto parentale, adattandoli e calibrandoli in relazione alla specificità del caso.
Proprio tale criterio è stato adottato nella trattativa in esame: si è fatto riferimento ai valori previsti dalle Tabelle di Milano per la perdita del congiunto, applicando successivamente coefficienti di abbattimento alla luce delle risultanze dell’ATP, che aveva accertato in capo al sig. Mevio un danno biologico iatrogeno differenziale pari al 40% (dal 20% al 60%).
In applicazione di tali parametri, alla moglie ed al figlio convivente sono state riconosciute somme di maggiore entità rispetto a quelle attribuite agli altri figli, proprio in ragione della convivenza con il danneggiato principale. Gli altri figli, pur residenti nel medesimo stabile, occupavano infatti distinte unità abitative, circostanza dalla quale si è desunto un minore impatto dell’evento lesivo sulla loro quotidianità.
La quantificazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
| Fattore | Incidenza sul risarcimento |
|---|---|
| Gravità dell’invalidità del macroleso | Più grave è la menomazione, maggiore è il danno riflesso |
| Danno biologico differenziale | Il risarcimento è stato calcolato solo sulla quota di invalidità imputabile all’errore medico |
| Convivenza con il macroleso | Ai conviventi sono stati riconosciuti importi più elevati |
| Grado di parentela | Coniuge e figli in posizione prioritaria rispetto a nipoti |
| Età del macroleso e dei familiari | Rilevante ai fini della durata e dell’intensità del pregiudizio |
§ 7. Quando spetta il risarcimento per danno riflesso?
Non serve una “soglia minima” di invalidità: la Cassazione, con l’importante ordinanza n. 35663 del 20 dicembre 2023, ha chiarito che non esiste alcuna soglia minima di invalidità (es. 50%) sotto la quale il danno ai congiunti è escluso. Anche un’invalidità “media” (es. 36% o 40%) può generare uno sconvolgimento della vita familiare meritevole di risarcimento. La questione non è di percentuali mediche, ma di prova concreta delle ripercussioni sulla vita dei parenti.
§ 7.1 Assistenza condivisa e invalidità parziale
Analogamente, la sentenza Cass. n. 28220 del 4 novembre 2019 ha stabilito che il risarcimento spetta anche se il familiare non è totalmente non autosufficiente e anche se l’onere dell’assistenza è ripartito tra più persone (ad esempio, tre figli che si alternano). Il fatto che l’assistenza sia condivisa o prestata per dovere morale non elide il danno, ma ne conferma la serietà e l’impatto sull’intero nucleo familiare.
§ 8. Come richiedere il risarcimento del danno riflesso
Il percorso per ottenere il risarcimento del danno riflesso non si discosta, nella struttura, da quello del danneggiato principale. Tuttavia, presenta specificità probatorie e di quantificazione che richiedono un’attenzione particolare.
§ 8.1 Come dimostrare il danno riflesso
Il punto di partenza è una precisazione fondamentale: il vincolo di parentela, da solo, non basta.
La Cassazione ha chiarito che il familiare deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto, nella duplice componente della sofferenza interiore e dello sconvolgimento della vita quotidiana, in conseguenza delle gravi lesioni riportate dal congiunto.
Questa prova, tuttavia, può essere fornita anche per presunzioni. L’ordinanza n. 7748/2020 della Suprema Corte ha stabilito che:
“Il rapporto di stretta parentela esistente [fra la vittima ed i suoi familiari] fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.“
Questo significa che:
- La convivenza con il macroleso opera come forte elemento presuntivo: chi vive sotto lo stesso tetto è quotidianamente esposto alle conseguenze della menomazione.
- I familiari non conviventi possono comunque ottenere il risarcimento, ma dovranno fornire elementi più specifici sul legame affettivo e sull’impatto concreto nella loro vita.
- Non esiste una soglia minima di invalidità del macroleso: la Cassazione (sent. n. 13540/2023) ha precisato che la questione è “meramente di prova”, non di percentuali.
