Ultimo Aggiornamento 5 Settembre 2025
La telemedicina è l’erogazione di prestazioni sanitarie a distanza, tramite strumenti digitali certificati. Si tratta di una modalità in rapida espansione, capace di rendere le cure più accessibili, soprattutto per i pazienti con difficoltà di spostamento o residenti in aree periferiche.
Tuttavia, proprio per la sua natura “a distanza”, la telemedicina presenta limiti strutturali che possono incidere sulla qualità dell’assistenza, in particolare nei casi clinici complessi o urgenti. Quando questi limiti vengono ignorati o sottovalutati, la pratica telematica può trasformarsi in malasanità, dando origine a veri e propri casi di telenegligenza: diagnosi errate, cure inappropriate, mancato riconoscimento di segnali d’allarme.
La legge italiana ha equiparato le prestazioni in telemedicina a quelle effettuate in presenza, con identici standard di sicurezza, documentazione e responsabilità. Questo significa che anche una visita a distanza, se condotta in modo negligente, può dar luogo a responsabilità professionale e al diritto del paziente al risarcimento del danno.
In questo approfondimento, l‘avv. Gabriele Chiarini, alla luce della sua lunga esperienza in responsabilità medica, analizza le principali criticità della telemedicina, i diritti del paziente danneggiato e le condizioni per ottenere un indennizzo in caso di errore.
INDICE SOMMARIO
- § 1. Cos’è la telemedicina: definizione ed evoluzione
- § 2. Come funziona la visita in telemedicina: requisiti obbligatori
- § 3. I servizi di telemedicina riconosciuti in Italia
- § 4. Responsabilità del medico e della struttura sanitaria nella telemedicina
- § 5. Telenegligenza: quando la telemedicina diventa malasanità
- § 6. Diritti del paziente e risarcimento per telenegligenza
- § 7. Assistenza legale nei casi di telenegligenza
- Fonti & risorse
§ 1. Cos’è la telemedicina: definizione ed evoluzione
La telemedicina è l’insieme di pratiche mediche e sanitarie erogate a distanza, mediante l’uso di tecnologie digitali sicure e certificate. Non si tratta di una semplice videochiamata tra medico e paziente, ma di un sistema regolamentato, che consente di svolgere prestazioni cliniche, diagnostiche, terapeutiche o di monitoraggio anche senza la compresenza fisica delle parti.
Il termine fu coniato negli anni ’70 dal medico statunitense Thomas Bird per indicare l’“esercizio della medicina senza il consueto contatto fisico, mediante comunicazione interattiva multimediale”. Da allora, la disciplina ha conosciuto una profonda evoluzione, fino a includere servizi avanzati come il telemonitoraggio dei parametri vitali, la televisita, il teleconsulto tra specialisti, e persino la chirurgia robotica a distanza.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la telemedicina si applica in tutti i casi in cui la distanza rappresenta un ostacolo all’accesso alle cure, e comprende l’uso delle tecnologie ICT per:
- effettuare diagnosi e trattamenti,
- prevenire malattie,
- promuovere la salute del singolo e della collettività.
L’OMS individua quattro componenti fondamentali:
- Scopo clinico: fornire supporto medico efficace;
- Intenzione: migliorare l’esito delle cure;
- Modalità: utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione;
- Ambito: attività svolte in tempo reale (sincrone) o differite (asincrone).
In Italia, le Linee di indirizzo nazionali del 2014 e le successive Indicazioni nazionali del 2020 (Accordo Stato-Regioni Rep. 215/CSR) hanno definitivamente stabilito che “le prestazioni sanitarie erogate in telemedicina hanno la stessa valenza di quelle erogate in presenza“.
Questo comporta che il medico è tenuto a rispettare gli stessi standard di accuratezza, sicurezza e responsabilità, indipendentemente dalla modalità con cui svolge la prestazione.
§ 1.1 Quando si può usare la telemedicina
La telemedicina non può essere applicata in modo indiscriminato. È uno strumento utile e sicuro solo in specifiche circostanze cliniche, quando non compromette la qualità della valutazione e non espone il paziente a rischi evitabili.
