FARMACOVIGILANZA - MedMal Words - Avv. Parisa Pelash

Farmacovigilanza: cos’è, come funziona e responsabilità legali

Ultimo Aggiornamento 12 Novembre 2025

Il 5% di tutti gli accessi in ospedale è dovuto a reazioni avverse ai farmaci. Il 5% dei pazienti già ricoverati presenta una reazione avversa durante la degenza. Le reazioni avverse ai farmaci rappresentano la quinta causa di morte in ambiente ospedaliero.

Questi dati sottolineano l’importanza della farmacovigilanza: il sistema di monitoraggio e prevenzione delle reazioni avverse ai medicinali dopo la loro immissione in commercio. Un sistema che coinvolge non solo le autorità sanitarie, ma anche medici, farmacisti e pazienti, ciascuno con precisi obblighi e responsabilità.

Dal caso talidomide del 1961, che causò gravi malformazioni in migliaia di neonati, la farmacovigilanza è diventata elemento essenziale della sanità pubblica. In Italia, la mancata o tardiva segnalazione di reazioni avverse può configurare responsabilità professionale, esponendo medici e strutture sanitarie a conseguenze legali.

Attraverso il progetto MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria, analizziamo gli aspetti giuridici della farmacovigilanza e le implicazioni per operatori sanitari e pazienti.

§ 1. Cos’è la farmacovigilanza: definizione e obiettivi

La farmacovigilanza è l’attività di monitoraggio delle reazioni avverse dei farmaci dopo la loro autorizzazione alla commercializzazione e alla prescrizione.

In altre parole, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la farmacovigilanza è “l’insieme delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica, che consistono nell’identificare, valutare, comprendere e prevenire gli effetti avversi o qualsiasi altro problema correlato all’uso dei medicinali”.

L’attività di vigilanza si distingue in due modalità operative:

  1. Farmacovigilanza passiva: basata sulle segnalazioni spontanee di operatori sanitari e cittadini quando osservano reazioni avverse. Rappresenta il metodo più diffuso e costituisce la base del sistema di monitoraggio italiano attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza.
  2. Farmacovigilanza attiva: prevede la ricerca sistematica di reazioni avverse attraverso studi epidemiologici, registri di patologia e monitoraggio proattivo di specifiche popolazioni di pazienti. Questo approccio permette di identificare segnali di sicurezza che potrebbero sfuggire al sistema spontaneo.

L’obiettivo principale resta sempre assicurare che un farmaco venga utilizzato per indicazioni in cui i benefici sono superiori ai rischi per la popolazione che lo utilizza.

§ 1.1 Le origini della farmacovigilanza moderna: il caso talidomide

La farmacovigilanza moderna viene introdotta dopo il disastro della talidomide. Tra il 1957 e il 1961, questo farmaco sedativo prescritto alle donne in gravidanza causò oltre 10.000 casi di gravi malformazioni fetali (focomelia) in 46 paesi. L’Italia fu particolarmente colpita, seconda solo alla Germania per numero di vittime.

Questo evento drammatico evidenziò l’inadeguatezza dei controlli pre-commercializzazione e portò all’istituzione dei primi sistemi strutturati di monitoraggio post-marketing. Nel 1968, l’OMS lanciò il Programme for International Drug Monitoring, mentre in Europa si svilupparono progressivamente sistemi nazionali di farmacovigilanza.

In Italia, il sistema si è evoluto attraverso diverse normative fino all’attuale configurazione basata sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) gestita dall’AIFA, operativa dal 2001 e completamente rinnovata nel 2022 per integrarsi con il sistema europeo EudraVigilance.

§ 2. Come funziona il sistema di farmacovigilanza

Il monitoraggio delle reazioni avverse ai farmaci in Italia si basa su una rete capillare che coinvolge operatori sanitari, cittadini e istituzioni. Un sistema strutturato che raccoglie, analizza e trasmette informazioni vitali per la sicurezza farmacologica, con precisi obblighi normativi e tempistiche da rispettare.

§ 2.1 Le fonti di segnalazione

Il sistema di farmacovigilanza si alimenta attraverso diverse fonti, tra cui studi clinici, letteratura scientifica e rapporti delle industrie farmaceutiche. Tuttavia, il metodo più efficace rimane quello delle segnalazioni di sospette reazioni avverse, che possono essere spontanee (volontarie) oppure obbligatorie.

Secondo l’art. 22 del Decreto del Ministero della Salute 30/04/2015, i medici e gli altri operatori sanitari hanno l’obbligo di segnalare le sospette reazioni avverse da medicinali di cui vengano a conoscenza nella propria attività. I termini sono stringenti:

  • 2 giorni per i medicinali tradizionali;
  • 36 ore per medicinali di origine biologica, inclusi i vaccini.

