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Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Assoluzione ottenuta

Operazioni Inesistenti & Emissione di Fatture

L’art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), rubricato “Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti“, stabilisce che:

1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Gli Avv.ti Giovanni Chiarini e Lucia Spadoni hanno difeso il Presidente del C.d.A. e liquidatore di una società cooperativa agricola, imputato per questo reato, conseguendone l’assoluzione.

Approfondiamo i tratti essenziali della vicenda processuale e le motivazioni che hanno consentito di ottenere questo esito favorevole.


§ 1. I fatti oggetto dell’imputazione (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

I fatti oggetto di questa vicenda processuale traggono origine da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Ancona presso una Società Cooperativa Agricola produttrice di mangimi.

All’esito delle indagini, la Guardia di Finanza riteneva che, per il periodo oggetto della verifica, la Società Cooperativa avesse emesso numerose fatture nei confronti di clienti/soci, recanti la descrizione “Acconto forniture“, a fronte delle quali non vi sarebbe stata alcuna consegna di merce al cliente/socio, né la ricezione di ordini, né il pagamento di acconti da parte dei clienti soci.

Con la stessa informativa la G.d.F. riconosceva comunque che:

  • la Società Cooperativa aveva successivamente emesso numerose Note di Credito con le quali aveva stornato, nello stesso anno di imposta o in quello successivo, le fatture in precedenza emesse con la descrizione “Acconto forniture“;
  • le fatture emesse quale “Acconto forniture” avevano permesso alla Società Cooperativa di emettere apposite ricevute bancarie, con le quali aveva ottenuto anticipazioni finanziarie dagli Istituti di Credito ove le aveva presentate.

Ne scaturiva il procedimento penale a carico del nostro Assistito, quale ultimo Presidente del C.d.A. della Società Cooperativa e infine liquidatore della stessa, dei due precedenti Amministratori, nonché del legale rappresentante di una delle Società clienti e socie della Cooperativa.

Ai tre Amministratori della Società Cooperativa veniva contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lg. n. 74/2000), mentre al quarto imputato il reato di uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lg. n. 74/2000).

§ 2. Le argomentazioni difensive

2.1. Insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato

Le fatture di cui al capo di imputazione in realtà non erano state emesse né utilizzate per operazioni inesistenti e quindi con la finalità di frodare il fisco.
La Società era stata costituita, in forma di Cooperativa, con lo scopo, tra l’altro, di produrre e commercializzare nell’interesse dei soci mangimi ed alimenti zootecnici di qualità corrispondente alle indicazioni dei propri consulenti veterinari.
La Società Cooperativa riceveva, pertanto, prevalentemente gli ordinativi da parte dei propri soci allevatori, solitamente telefonicamente, ed in ragione di ciò non provvedeva alla stipula di contratti di fornitura in forma scritta.

Gli ordinativi comportavano per la Cooperativa la necessità di reperire di volta in volta sul mercato, caratterizzato da prezzi variabili settimanalmente, le diverse materie prime per la produzione dei mangimi ordinati; al momento dell’ordine, quindi, non era possibile determinare il prezzo finale del mangime, il quale era giocoforza influenzato dalla varietà delle materie prime, dalla loro singola quantità e dal loro prezzo praticato sul mercato in quel determinato momento.

La Società Cooperativa, al solo fine di poter disporre della liquidità necessaria per l’acquisto delle materie prime con le quali produceva i mangimi che forniva poi ai clienti/soci:

  • emetteva fatture per “Acconto forniture” e, sulla base di queste, rilasciava poi ricevute bancarie che le consentivano appunto di ottenere disponibilità finanziarie presso le varie banche con cui operava;
  • acquistava quindi le materie prime per la produzione del mangime che consegnava poi ai clienti/soci;
  • emetteva all’esito ulteriore fattura quando il costo del mangime consegnato superava l’importo dell’acconto per il quale aveva già emesso fattura per “Acconto fornitura”, ovvero
  • emetteva nota di credito quando il costo del mangime consegnato era inferiore all’importo di cui alla già emessa fattura per “Acconto fornitura”.