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali del 2020 e dal Decreto Ministeriale n. 77/2022, la televisita è indicata nei seguenti casi:
- Controlli periodici per patologie già diagnosticate attraverso visita in presenza;
- Monitoraggio di terapie farmacologiche già avviate;
- Revisione e valutazione di esami strumentali precedentemente effettuati;
- Supporto a pazienti cronici o con limitata mobilità, nei contesti in cui la visita in presenza risulti oggettivamente difficile o non necessaria.
In queste situazioni, la modalità a distanza non altera la qualità dell’assistenza e consente al medico di raccogliere informazioni cliniche sufficienti per confermare diagnosi, aggiornare prescrizioni o monitorare l’evoluzione del quadro clinico.
È fondamentale, tuttavia, che il professionista sanitario valuti caso per caso l’appropriatezza della televisita. Scegliere di procedere a distanza solo perché più comodo o rapido, senza verificare l’idoneità della situazione clinica, può configurare un comportamento negligente e dare origine a responsabilità professionale.
§ 1.2 Quando NON si può usare la telemedicina
La telemedicina non è adatta a tutte le situazioni cliniche. Esistono contesti in cui la valutazione a distanza risulta intrinsecamente inadeguata, e il suo utilizzo può determinare errori diagnostici gravi, ritardi nei trattamenti o vere e proprie lesioni del diritto alla salute.
Secondo il menzionato Decreto Ministeriale 77/2022, la televisita è inappropriata nei seguenti casi:
- Prime visite per sintomi acuti mai valutati prima;
- Situazioni di urgenza o emergenza;
- Sintomatologie complesse che richiedono l’esame obiettivo diretto (es. dolore toracico, addome acuto, cefalea improvvisa, disturbi neurologici, dispnea, ecc.).
In questi casi, affidarsi a una visita telematica rappresenta una condotta potenzialmente negligente, perché il medico rinuncia volontariamente a strumenti fondamentali della diagnosi: ispezione, palpazione, auscultazione, valutazione dei segni non verbali.
Il professionista ha il dovere deontologico e giuridico di interrompere immediatamente la visita a distanza quando emergono segnali d’allarme, invitando il paziente a recarsi in pronto soccorso o prenotare una visita in presenza.
Scegliere consapevolmente la modalità telematica in presenza di sintomi potenzialmente gravi non è una giustificazione, ma un’aggravante. In caso di danni, si configura una responsabilità professionale piena, basata sul mancato rispetto degli standard clinici e sulla scelta inadeguata dello strumento diagnostico.
§ 2. Come funziona la visita in telemedicina: requisiti obbligatori
Una televisita non è una semplice videochiamata su WhatsApp o Zoom: è un atto sanitario vero e proprio, regolato dalla normativa italiana, e soggetto agli stessi obblighi di accuratezza, tracciabilità e responsabilità delle visite in presenza.
Il Decreto Ministeriale n. 77/2022 definisce con precisione i requisiti tecnici e procedurali per la corretta esecuzione di una prestazione in telemedicina. Tra i principali obblighi a carico del medico e della struttura sanitaria troviamo:
- Identificazione certa di medico e paziente. Il medico deve verificare l’identità del paziente mediante documento e tessera sanitaria; allo stesso tempo, il paziente deve poter accedere alle credenziali professionali del medico. Questa doppia verifica è essenziale per prevenire frodi, scambi di persona o usurpazioni d’identità.
- Il consenso informato specifico: non è sufficiente un consenso generico alla prestazione sanitaria: è necessario un consenso informato dedicato alla modalità telematica, che spieghi chiaramente:
- i limiti della valutazione a distanza,
- l’impossibilità di eseguire manovre diagnostiche dirette,
- i rischi clinici legati alla mancata visita in presenza.
