OFF LABEL - MedMal Words - Avv. Lucia Spadoni

Farmaco off-label: normativa, responsabilità medica e consenso informato

Ultimo Aggiornamento 8 Agosto 2025

L’espressione “off label” significa letteralmente “fuori etichetta” e, accostata alla parola “farmaco”, indica un uso del medicinale secondo modalità o per indicazioni terapeutiche diverse rispetto a quelle approvate dagli Enti Regolatori.

Tutti i farmaci, per arrivare sul mercato, devono superare una preliminare sperimentazione clinica al fine di accertarne e garantirne la sicurezza, la corretta posologia, l’efficacia e l’utilità clinica. Se questa procedura va a buon fine, viene rilasciata una autorizzazione all’immissione in commercio (in Italia ci pensa l’AIFA, oppure c’è una procedura centralizzata davanti all’EMA, che è valida per l’Unione Europea).

Tutte le caratteristiche e le informazioni necessarie all’utilizzo appropriato del farmaco sono poi riportate nel foglietto illustrativo, che comunemente chiamiamo anche “bugiardino“.

§ 1. Cosa significa farmaco off-label: definizione e quadro normativo

Come può nascere l’esigenza di usare un farmaco in modalità off-label? A volte, per coincidenza, si scoprono nuove e diverse potenzialità di un medicinale: è il caso, ad esempio, del Viagra, nome commerciale di un farmaco che, studiato inizialmente contro l’angina pectoris, mostrò una inattesa efficacia per la cura della disfunzione erettile, indicazione oggi ufficialmente autorizzata.

Altre volte si tratta di molecole conosciute e utilizzate da tempo, per le quali è difficile condurre gli studi di sperimentazione clinica su particolari categorie di pazienti interessati: pensiamo, ad esempio, ai malati oncologici o in età pediatrica. Altre volte ancora si ha la necessità di fronteggiare patologie nuove, pur sempre nel rispetto delle evidenze scientifiche.

L’Agenzia Italiana del Farmaco tiene una lista aggiornata di farmaci off label ad uso consolidato (disponibile sul sito AIFA) che, proprio per l’opportunità terapeutica che rappresentano, possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale (oggi sono circa 140). Vi figurano, ad esempio, alcuni principi attivi approvati per il trattamento dell’artrite reumatoide, che oggi vengono somministrati off-label in caso di COVID-19.

§ 1.1 Quando è legale prescrivere farmaci off-label

La normativa italiana e la deontologia professionale consentono l’uso off-label entro limiti stringenti, solo quando il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali già approvati per quella indicazione terapeutica e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

La pratica della prescrizione off-label non è arbitraria, ma risponde frequentemente a un vacuum therapeuticum, ovvero a un vuoto terapeutico in cui le opzioni autorizzate sono inesistenti, inefficaci o non più praticabili per un determinato paziente. Le ragioni cliniche che spingono a tale scelta sono molteplici e ben definite:

  • Scoperte fortuite (Serendipity): in alcuni casi, nuove potenzialità terapeutiche di un farmaco emergono casualmente durante l’uso clinico o la ricerca. L’esempio classico è il Sildenafil (Viagra), studiato inizialmente per l’angina pectoris e rivelatosi poi efficace per la disfunzione erettile, indicazione per la quale è oggi ufficialmente autorizzato.
  • Vuoti terapeutici in popolazioni vulnerabili: l’uso off-label è particolarmente frequente in oncologia e pediatria. In questi ambiti, condurre sperimentazioni cliniche dedicate può essere eticamente complesso o logisticamente difficile, lasciando i medici con poche alternative autorizzate per trattare patologie gravi.
  • Patologie emergenti e crisi sanitarie: la necessità di fronteggiare patologie nuove, come nel caso della pandemia di COVID-19, ha portato all’impiego off-label di farmaci esistenti, come alcuni medicinali antireumatici, sulla base delle evidenze scientifiche emergenti.
  • Malattie rare: la scarsità intrinseca di trattamenti autorizzati per molte malattie rare rende la prescrizione off-label uno strumento clinico critico, sebbene giuridicamente complesso.

L’intero quadro giuridico sull’uso off-label si fonda su una tensione intrinseca. Da un lato, lo Stato, attraverso AIFA ed EMA, impone un sistema altamente strutturato e basato sull’evidenza (l’AIC) per garantire la sicurezza pubblica e l’efficacia dei farmaci. Dall’altro, l’ordinamento deve riconoscere che questo sistema rigido non può prevedere ogni necessità clinica, specialmente per le categorie di pazienti più vulnerabili.

