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COVID-19: l’affidamento dei figli nell’ambito delle ultime misure di contrasto alla diffusione del “nuovo coronavirus”

Bigenitorialità, COVID-19 & nuovo coronavirus

Il diritto/dovere di visita ai figli minori rimane integro anche alla luce delle ultime misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da COVID-19? E’ una domanda che molti genitori separati o divorziati si pongono, al pari delle seguenti:

Il genitore “non collocatario” può continuare a vedere regolarmente i propri bambini? Può andarli a trovare e tenerli con sé, come faceva prima dell‘emergenza per il “nuovo coronavirus”? Valgono ancora i provvedimenti sull’affido emanati dal Giudice o gli accordi informalmente presi tra genitori separati di fatto?

Alla luce di una serena lettura degli ultimi provvedimenti (normativi e amministrativi), la risposta a tutte queste domande deve essere: assolutamente sì! Salvo casi particolari, non vi sono ragioni ostative alla conservazione di un rapporto continuativo ed equilibrato del minore con entrambi i genitori.
Cerchiamo di analizzare in dettaglio le ragioni di questa soluzione.


§ 1. Le F.A.Q. della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute (aggiornate al 26/03/2020)

Premettiamo che la materia risulta, come noto, disciplinata da fonti normative di rango primario (come i decreti legge, emanati per far fronte alla straordinaria situazione di necessità ed urgenza, in conformità all’art. 77 Cost.) e da atti di rango secondario (come i provvedimenti governativi e quelli di altre autorità amministrative).
In particolare, assumono rilievo, tra gli altri, il D.P.C.M. 08/03/2020, il D.P.C.M. 11/03/2020 ed il successivo D.P.C.M. 22/03/2020, atti tutti che trovano la propria legittimazione nella disciplina generale di cui alla legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e in quella particolare del d.l. n. 6/2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), il cui art. 3, comma 1, stabilisce che le misure necessarie ad evitare la diffusione dell’epidemia:

sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, noncheé i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale“.

In questi provvedimenti, invero, non si rinviene una disposizione esplicita sulla condizione dei genitori separati o divorziati che si debbano spostare, all’interno dello stesso Comune oppure in Comuni diversi, per ragioni legate all’affido dei figli minori. Perciò, come di consueto, spetta all’interprete stabilire se questi trasferimenti siano consentiti oppure no.

Ora, pur nella doverosa quanto elementare constatazione della loro inidoneità ad assurgere a fonti del diritto, deve nondimeno essere riconosciuta particolare attendibilità alle indicazioni provenienti dalla stessa Autorità che ha emanato i provvedimenti in questione. Dunque, possiamo essere rassicurati dalle F.A.Q. diffuse dal Governo sui comportamenti da tenere nel contesto di questa emergenza da COVID-19, aggiornate al 28/03/2020 (quindi ampiamente successive all’ultimo D.P.C.M.). Tra le domande e risposte, continuiamo a leggere:

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

§ 2. Il Decreto del Tribunale di Milano del 11/03/2020

Anche il Tribunale di Milano, con decreto in data 11/03/2020, aveva avuto modo di ordinare a due genitori di attenersi alle prescrizioni sull’affido dei figli minori risultanti dai provvedimenti giudiziari pronunciati nel caso di specie, specificando – tra l’altro – che:

alcuna ‘chiusura’ di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti“.

Il principio conserva indubbia attualità, ancorché statuito nel contesto del precedente D.P.C.M. 08/03/2020 e con riferimento alle F.A.Q. disponibili al 10/03/2020, specie alla luce dell’aggiornamento di queste ultime al 26/03/2020, vale a dire – come sopra precisato – a data posteriore all’ultimo D.P.C.M. 22/03/2020.

§ 3. L’eccezione che conferma la regola: l’autorizzazione del Tribunale di Bologna del 20/03/2020

Né può giungersi a diverse conclusioni analizzando il provvedimento con cui il Tribunale di Bologna, in data 20/03/2020, ha autorizzato:

i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti a loro demandati dal Tribunale di Bologna nel periodo di vigenza delle limitazioni agli spostamenti per l’emergenza COVID-19 nel territorio del circondario di Bologna“.