Poiché la consegna del mangime avveniva successivamente alle scadenze delle ricevute bancarie che avevano permesso l’approvvigionamento finanziario, la Società produttrice di mangimi altro non faceva che emettere note di credito con le quali in sostanza annullava le fatture in acconto precedentemente emesse, ed emetteva quindi nuova fattura per il mangime effettivamente consegnato.

Questa modalità operativa si era svolta abbastanza regolarmente sino a quando la Società produttrice di mangimi era entrata in crisi economica, tanto che la stessa era stata poi posta in liquidazione.

Tale consolidata prassi della fatturazione “in acconto“, illustrata e chiarita anche da una consulenza tecnica di parte depositata della difesa, attestava l’assoluta liceità delle operazioni e delle fatturazioni eseguite dalla Società Cooperativa e quindi l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato.

2.2. Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato

La documentata finalità del sistema di emissione di fatture per “Acconto forniture” nei confronti dei propri soci, ovvero quello di soddisfare l’esigenza di procurarsi liquidità per l’acquisto della materia prima necessaria per la produzione dei mangimi, conduceva ad escludere anche la sussistenza dell‘elemento soggettivo del reato in capo agli Amministratori della Società Cooperativa.
Il reato di cui all’art. 8 del D.lgs 74/2000 richiede infatti il dolo specifico di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto“, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi.

Tale pretesa finalità nel caso di specie veniva peraltro smentita anche dal dato incontrovertibile che i soci-clienti della Società Cooperativa erano tassati in base ai criteri catastali validi per la determinazione del reddito agrario e dominicale (regime agricolo di cui all’artt. 25 e ss. T.U.I.R.) ed erano per lo più soggetti al regime forfettizzato IVA di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972.
L’imposta sul reddito, pertanto, era determinata sulla base del reddito catastale dei terreni e non degli introiti derivanti dall’attività, così che le modalità seguite nella fatturazione erano del tutto ininfluenti per la determinazione del reddito.

Di conseguenza, i soci-clienti non si sarebbero potuti avvalere delle fatture di cui al capo di imputazione per evadere imposte dirette e IVA.

§ 3. Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale

L’istruttoria del processo ha confermato, grazie anche alla perizia tecnico-contabile disposta d’ufficio, le ragioni e le finalità del sistema di fatturazione in acconto adottato dalla Società Cooperativa, acclarando che nella condotta degli imputati non risultava ravvisabile il fine specifico (anche concorrente) di consentire o favorire a terzi l’evasione delle imposte.

Il perito del Tribunale ha confermato, inoltre, che né la Società Cooperativa produttrice il mangime né i soci acquirenti risultavano aver avuto vantaggi fiscali ai fini delle imposte sui redditi ed a fini IVA.

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§ 4. La pronuncia di assoluzione

Il giudizio penale è stato definito con sentenza di assoluzione per tutti gli imputati sulla scorta della seguente motivazione:

Dalla perizia disposta d’ufficio ed affidata al dr. …OMISSIS…, è emerso che le fatture emesse dalla Cooperativa …OMISSIS… non servivano per consentire ai terzi e cioè ai clienti di evadere le imposte ma avevano il diverso incompatibile scopo di ottenere da parte delle banche l’anticipazione delle somme in esse riportate con riferimento alle ricevute bancarie emesse dalla società nei confronti dei clienti.

Ciò trova oggettiva conferma che tali fatture risultano quasi integralmente stornate dalle relative note di accredito emesse dai clienti.

La circostanza che un importo trascurabile, rispetto all’ammontare complessivo delle fatture non sia stato “coperto” dalle relative note di accredito (circa 27.000 euro in 4 anni) impone l’assoluzione degli amministratori della Cooperativa …OMISSIS… con la formula dubitativa […].

PQM

assolve gli imputati perché il fatto non sussiste. Motivazione giorni 60“.

Clicca qui per visionare la sentenza di assoluzione

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