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Assicurazione R.C.A. – Responsabilità Civile Auto

Obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile da circolazione stradale e “contratto base” ex D.M. 54/2020

Nel nostro ordinamento vige l’obbligo di assicurarsi contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: si tratta della cd. assicurazione R.C.A. (acronimo di Responsabilità Civile Auto).

Per aiutare l’utente della strada ad orientarsi fra le varie proposte delle compagnie assicurative, il legislatore ha definito un “contratto base“, individuando le condizioni minime che devono essere previste nella polizza ai fini del rispetto dell’obbligo assicurativo e, per converso, quelle che possono essere aggiunte liberamente dall’impresa assicuratrice per limitare la copertura (con conseguente diminuzione del premio) oppure ampliarla (con conseguente aumento del premio).

Riepiloghiamo allora, in questo breve approfondimento, quali sono le principali caratteristiche dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria per la r.c. auto, analizzando anche le condizioni minime contenute nel cd. “contratto base”, come individuato e definito dal Decreto Ministeriale n. 54 dell’11/03/2020, in vigore dal 02/07/2020.


INDICE SOMMARIO | ASSICURAZIONE R.C.A.


§ 1. Responsabilità civile e assicurazione

Con l’espressione “responsabilità civile” si è soliti intendere quella che, nel nostro ordinamento giuridico, è definita “responsabilità extracontrattuale“. Essa trae origine da un illecito compiuto nell’ambito di rapporti tra due o più soggetti non legati da un vincolo contrattuale.

Dalla commissione dell’illecito sorge l’obbligo di risarcire il soggetto danneggiato ai sensi dell’art. 2043 c.c., il quale recita:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Art. 2043 c.c.

Nell’ordinamento italiano si possono individuare vari tipi di responsabilità civile. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità per danni causati da cose in custodia, da animali, da rovina di edificio, nell’esercizio di attività professionale (come la responsabilità professionale del medico o dell’avvocato), nell’esercizio di attività pericolose, ecc.

Anche la responsabilità da circolazione stradale è una tipologia di responsabilità civile che si fonda sul principio generale di cui all’art. 2043 c.c., ossia quello di non ledere l’altrui sfera giuridica e, dunque, un tipo di responsabilità extracontrattuale.

Come abbiamo visto nel nostro approfondimento dedicato al risarcimento del danno da circolazione veicoli, in questa specifica fattispecie la previsione di cui all’art. 2043 c.c. deve essere integrata con quanto previsto dall’art. 2054 c.c., che pone a carico del proprietario – o del conducente se soggetto diverso – il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo.

§ 2. Assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Auto)

Nel nostro ordinamento, al fine di garantire il risarcimento del danno in caso di incidenti stradali, vige l’obbligo di stipulare una assicurazione R.C.A. per il rischio derivante dalla circolazione, ossia un contratto con cui una compagnia assicurativa si impegna a liquidare i danni materiali o fisici causati dall’auto dell’assicurato ai terzi.

L’obbligo di stipula dell’assicurazione R.C.A. trova origine nell’art. 193 del Codice della Strada secondo il quale:

“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”

Art. 193, comma 1, C.d.S.

In particolare, come abbiamo illustrato anche nel nostro approfondimento dedicato al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei sinistri stradali, è l’art. 122 del d.lgs. 07/09/2005, n. 209, il cd. “Codice delle Assicurazioni Private” che tratta dell’obbligo assicurativo per la circolazione dei veicoli:

“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. […]”

Art. 122, comma 1, Cod. Ass. Private

Questa prescrizione combina l’istituto dell’assicurazione con quello della responsabilità civile auto: l’impresa assicuratrice si fa carico del risarcimento dovuto a chi sia stato danneggiato da un illecito compiuto alla guida di un veicolo entro i limiti previsti da un massimale, ossia una cifra massima concordata al momento della sottoscrizione del contratto (e comunque non inferiore al limite fissato dalla legge), a fronte di un premio versato periodicamente dall’assicurato.

Il legislatore ha previsto che le imprese assicuratrici siano tenute ad accettare le proposte contrattuali avanzate dal contraente che intenda assicurarsi, purché conformi alle disposizioni di legge. La compagnia assicuratrice, tuttavia, potrà sempre stabilire un premio tariffario adeguato al rischio che assume con il contratto. Questo principio è stato confermato dall’art. 3 del D.M. n. 54/2020 che analizzeremo di seguito, il quale stabilisce che “ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive […]“.

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§ 3. “Contratto base” di assicurazione r.c.a. e “modello elettronico”

Il legislatore ha voluto favorire una scelta consapevole del consumatore che deve sottoscrivere la polizza assicurativa e, pertanto, con l‘art. 22, comma 4, del d.l. 18/10/2012, n. 179 ha previsto una sorta di modello di contratto assicurativo, che le compagnie devono usare, così da mettere a disposizione dell’utente tutte le informazioni contrattuali di base. In particolare:

“[…] con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici – ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»”.

Art. 22, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

Come sopra anticipato, il contenuto del contratto base è stato stabilito dal D.M. n. 54 del 11/03/2020, contenente il “regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore“, entrato in vigore il 02/07/2020.