§ 1.2 Differenze tra uso off-label ospedaliero e ambulatoriale

L’uso off-label presenta differenze procedurali rilevanti tra contesto ospedaliero e ambulatoriale:

  • Negli ospedali, la prescrizione off-label deve essere validata dal comitato etico interno o dalla commissione terapeutica, con protocolli standardizzati per la documentazione e il monitoraggio dei pazienti
  • In ambito ambulatoriale, il medico assume piena responsabilità della prescrizione, dovendo documentare accuratamente le motivazioni cliniche e garantire un follow-up appropriato. Le farmacie ospedaliere possono preparare formulazioni off-label, mentre quelle territoriali richiedono spesso autorizzazioni aggiuntive per la dispensazione.

§ 2. Responsabilità medica nell’uso off-label

Il trattamento off label può esporre il paziente a rischi superiori rispetto all’uso autorizzato.

Per questo, la normativa italiana e la deontologia professionale lo consentono solo per i casi in cui il paziente non può essere utilmente trattato con medicinali già approvati per quella indicazione terapeutica.

Inoltre il paziente deve ricevere una specifica informazione sulle ragioni del trattamento off label, sui rischi di reazioni avverse, sui dati di efficacia disponibili; e deve manifestare il suo consenso per iscritto.

In caso di violazione di questi obblighi e previsioni, il medico può assumere una gravosa responsabilità professionale quando si verifichino eventuali conseguenze pregiudizievoli.

Va sempre ricercato, insomma, quel delicato equilibrio che ci dev’essere tra la speranza di guarigione e le concrete possibilità di cura.

§ 2.1 Responsabilità penale del medico

Dal punto di vista penale, il medico può rispondere dei reati di lesioni personali colpose o omicidio colposo quando l’uso off-label, effettuato in violazione delle cautele imposte dalla legge, provochi danni al paziente.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha spostato il focus dell’indagine penale dall’esito del trattamento al processo decisionale. La domanda chiave in un processo penale non è “il farmaco off-label ha danneggiato il paziente?”, ma piuttosto “il medico ha seguito scrupolosamente il processo legalmente imposto per la prescrizione di quel farmaco off-label?“.

Questo processo include la valutazione delle prove, la documentazione, il consenso e il monitoraggio. Ciò fornisce un percorso chiaro, sebbene esigente, per mitigare il rischio penale: una documentazione meticolosa e contestuale di ogni fase del processo decisionale non è solo buona pratica, ma lo scudo principale contro un’accusa penale.

  • Cass. pen. 37962/2012:
    Questa sentenza di riferimento ha stabilito che la violazione delle regole procedurali della Legge 94/1998 (mancanza di prove, consenso, monitoraggio) costituisce il fondamento per un giudizio di imprudenza e negligenza, che conduce alla responsabilità penale per il danno conseguente.
  • Cass. civ. 18283/2021:
    Questa ordinanza ha rafforzato il principio della responsabilità civile autonoma per l’omissione del consenso, confermando la potenziale configurabilità di un diritto al risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione anche in assenza di un danno biologico permanente.

Il quadro della responsabilità medica è stato influenzato anche dalla Legge 24/2017 (“Legge Gelli-Bianco”), che mira a incanalare la responsabilità civile verso le strutture sanitarie e a limitare l’esposizione penale dei singoli medici che si attengono a linee guida e buone pratiche accreditate, sebbene l’uso off-label si collochi spesso al di fuori di tali percorsi codificati.

§ 2.2 Responsabilità civile e assicurativa

Sul piano civilistico, la responsabilità per uso improprio di farmaci off-label si inquadra nella responsabilità medica contrattuale od extracontrattuale, a seconda del rapporto intercorrente tra medico e paziente.

Il medico e la struttura sanitaria sono tenuti al risarcimento dei danni quando l’uso off-label sia avvenuto in violazione delle leges artis o delle specifiche prescrizioni normative. La responsabilità civile si estende anche ai danni derivanti dalla mancata o inadeguata informazione del paziente sui rischi connessi all’uso non autorizzato del farmaco.

Le compagnie assicurative spesso prevedono clausole specifiche per la copertura dell’uso off-label, richiedendo il rispetto scrupoloso dei protocolli di consenso informato e documentazione clinica per garantire la copertura assicurativa.

§ 2.3 Responsabilità disciplinare

Oltre ai procedimenti civili e penali, i medici affrontano un terzo livello di rischio: la responsabilità disciplinare dinanzi al proprio Ordine professionale.

La violazione del Codice di Deontologia Medica, come la prescrizione off-label senza il rispetto delle condizioni previste dall’art. 13, costituisce un illecito disciplinare che può portare a sanzioni che vanno dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio della professione.

Le diverse forme di responsabilità non si escludono a vicenda, ma sono interconnesse. Un singolo atto di prescrizione off-label impropria può innescare simultaneamente una causa civile, un’indagine penale e un procedimento disciplinare.

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§ 3. Consenso informato per farmaci off-label: obblighi e procedure

L’uso off-label richiede un consenso informato rafforzato rispetto a quello necessario per farmaci utilizzati secondo le indicazioni autorizzate. Il paziente deve ricevere una specifica informazione sulle ragioni del trattamento off label, sui rischi di reazioni avverse, sui dati di efficacia disponibili; e deve manifestare il suo consenso per iscritto.