Gli elementi che rafforzano la posizione del familiare includono:
- Prossimità abitativa (stesso stabile, stesso comune)
- Frequentazione documentata prima dell’evento lesivo
- Ruolo attivo nell’assistenza al macroleso
- Modifiche lavorative (riduzione orario, aspettativa, dimissioni) per dedicarsi alla cura
- Eventuale danno biologico proprio accertato (depressione, sindrome da burnout del caregiver)
§ 8.2 La documentazione necessaria
Per impostare correttamente la richiesta risarcitoria, occorre raccogliere:
- Documentazione relativa al macroleso:
- Cartella clinica completa
- Verbali di invalidità INPS/ASL
- Relazioni medico-legali che attestino il nesso causale tra condotta sanitaria e danno
- Documentazione delle spese sostenute per cure, ausili, assistenza
- Documentazione relativa ai familiari:
- Stato di famiglia (storico e attuale)
- Certificati di residenza per dimostrare convivenza o prossimità abitativa
- Documentazione lavorativa se vi sono state modifiche (buste paga, lettere di dimissioni, richieste di aspettativa)
- Eventuali certificazioni mediche per danno biologico proprio del familiare
§ 8.3 La fase stragiudiziale
Prima di avviare un procedimento giudiziario, è opportuno tentare una composizione bonaria della vertenza.
La prima cosa da fare è inviare una richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria e alla sua compagnia assicurativa, corredata dalla documentazione medica e da una relazione che illustri i profili di responsabilità e quantifichi il danno.
In questa fase, la presenza di una perizia medico-legale di parte ben argomentata può fare la differenza: dimostra alla controparte che il caso è stato studiato approfonditamente e che i profili di responsabilità sono fondati.
§ 8.4 La condizione di procedibilità
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di poter avviare la causa vera e propria.
Le alternative sono due:
- Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c.
- Prevede la nomina di un consulente tecnico da parte del giudice
- Offre una perizia imparziale che spesso orienta la trattativa
- Tempi variabili: dai 6 ai 12 mesi
- È la via più frequente nei casi di responsabilità medica
- Mediazione
- Procedimento più snello, gestito da un organismo di mediazione
- Non prevede necessariamente una valutazione tecnica
- Tempi più rapidi (3-4 mesi)
- Può essere efficace quando i fatti sono già chiari e documentati
La scelta tra le due vie dipende dalla complessità del caso e dalla solidità della documentazione già disponibile.
§ 8.5 I tempi per chiedere il risarcimento per danno riflesso
Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione per cui è fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi, poiché in ambito di responsabilità sanitaria vige un ‘doppio binario’:
- Il paziente vittima di errore medico ha 10 anni di tempo per agire contro la struttura (responsabilità contrattuale),
- I familiari che chiedono il risarcimento per il proprio danno riflesso devono agire entro 5 anni (responsabilità extracontrattuale).
La Corte di Cassazione (sent. n. 14258/2020 e n. 11320/2022) ha infatti ritenuto che i parenti non sono parti del contratto di ricovero e non possono giovarsi del termine decennale, salvo casi eccezionali legati ai danni da parto, alla nascita indesiderata o a specifici contratti di protezione.
Attendere l’esito dell’azione esperita dal paziente potrebbe quindi comportare la prescrizione del diritto dei familiari.
§ 8.6 L’iter seguito nel caso del signor Mario
Il caso del sig. Mario, illustrato nelle sezioni precedenti, consente di comprendere in concreto l’iter seguito per ottenere il risarcimento.
Dopo un tentativo stragiudiziale rimasto senza esito, lo Studio Legale Chiarini ha depositato ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato i profili di responsabilità della struttura sanitaria e quantificato il danno biologico differenziale nel 40%, a partire dal 20%.
Il tentativo di conciliazione previsto in sede di ATP non è andato a buon fine per mancata adesione della controparte. Si è quindi proceduto con il deposito e la notifica del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.
Solo a quel punto la compagnia assicurativa ha avviato una trattativa, che si è conclusa con un accordo transattivo prima ancora dell’udienza di comparizione delle parti: €663.783 complessivi, di cui €260.000 ai familiari a titolo di danno riflesso.
L’intera vicenda, dalla richiesta stragiudiziale alla liquidazione, si è conclusa in tempi contenuti rispetto alla media del contenzioso sanitario, grazie alla solidità dell’impianto probatorio costruito fin dalle prime fasi.
Hai un familiare che ha subito gravi lesioni?
Se un tuo congiunto ha riportato lesioni gravemente invalidanti a seguito di un errore medico, un incidente stradale o un infortunio sul lavoro, anche tu potresti aver diritto a un risarcimento per il danno subito in proprio.
Il danno riflesso riconosce ciò che spesso resta invisibile: lo stravolgimento della vita quotidiana, il peso dell’assistenza, la sofferenza di chi sta accanto a una persona che non è più quella di prima.
CHIARINI | Studio Legale offre consulenza e assistenza in tutta Italia nei casi di responsabilità civile che coinvolgono i familiari del macroleso.
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