In disparte la constatazione si tratta di un autorizzazione alla sospensione, e non di un ordine, non è chi non veda come:

  • il fatto stesso che sia stata necessaria una autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per sospendere gli incontri documenta che, in mancanza, essi si sarebbero dovuti tenere regolarmente, poiché evidentemente non in contrasto con i provvedimenti governativi;
  • inoltre, e soprattutto, si tratta di una indicazione rivolta ai servizi sociali, attesa la peculiarità delle regole e dei contesti in cui notoriamente debbono svolgersi gli “incontri protetti”.

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§ 4. Il nuovo modello di autocertificazione diffuso il 26/03/2020

L’ultima, ed auspichiamo definitiva, conferma alla soluzione prospettata deriva dall’analisi del modulo di cd. “autodichiarazione” (rectius “dichiarazione sostitutiva di certificazione”) che, con inusitata frequenza, il Ministero dell’Interno continua ad aggiornare.

Pur nella sua formulazione invero un po’ farraginosa, l’ultima versione proposta il 26/03/2020 (dunque anch’essa ampiamente dopo l’ultimo D.P.C.M. 22/03/2020) menziona, tra le ipotesi esemplificative delle dichiarazioni che l’interessato deve rendere per giustificare gli spostamenti fuori dalla propria abitazione:

lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc…“.

Et de hoc satis.

§ 5. Il (non condivisibile) precedente del Tribunale di Bari

E’ doveroso segnalare, per completezza informativa ed onestà intellettuale, l’esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno contrario alla tesi sostenuta in questo articolo, benché limitatamente alla situazione di genitori residenti in Comuni diversi.
Si tratta dell’Ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 26/03/2020, che ha accolto l’istanza presentata da una madre, contestualmente disponendo:

[…] che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e […] che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario […]“.

Ora, non conosciamo (perché il provvedimento non ne dà conto in parte motiva) le circostanze fattuali che il Collegio ha dovuto prendere in considerazione prima di emanare questo provvedimento. Confidiamo, dunque, che vi fossero specifiche ragioni per temere una particolare esposizione al pericolo infettivo (il padre era forse un sanitario o altro operatore a rischio?).

Ci sembra, ad ogni modo, che la pronuncia risenta di una impostazione obsoleta e non in linea con l’attuale assetto normativo, in particolare là dove menziona un preteso “diritto di visita paterno” (mentre il diritto a frequentare entrambi i genitori è, come noto, tutto del bambino) e dove enfatizza il concetto di “genitore collocatario” (mentre, in realtà, avrebbe dovuto assegnare rilievo al genitore con cui il minore si trovava al momento di entrata in vigore dei provvedimenti restrittivi della circolazione di cui al D.P.C.M. 22/03/2020).

§ 6. Riflessioni conclusive sulla bigenitorialità ai tempi del “nuovo coronavirus”

La situazione di emergenza che stiamo vivendo è difficile, lo sappiamo. La popolazione avverte – comprensibilmente – preoccupazione ed incertezza, alimentate talvolta da una comunicazione poco accorta, anche quando proviene da fonti ufficiali.

Oltre alle ovvie priorità di natura sanitaria ed economica, riteniamo che non possa essere creata confusione su un tema delicato come l’affido dei figli minori di genitori separati o divorziati. Già provati dall’alterazione delle proprie costanti e dalla privazione delle abitudini quotidiane (la scuola, lo sport, le attività ludiche e ricreative), i bambini conservano – più che mai – “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi […]” (come dice l’art. 337 ter del codice civile).

Dunque, ci sentiamo di ribadire che le restrizioni conseguenti all’emergenza COVID-19 non sospendono il calendario di frequentazione tra genitori e figli, che deve quindi proseguire secondo le modalità previste nei pertinenti provvedimenti di separazione o divorzio, con l’ovvia precisazione della necessità di rispettare tutte le altre disposizioni normative e/o amministrative in vigore.

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