Possono effettuare segnalazioni anche:

  • Pazienti e loro familiari
  • Farmacisti ospedalieri e territoriali
  • Infermieri e altri professionisti sanitari
  • Rappresentanti delle aziende farmaceutiche

§ 2.2 La Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF)

Tutte le segnalazioni confluiscono nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), il database gestito dall’AIFA che raccoglie e analizza sistematicamente tutte le sospette reazioni avverse segnalate in Italia.

La RNF, rinnovata nel 2022, permette:

  • La registrazione diretta delle segnalazioni attraverso il sistema VigiFarmaco,
  • L’analisi dei segnali di sicurezza attraverso algoritmi di data mining,
  • La generazione di report periodici per autorità sanitarie e operatori, nonché
  • Lo scambio automatico di informazioni con il database europeo EudraVigilance.

L’accesso al sistema per gli operatori sanitari avviene tramite SPID o CIE, garantendo tracciabilità e sicurezza delle segnalazioni.

§ 2.3 Il sistema europeo EudraVigilance e il PRAC

La RNF italiana è sincronizzata con EudraVigilance, la banca dati europea gestita dall’EMA (European Medicines Agency) che raccoglie le segnalazioni di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Un ruolo fondamentale nel sistema europeo è svolto dal PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), il comitato dell’EMA responsabile della valutazione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali per uso umano. Il PRAC:

  • Valuta i segnali di sicurezza emergenti
  • Raccomanda misure di minimizzazione del rischio
  • Decide su sospensioni o revoche di autorizzazioni all’immissione in commercio
  • Coordina le attività di farmacovigilanza tra Stati membri

Questo sistema integrato permette di identificare rapidamente segnali di sicurezza che potrebbero non emergere a livello nazionale, garantendo una protezione uniforme per tutti i cittadini europei.

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§ 3. Obblighi legali, responsabilità e sanzioni

Il quadro normativo italiano stabilisce obblighi e responsabilità ben distinti per gli operatori sanitari e per le aziende farmaceutiche, riflettendo un approccio legislativo differenziato.

§ 3.1 Obblighi per gli operatori sanitari

L’obbligo di segnalazione per medici e altri operatori sanitari è sancito dall’articolo 22 del Decreto Ministeriale 30 aprile 2015. La normativa impone tempistiche tassative:  

  • La segnalazione deve avvenire “tempestivamente, e comunque entro due giorni” dal momento in cui si viene a conoscenza della sospetta reazione avversa per i medicinali tradizionali.  
  • Il termine è ridotto a “non oltre le 36 ore” per i medicinali di origine biologica e per i vaccini.

Una delle novità più significative introdotte dal DM del 2015 è stata l’abolizione delle sanzioni penali e amministrative dirette per l’omessa o tardiva segnalazione da parte degli operatori sanitari, che erano invece previste dalla normativa precedente (D.Lgs. 44/1997). Oggi, le conseguenze dirette per l’inadempimento si limitano a possibili procedimenti disciplinari da parte dei rispettivi Ordini professionali, sulla base delle norme deontologiche (es. art. 13 del Codice di Deontologia Medica).

§ 3.2 Obblighi per le aziende farmaceutiche

Per le aziende farmaceutiche titolari di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), il quadro normativo è molto più severo e si basa sul Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. A differenza degli operatori sanitari, le aziende sono soggette a un regime sanzionatorio di natura prettamente amministrativa e finanziaria.

In caso di violazione dei principali obblighi di farmacovigilanza, come la mancata registrazione e comunicazione dei dati sulle reazioni avverse, l’articolo 148 del D.Lgs. 219/2006 prevede sanzioni pecuniarie severe:

  • Per l’azienda titolare dell’AIC, una sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile dallo 0,1% all’1% del fatturato del medicinale oggetto della violazione.
  • Per la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza all’interno dell’azienda, una sanzione da 20.000 a 120.000 euro.

Questa marcata differenza nel regime sanzionatorio non è casuale, ma riflette una precisa filosofia legislativa.

Per gli operatori sanitari, il legislatore ha scelto di depenalizzare l’omissione al fine di incoraggiare una cultura della segnalazione basata sul senso di responsabilità professionale e non sulla paura della sanzione, con l’obiettivo di massimizzare il flusso di informazioni.

Per le aziende farmaceutiche, entità con un primario interesse commerciale, il sistema si affida invece a un potente deterrente economico. La sanzione di carattere patrimoniale è concepita per rendere la non conformità più costosa della conformità, allineando così l’interesse economico dell’azienda con l’interesse di salute pubblica.