Al comma 6 del menzionato art. 22 d.l. 179/2012, è stato stabilito che la compagnia assicurativa, nel proporre l’offerta di polizza al consumatore, debba “utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate“. Al fine di dare attuazione a questa previsione normativa, il Ministero per lo Sviluppo economico ha emanato il D.M. del 04/01/2021 di “definizione del «modello elettronico» su cui si baserà l’offerta del contratto base di cui al Decreto 11 marzo 2020, n. 54“, entrato in vigore il 30/04/2021, col quale ha predisposto, per l’appunto, un modello elettronico del contratto base R.C.A.

§ 3.1 Contratto base: le condizioni minime dell’assicurazione r.c.a.

L’Allegato A del più volte citato D.M. n. 54/2020 tratta del contratto di assicurazione e, alla sezione II, detta un compiuto elenco delle condizioni minime del contratto base R.C.A. Nello specifico, viene stabilito che all’interno del contratto di assicurazione devono essere riportate le clausole relative ai seguenti aspetti:

  • oggetto del contratto base R.C.A.;
  • esclusioni e rivalse (casi in cui la copertura non è operante);
  • dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente (che incidono sulla valutazione del rischio e che possono avere conseguenze sull’indennizzo);
  • aggravamento del rischio e conseguenze sull’indennizzo;
  • estensione territoriale della copertura assicurativa;
  • decorrenza e durata del contratto;
  • pagamento del premio;
  • trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio;
  • attestazione dello stato di rischio;
  • denuncia del sinistro (redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dellart. 143 ss.??? del Cod. Ass. Private);
  • gestione delle vertenze in via giudiziale e stragiudiziale;
  • oneri che sono a carico del contraente;
  • rinvio alle norme di legge;
  • bonus malus e/o sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell’impresa).

§ 3.2 Contratto base: le condizioni aggiuntive dell’assicurazione r.c. auto

All’interno della sezione III, l’Allegato A del D.M. n. 54/2020 tratta invece delle condizioni aggiuntive che possono essere inserite, facoltativamente, nel contratto R.C. Auto e che, comportando una limitazione o un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa, possono incidere sulla quantificazione del premio che l’assicurato si impegna a corrispondere.

Le condizioni che possono comportare una riduzione del premio possono essere le seguenti:

  • limitazione della copertura alla guida esclusiva del veicolo da parte del contraente;
  • limitazione della copertura a conducenti esperti;
  • installazione di sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;
  • ispezione preventiva del veicolo ai fini della determinazione del premio.

Le clausole aggiuntive che possono, invece, determinare un aumento del premio possono riguardare:

  • aumento dei massimali minimi di legge;
  • limitazione delle esclusioni e rivalse;
  • copertura estesa ai danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
  • pagamento del premio a rate, in deroga a quello che lo contempla in unica soluzione;
  • sospensione della copertura assicurativa.

§ 4. Durata e rinnovo del contratto di assicurazione R.C.A.

Qual è la durata del contratto di assicurazione R.C.A.?

Di regola le polizze r.c. auto hanno durata di un anno, termine che decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il contraente paga il premio assicurativo. Se un tempo era possibile prevedere il tacito rinnovo del rapporto, dal 2013 questo non è più consentito, pertanto il contraente dovrà esplicitamente rinnovare il contratto assicurativo prima della scadenza stabilita, altrimenti esso perderà definitivamente efficacia (a tal fine, peraltro, la compagnia dovrà avvisarlo con anticipo di 30 giorni).

C’è però un “termine di tolleranza“: il rapporto assicurativo, infatti, conserverà la sua operatività fino a 15 giorni dalla scadenza e, dunque, la compagnia assicurativa sarà tenuta al risarcimento del danno ai terzi danneggiati in caso di sinistro che si verifichi in questo lasso di tempo di “ultrattività” (cfr. l’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private e l’art. 1901, comma 2, Codice Civile). Allo stesso modo, in questi 15 giorni non saranno applicabili le sanzioni previste per la circolazione del veicolo con assicurazione scaduta.

Per completezza, dobbiamo sottolineare che, anche in caso di mancato pagamento del premio assicurativo, qualora il contraente sia in possesso di un valido contrassegno rilasciato dalla compagnia assicurativa, l’ordinamento tutela l’affidamento del terzo danneggiato, che avrà comunque il diritto d’essere risarcito dalla compagnia.

§ 5. Sanzioni in caso di circolazione senza copertura assicurativa r.c.a.

A questo punto, vediamo cosa accade se si circola senza copertura assicurativa R.C.A.

L’art. 193, comma 2, Codice della Strada, stabilisce che “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464“. Non solo: in questo caso verranno inoltre decurtati nn. 5 punti dalla patente.

Al comma 3 dello stesso art. 193 C.d.S., tuttavia, il legislatore ha previsto una sorta di meccanismo premiale per il quale:
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile“, nonché:
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e’ altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo“.
In questi casi, dunque, la sanzione minima da corrispondere sarà pari ad euro 433,00.

Al fine di contrastare in modo più incisivo la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, nel 2018 è stato introdotto all’interno dell’art. 193 C.d.S. il comma 2 bis. A seguito di questa modifica, se nel periodo di due anni si incorre per una seconda volta nella violazione in questione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata; inoltre, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 mesi e, in aggiunta, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dal pagamento della sanzione.

Ricordiamo, infine, cosa succede a chi si renda responsabile di falsificazione o contraffazione dei documenti assicurativi: oltre alle ordinarie sanzioni previste per la circolazione in assenza di polizza, l’autore andrà incontro alla sospensione della patente per un anno e alla confisca del veicolo. Attenti, dunque, a non scherzare con la normativa sull’assicurazione obbligatoria r.c. auto!

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