Va sempre ricercato quel delicato equilibrio che ci dev’essere tra la speranza di guarigione e le concrete possibilità di cura. Il consenso informato per l’uso off-label deve essere documentato e conservato nella cartella clinica del paziente.

§ 3.1 Contenuti minimi del consenso informato off-label

Il consenso informato per farmaci off-label deve necessariamente includere:

  • Indicazione specifica del carattere off-label dell’uso del farmaco
  • Motivazioni cliniche che giustificano la scelta terapeutica
  • Evidenze scientifiche disponibili sull’efficacia per l’indicazione proposta
  • Rischi specifici connessi all’uso non autorizzato del medicinale
  • Alternative terapeutiche disponibili, se esistenti
  • Modalità di monitoraggio durante il trattamento

Il medico deve utilizzare un linguaggio comprensibile per il paziente, adattando il livello di comunicazione alle sue capacità di comprensione e assicurandosi che abbia realmente compreso i contenuti dell’informazione fornita.

§ 3.2 Documentazione necessaria e conservazione

La documentazione del consenso informato per uso off-label richiede particolare accuratezza. Oltre al modulo di consenso firmato, la cartella clinica deve contenere:

  • Annotazione delle ragioni cliniche che hanno portato alla scelta off-label
  • Bibliografia scientifica di riferimento consultata
  • Valutazione del rapporto rischio-beneficio effettuata
  • Modalità e tempi di informazione fornita al paziente
  • Eventuali consulti specialistici richiesti prima della prescrizione

La documentazione deve essere conservata per i tempi previsti dalla normativa sulla conservazione delle cartelle cliniche (illimitatamente) e deve essere sempre disponibile per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

§ 4. Specialità mediche ad alto rischio

L’uso off-label assume particolare rilevanza in alcune specialità mediche dove le opzioni terapeutiche autorizzate risultano limitate o inadeguate. Oncologia e pediatria rappresentano gli ambiti dove questa pratica è più diffusa e regolamentata.

§ 4.1 Farmaci off-label in oncologia: normativa speciale

In oncologia, l’uso off-label di farmaci è una pratica consolidata, spesso necessaria per fronteggiare patologie rare o resistenti alle terapie standard. L’AIRC riconosce che “l’uso off-label è particolarmente frequente in oncologia, dove spesso i farmaci vengono utilizzati per indicazioni diverse da quelle per cui sono stati originariamente approvati“.

La Legge 648/1996 prevede specifiche procedure per l’erogazione a carico del SSN di medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non in Italia, includendo farmaci per uso off-label in patologie oncologiche quando non esistano valide alternative terapeutiche.

I Centri di Riferimento Oncologici devono seguire protocolli specifici per l’uso off-label, con particolare attenzione alla documentazione delle evidenze scientifiche e al monitoraggio degli effetti avversi attraverso la rete di farmacovigilanza.

§ 4.2 Pediatria e farmaci off-label: responsabilità aggiuntive

In pediatria, e a maggior ragione nei neonati, l’uso off-label presenta complessità aggiuntive legate alla necessità di adattare posologie e formulazioni sviluppate per adulti. Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica “Area Pediatrica”, l’uso off-label in età pediatrica richiede particolare cautela per l’immaturità dei sistemi metabolici del bambino.

Il consenso informato in pediatria deve coinvolgere i genitori o tutori legali, con informazioni adattate alla comprensione delle specificità dell’uso off-label nei bambini. Le responsabilità del medico pediatra si estendono alla valutazione del rapporto rischio-beneficio considerando le peculiarità farmacocinetiche e farmacodinamiche dell’età evolutiva.

La prescrizione off-label pediatrica deve sempre considerare le linee guida delle società scientifiche pediatriche e, quando disponibili, i dati di letteratura specifici per l’età pediatrica.

§ 5. Hai bisogno di assistenza legale per questioni legate all’uso off-label?

L’uso di farmaci off-label solleva complesse questioni di responsabilità medica che richiedono competenze specialistiche in ambito sia sanitario che giuridico.

Se sei un professionista sanitario coinvolto in una controversia legale relativa all’uso off-label, o se ritieni di aver subito un danno a seguito di trattamenti farmacologici “fuori etichetta”, lo Studio Legale Chiarini può assisterti con competenza nella gestione dei profili giuridici e medico-legali del tuo caso.

La nostra esperienza in responsabilità sanitaria ci permette di valutare accuratamente gli aspetti normativi, deontologici e giurisprudenziali che caratterizzano queste complesse vicende cliniche, fornendo consulenza sia a medici che a pazienti.

Se gettassimo in fondo al mare tutte le medicine che utilizziamo, sarebbe tanto meglio per noi e tanto peggio per i pesci.

Oliver Wendell Holmes

Guarda l’episodio di “MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” dedicato alla somministrazione di farmaci OFF-LABEL!