§ 4. Giurisprudenza e diritti del paziente

L’assenza di sanzioni dirette per gli operatori sanitari non crea un vuoto di responsabilità. La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità professionale emerge quando la mancata farmacovigilanza si inserisce in un contesto più ampio di negligenza, imprudenza o imperizia che causa un danno al paziente.

§ 4.1 Il caso emblematico: Cassazione Penale n. 38354/2022

Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 38354 del 2022. In questa vicenda, un primario è stato condannato per omicidio colposo a seguito del decesso di un paziente a cui era stata somministrata una dose di farmaco dieci volte superiore a quella corretta.

La condanna non è scaturita dalla mancata segnalazione in sé, ma dall’omessa vigilanza sull’organizzazione del reparto. La Corte ha ritenuto il primario responsabile per non aver garantito procedure sicure e per non aver supervisionato adeguatamente l’operato dei medici specializzandi, configurando una “cooperazione nel delitto colposo” (art. 113 c.p.).  

Questa sentenza è fondamentale perché dimostra come la responsabilità si sia spostata da un piano di mera sanzione per l’inadempimento formale, la mancata segnalazione, a un piano di responsabilità sostanziale per la gestione del rischio clinico. Un’eventuale lacuna nel sistema di farmacovigilanza di un reparto può diventare una prova decisiva per dimostrare una colpa organizzativa e una violazione dei doveri di supervisione, in linea con i principi di gestione del rischio sanitario sanciti dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco).

§ 4.2 Diritti del paziente e risarcimento del danno

Un paziente che subisce un danno a causa di una reazione avversa ha diritto al risarcimento se riesce a dimostrare tre elementi fondamentali:

  1. Assunzione del farmaco;
  2. Danno subito (fisico, psicologico o economico), prevedibile ed evitabile;
  3. Nesso causale tra l’assunzione del farmaco e il danno.

La responsabilità medica è più probabile in caso di reazioni avverse di Tipo A, ovvero quelle prevedibili e legate alla dose del farmaco (es. ipoglicemia da insulina), che un medico competente avrebbe dovuto prevenire o gestire. Le reazioni di Tipo B, imprevedibili e non legate alla dose (es. shock anafilattico in un paziente non noto per essere allergico), generano responsabilità solo se gestite in modo inadeguato dopo la loro comparsa.

Il risarcimento può includere diverse voci di danno:

  • Danno biologico: lesione all’integrità psico-fisica, quantificata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano.
  • Danno patrimoniale: perdite economiche, come spese mediche o ridotta capacità lavorativa.
  • Danno morale: sofferenza interiore patita.
  • Danno da perdita di chance: quando un’omissione (come una mancata diagnosi o una mancata segnalazione che ha impedito cure tempestive) ha ridotto le probabilità di guarigione o sopravvivenza.

La linea di demarcazione tra un rischio terapeutico accettabile e un caso di malasanità risiede nella prevedibilità e prevenibilità dell’evento. Se la reazione avversa era nota, prevedibile ed evitabile con la dovuta diligenza, si configura una responsabilità professionale.

§ 5. Come segnalare una reazione avversa

Segnalare una sospetta reazione avversa è un atto di responsabilità civica e professionale che contribuisce a rendere i farmaci più sicuri per tutti. Il processo è stato semplificato per essere accessibile sia ai cittadini che agli operatori sanitari.

Prima di illustrare la procedura, è fondamentale superare alcune barriere psicologiche che spesso ostacolano la segnalazione:

  • Non è richiesta la certezza: basta il semplice sospetto che un sintomo possa essere collegato a un farmaco;
  • La segnalazione non è un’accusa: non serve a incolpare un medico o un’azienda, ma a raccogliere dati per proteggere la salute pubblica;
  • Il processo è rapido: la compilazione online richiede solo pochi minuti;
  • La privacy è garantita: i dati personali del segnalatore e del paziente sono protetti e trattati in modo confidenziale, in conformità con il Regolamento UE 2016/679.

§ 5.1 Procedura per i cittadini

Dal giugno 2022, la modalità principale di segnalazione è attraverso il portale dei servizi online dell’AIFA, che ha sostituito il precedente portale VigiFarmaco.