- Collegamento audio-video in tempo reale, tramite piattaforme certificate. La visita deve avvenire in modalità sincrona, con audio e video in diretta. Strumenti non certificati come WhatsApp, Skype o Zoom non sono idonei, se non riconosciuti come dispositivi medici. Diagnosi effettuate tramite foto, messaggi vocali o email non costituiscono telemedicina, ma semplici consulenze informali, e come tali espongono il medico a una responsabilità aggravata.
- Documentazione completa e tracciabile nel Fascicolo Sanitario Elettronico Ogni prestazione deve essere registrata e archiviata come prova medico-legale. La documentazione deve indicare:
- data, ora e durata del collegamento,
- tecnologia utilizzata e qualità della connessione,
- sintomi riferiti e limiti della valutazione,
- eventuale indicazione di approfondimenti in presenza.
L’assenza di una documentazione adeguata può invertire l’onere della prova in sede giudiziaria, ponendo la responsabilità a carico della struttura sanitaria o del professionista.
§ 3. I servizi di telemedicina riconosciuti in Italia
La telemedicina non è un concetto generico, ma un insieme strutturato di prestazioni sanitarie codificate. Le Indicazioni nazionali del 2020 (Accordo Stato-Regioni, Rep. n. 215/CSR) hanno individuato cinque categorie principali, ciascuna con specifiche caratteristiche cliniche, organizzative e giuridiche.
- Televisita: atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Include anamnesi, valutazione di documenti, prescrizione di farmaci o esami. La televisita genera un referto firmato digitalmente che ha valore medico-legale.
- Teleconsulto: consiste nella richiesta di parere specialistico da parte di un medico a uno o più colleghi, mediante strumenti digitali. Il paziente può non essere presente. La responsabilità clinica rimane in capo al medico richiedente, mentre lo specialista risponde solo per il parere fornito.
- Telecooperazione sanitaria: è il supporto tecnico-operativo che un professionista fornisce, a distanza, a un collega impegnato in un atto sanitario. Ad esempio: assistenza durante una procedura diagnostica o interventistica. Può coinvolgere anche personale non medico.
- Telemonitoraggio: prevede la rilevazione e trasmissione a distanza di parametri vitali o clinici, attraverso dispositivi medici digitali (esempio pressione, saturazione, glicemia). I dati devono essere interpretati da un professionista sanitario, che assume la responsabilità dell’analisi e delle eventuali decisioni terapeutiche.
- Teleassistenza: è l’attività, svolta da personale sanitario (infermieri, fisioterapisti, OSS), finalizzata a supportare il paziente da remoto nella gestione della malattia, nella riabilitazione o nel follow-up terapeutico.
§ 4. Responsabilità del medico e della struttura sanitaria nella telemedicina
La Legge Gelli-Bianco ha stabilito un principio fondamentale:
Le prestazioni sanitarie erogate in telemedicina hanno la stessa valenza giuridica di quelle eseguite in presenza.
Questo significa che la responsabilità professionale non cambia in base alla modalità con cui è svolta la prestazione, ma dipende esclusivamente dalla correttezza dell’atto medico rispetto agli standard richiesti.
§ 4.1 Responsabilità del medico
Il professionista che opera in telemedicina ha l’obbligo di:
- Valutare l’appropriatezza della modalità a distanza per il singolo caso clinico;
- Interrompere la visita e rinviare a valutazione in presenza se emergono elementi d’allarme o dubbi diagnostici;
- Assicurarsi della qualità tecnica del collegamento audio-video, e non procedere in caso di malfunzionamenti rilevanti;
- Ottenere il consenso informato specifico, spiegando i limiti della prestazione a distanza;
- Verificare l’identità del paziente, nel rispetto delle regole previste.
Scegliere consapevolmente una modalità inadeguata, o non rispettare le procedure previste, espone il medico a responsabilità per negligenza. In particolare, non può invocare la distanza o la tecnologia come giustificazione per un errore evitabile.
§ 4.2 Responsabilità della struttura sanitaria
La struttura sanitaria non può limitarsi a fornire una qualsiasi piattaforma di videochiamata. Deve utilizzare dispositivi medici certificati di classe IIa, gli unici che garantiscono standard tecnici adeguati per valutazioni cliniche. L’uso di WhatsApp, Skype o Zoom consumer può configurare responsabilità diretta della struttura per eventuali danni.
Il malfunzionamento tecnico si trasforma in colpa medica quando:
- Il professionista prosegue nonostante evidenti problemi di connessione,
- Non documenta le limitazioni che hanno influenzato la valutazione,
- Non interrompe per riprogrammare in presenza quando la qualità è inadeguata.
In caso di interruzione improvvisa della visita durante la descrizione di sintomi preoccupanti, il medico che non ricontatta immediatamente il paziente può rispondere per abbandono. La struttura che non garantisce supporto tecnico continuativo risponde invece per carenze organizzative che hanno reso possibile l’evento.
§ 5. Telenegligenza: quando la telemedicina diventa malasanità
La telenegligenza rappresenta la nuova frontiera della responsabilità sanitaria. Il termine telenegligenza indica l’insieme degli errori medici causati da un uso improprio della telemedicina: diagnosi errate, sottovalutazione di sintomi, ritardi nell’invio in pronto soccorso o nel riconoscimento di condizioni potenzialmente gravi.
La telenegligenza si configura quando il medico:
- Utilizza la telemedicina in situazioni cliniche che richiederebbero la presenza fisica;
- Ignora o sottovaluta i limiti oggettivi della valutazione a distanza;
- Effettua diagnosi e prescrizioni senza possedere elementi clinici sufficienti.
§ 5.1 Cosa dicono i dati
Uno studio pubblicato su PMC – Digital health technology-specific risks ha analizzato i sinistri assicurativi dal 2014 al 2018, rilevando che
- Il 66% degli errori in telemedicina riguardava diagnosi sbagliate;
- Nelle visite in presenza, la stessa percentuale si fermava al 47%;
- Nel 44% dei casi di errore in telemedicina, si è verificato il decesso del paziente.
Questi numeri evidenziano che l’errore diagnostico a distanza è più frequente e più grave, proprio perché spesso manca la possibilità di eseguire un esame obiettivo completo.
§ 5.2 Esempi di telenegligenza documentata
Le condizioni più frequentemente mal diagnosticate in telemedicina, secondo un white paper citato in un’analisi legale statunitense, includono:
- Cancro: 25% degli errori diagnostici
- Ictus: 20% dei casi
- Infezioni gravi: 20% delle diagnosi errate
La Mayo Clinic ha condotto uno studio su 2.393 pazienti confrontando diagnosi in telemedicina con successive visite in presenza. Ne è emersa una concordanza diagnostica dell’86,9%, il che significa che oltre il 13% delle diagnosi cambia quando il paziente viene visitato fisicamente.
Un caso emblematico riportato su PubMed Central dimostra in modo drammatico i limiti della telemedicina quando non viene usata con prudenza. Un uomo di 62 anni, obeso e immobilizzato in un gesso dopo un infortunio alla caviglia, tre settimane dopo riferì al medico curante — durante una visita in telemedicina — un gonfiore alla gamba. Il professionista, non potendo effettuare un esame obiettivo diretto, consigliò di mantenere la gamba sollevata e prescrisse un ecodoppler.
Purtroppo, l’esame non venne eseguito in tempo e pochi giorni dopo il paziente morì per embolia polmonare, conseguenza di una trombosi venosa profonda non diagnosticata tempestivamente. Questo caso mette in evidenza come, in presenza di segnali clinici d’allarme, il ricorso alla telemedicina possa rivelarsi inappropriato, trasformandosi in telenegligenza. In situazioni simili, la valutazione in presenza resta imprescindibile per salvaguardare la salute e la vita del paziente.
§ 5.3 Cosa dice la normativa
Le Indicazioni nazionali del 2020 stabiliscono chiaramente che:
La responsabilità sanitaria nella telemedicina è analoga a quella delle prestazioni in presenza.
Tuttavia, la scelta di ricorrere alla telemedicina in un contesto clinicamente inadeguato comporta un rischio aggiuntivo, che il medico assume consapevolmente.