La procedura è la seguente:

  1. Accesso al portale AIFA: collegarsi alla pagina “Come segnalare una reazione avversa” sul sito ufficiale dell’AIFA. L’accesso al sistema di segnalazione online richiede credenziali.
  2. Autenticazione con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  
  3. Compilazione del modulo online: il sistema guida l’utente nella compilazione di una scheda elettronica. Le informazioni minime essenziali sono quattro: un paziente, un farmaco sospetto, una reazione avversa e un segnalatore identificabile. È importante indicare il nome del farmaco, la reazione osservata e, se possibile, le date di inizio della terapia e di comparsa dei sintomi.
  4. Invio della segnalazione: una volta compilata, la scheda viene inviata elettronicamente e trasmessa automaticamente al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria di competenza territoriale.

§ 5.2 Procedura per gli operatori sanitari

Gli operatori sanitari possono utilizzare le stesse modalità online dei cittadini (con un profilo dedicato) oppure, in alternativa:

  • Compilare la scheda cartacea ufficiale dell’AIFA e inviarla al Responsabile di Farmacovigilanza della propria struttura.
  • Utilizzare i sistemi informatici interni della propria struttura sanitaria, se questi sono integrati con la Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

La segnalazione dell’operatore sanitario deve essere il più dettagliata possibile, includendo dati clinici rilevanti, farmaci concomitanti, dosaggi e l’esito della reazione. Il Responsabile Locale di Farmacovigilanza ha 7 giorni di tempo per validare e inserire la segnalazione nella RNF.

La mancata segnalazione, pur non comportando sanzioni dirette, può rilevare in sede di responsabilità professionale se il ritardo compromette la sicurezza del paziente o impedisce l’identificazione tempestiva di segnali di rischio per la salute pubblica.

§ 6. L’importanza della farmacovigilanza nella prevenzione

Un sistema di farmacovigilanza efficace rappresenta la differenza tra una sperimentazione controllata su migliaia di pazienti e l’uso reale di un farmaco su milioni di persone. Persone con età diverse, comorbidità multiple, terapie concomitanti che nessuno studio clinico potrebbe mai includere completamente.

§ 6.1 Perché il monitoraggio post-marketing è essenziale

Gli studi clinici pre-commercializzazione, per quanto rigorosi, presentano limiti intrinseci. Coinvolgono popolazioni selezionate, durano periodi limitati e si svolgono in condizioni controllate. Solo il monitoraggio post-marketing può rivelare reazioni avverse rare che si manifestano su 1 paziente ogni 10.000 o 100.000 trattati.

Il caso della talidomide resta paradigmatico: tra il 1957 e il 1961, oltre 10.000 neonati nacquero con gravi malformazioni prima che il farmaco venisse ritirato. L’Italia fu il secondo paese più colpito dopo la Germania. Da quella tragedia nacque il moderno sistema di farmacovigilanza, con l’istituzione nel 1968 del Programme for International Drug Monitoring dell’OMS.

Oggi la farmacovigilanza permette di identificare precocemente segnali di sicurezza che altrimenti sfuggirebbero. Il sistema italiano, attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, ha contribuito al ritiro di farmaci come il rofecoxib (Vioxx) e alla modifica delle indicazioni terapeutiche di numerosi medicinali dopo l’identificazione di rischi emergenti.

§ 6.2 Il ruolo della farmacovigilanza nella riduzione del rischio clinico

La farmacovigilanza non serve solo a ritirare farmaci pericolosi. Il suo valore principale sta nell’ottimizzazione continua del rapporto rischio-beneficio. Attraverso l’analisi sistematica delle segnalazioni, l’AIFA e l’EMA possono:

  • Modificare le indicazioni terapeutiche restringendole a popolazioni specifiche
  • Aggiornare le controindicazioni sulla base di nuove evidenze
  • Richiedere l’aggiunta di avvertenze specifiche nei foglietti illustrativi
  • Imporre piani di gestione del rischio per farmaci ad alto potenziale.

La sotto-segnalazione resta il problema principale del sistema. Studi recenti mostrano che l’86,2% degli operatori sanitari non segnala per mancanza di conoscenza del sistema, mentre l’84,6% per inerzia professionale. In Italia nel 2019 si sono registrate 65.000 segnalazioni, calate del 36% nel 2020 con sole 41.700 segnalazioni.

Eppure, come dimostrano i dati iniziali, le reazioni avverse ai farmaci causano il 5% degli accessi ospedalieri e sono la quinta causa di morte in ospedale. Un sistema di farmacovigilanza efficiente potrebbe prevenire gran parte di questi eventi, considerando che il 45-70% delle reazioni avverse gravi è evitabile con una gestione clinica appropriata.

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Domande frequenti (FAQ)

Guarda l’episodio di “MedMal WORDS | Le parole della responsabilità sanitaria” dedicato alla FARMACOVIGILANZA!

La farmacovigilanza è l’insieme delle attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica.

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