Come ribadito anche dall’Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020, agire a distanza significa:
- conoscere i limiti dello strumento,
- interrompere quando necessario,
- farsi carico della gestione consapevole del rischio clinico.
In questo senso, la telenegligenza è a tutti gli effetti una forma di malasanità.
Come ci ricorda la deontologia medica (art. 78 del Codice Deontologico), la relazione con il paziente non può diventare esclusivamente virtuale. La televisita deve essere preferibilmente destinata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di una visita in presenza.
§ 6. Diritti del paziente e risarcimento per telenegligenza
l paziente che subisce un danno a seguito di una prestazione in telemedicina ha diritto di ottenere un risarcimento, alle stesse condizioni previste per le cure in presenza.
La responsabilità sanitaria può configurarsi quando il medico:
- Ha scelto la modalità telematica in modo inappropriato, pur in presenza di sintomi che avrebbero richiesto una visita fisica;
- Ha sottovalutato segnali clinici d’allarme, come dolore toracico, cefalea intensa o difficoltà respiratorie;
- Ha effettuato una diagnosi o una prescrizione senza verificare i limiti oggettivi della valutazione a distanza.
A differenza delle prestazioni tradizionali, la telemedicina presenta una criticità specifica: la fragilità delle prove digitali. Referti elettronici, videochiamate, messaggi di testo e comunicazioni via email possono andare persi o essere cancellati dai sistemi in tempi molto brevi. Per questo motivo è fondamentale, in caso di sospetto errore, agire tempestivamente, conservando ogni elemento utile:
- il referto della televisita, da scaricare dal Fascicolo Sanitario Elettronico,
- eventuali screenshot del collegamento, con data e ora visibili,
- messaggi o email con prescrizioni o indicazioni,
- documentazione medica successiva che dimostri una diagnosi corretta o un aggravamento clinico.
Non tutte le complicanze cliniche sono imputabili al medico. Tuttavia, quando emerge che la scelta della telemedicina è stata clinicamente inadeguata o che la prestazione è stata svolta in modo frettoloso o incompleto, può configurarsi una vera e propria telenegligenza.
§ 7. Assistenza legale nei casi di telenegligenza
CHIARINI | Studio Legale, con competenza specifica in responsabilità sanitaria, offre assistenza su tutto il territorio nazionale per casi di errori medici in telemedicina.
L’esperienza maturata in anni di contenziosi per malasanità permette di valutare rapidamente la fondatezza del caso e individuare tutti i profili di responsabilità, dalla negligenza del singolo medico alle carenze organizzative della struttura, fino alle responsabilità delle piattaforme tecnologiche non certificate.
La prima consulenza è sempre mirata a comprendere se sussistono i presupposti per agire, evitando costi inutili o iniziative prive di fondamento.
Se sospetti di aver ricevuto una prestazione inadeguata o dannosa tramite telemedicina, ti invitiamo a contattarci: ogni caso merita di essere valutato con attenzione, nel rispetto dei tuoi diritti e della tua salute.
Fonti & risorse
- S. STOWE, S. HARDING, Telecare, telehealth and telemedicine, Eur Geriatric Med 2010;1:193-197 (clicca qui)
- Rapporto ISS Covid-19 n. 12/2020 (clicca qui)
- Indirizzi applicativi allegati all’art. 78 del Codice di deontologia medica (clicca qui)
- L BASHSHUR, T. REARDON et al., Telemedicine: a new health care delivery system, Annu Rev Public Health. 2000;21:613-3 (clicca qui)
- L. BEOLCHI, A. DAUTOVA, Telemedicine glossary. Glossary of standards, concepts, technologies and users (clicca qui)
- Ministero della Salute, Linee di indirizzo nazionali (2014) (clicca qui)
- Ministero della Salute, Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina (2020) (clicca qui)
- W.H.O., Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth (clicca qui)
- D. CONRATH, E. DUNN et al., Evaluating Telecommunications Technology in Medicine (clicca qui)