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Spese di lite - Avv. Gabriele Chiarini

Spese di lite

Le spese di lite e l’A.T.P. conciliativo nella responsabilità sanitaria

Le spese di lite sono una variabile molto importante da considerare per chi ha intenzione di promuovere un giudizio civile, o per chi è costretto a prendervi parte perché qualcun altro lo ha chiamato in causa.

E in quel particolare tipo di contenzioso che ha ad oggetto la responsabilità sanitaria ci sono regole ancora più specifiche sulle spese di lite.
In questo approfondimento cerchiamo di chiarire:

  • quali sono i costi necessari per affrontare un giudizio civile,
  • chi li deve anticipare,
  • chi li dovrà sopportare in via definitiva, e infine
  • quali sono le condizioni e i limiti perché una parte sia condannata al pagamento delle spese di lite.

INDICE SOMMARIO


§ 1. Spese legali vs spese processuali

Innanzitutto una precisazione concettuale: quando parliamo di “spese di lite” ci riferiamo a due tipologie di spesa:

  • le “spese legali”, vale a dire quelle che ogni parte deve versare al proprio avvocato per la necessaria assistenza nel processo, e
  • le “spese processuali”, cioè quelle che sono strettamente legate all’attività degli organi giurisdizionali (come il contributo unificato, i diritti di cancelleria, le spese di notifica, o anche le spese per consulenze tecniche d’ufficio).

Chi deve pagare tutte queste spese?
Dobbiamo distinguere.

§ 2. A chi spettano le spese di lite?

Finché il giudizio è in corso, ciascuna parte deve anticipare le spese relative agli atti che sono compiuti nel suo interesse: lo dice l’art. 8 del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30/05/2002).

Così, ad esempio, la parte che inizia una causa (che si chiama attore o ricorrente, a seconda del tipo di giudizio) deve pagare il contributo unificato quando fa l’iscrizione a ruolo, oltre a un eventuale acconto al proprio avvocato. E, il più delle volte, l’attore o ricorrente deve anticipare anche le spese di una consulenza tecnica d’ufficio, se il Giudice la dispone in corso di causa.

Tante spese processuali oggi, per fortuna, non si pagano più: ad esempio, grazie all’evoluzione del processo digitale, i diritti di cancelleria sono praticamente scomparsi, perché le copie conformi si possono estrarre direttamente dal fascicolo telematico. Allo stesso modo, è sempre più raro dover sostenere spese di notifica, perché si possono notificare gli atti, gratuitamente, attraverso la posta elettronica certificata (se la controparte ce l’ha, naturalmente).

Quando il giudizio termina con il provvedimento conclusivo del primo grado (che può essere una sentenza o una ordinanza, anche qui a seconda del tipo di procedimento) è invece il Giudice a stabilire chi deve farsi carico, in via definitiva, di tutte le spese della lite.

Domande sulle spese di lite in materia di malpractice medica?

§ 3. La regola della soccombenza

La regola è quella della soccombenza: chi perde paga.

Quindi la parte che aveva torto deve rimborsare all’altra parte tutte le spese processuali che quest’ultima abbia anticipato ed anche gli onorari di difesa, cioè le spese legali per il suo avvocato (lo stabilisce l’art. 91 c.p.c.).

Dunque perdere una causa può risultare piuttosto oneroso, perché a tutte queste spese, da rimborsare alla parte vincitrice, si aggiungono anche gli onorari del proprio difensore, che pure dovrà essere pagato.

Le deroghe al principio di soccombenza

Ci sono poche deroghe consentite al principio della soccombenza:

  • ad esempio, se una parte ha rifiutato senza motivo una proposta conciliativa non è giusto che le siano rimborsate tutte le spese, anzi potrebbe doversi far carico anche di una quota di quelle della controparte;
  • oppure non vengono rimborsate le spese che il Giudice ritenga eccessive o superflue (ad esempio, può essere ridotta l’entità delle spese sostenute da una parte per il proprio consulente tecnico);
  • o ancora, se una parte si è comportata in modo processualmente scorretto, può essere condannata a pagare alcune spese, quand’anche vinca la causa;
  • o infine, eccezionalmente, il Giudice ha facoltà di compensare le spese di lite tra le parti, cioè lasciarle a carico della parte che le ha anticipate, a prescindere dall’esito del processo; ma questo solo se ci sono delle gravi e specifiche ragioni, individuate dall’art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca o assoluta novità della questione trattata, o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).

§ 4. La responsabilità aggravata

In alcuni casi, poi, oltre alle spese di lite, la parte soccombente può essere condannata anche ad un risarcimento danni, a titolo di vera e propria sanzione processuale per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Si chiama “responsabilità aggravata” ed è disciplinata dall’art. 96 c.p.c.

Ma viene applicata molto di rado.

Alla fine di un giorno ozioso, in cui nessun cliente era venuto a bussare alla sua porta, l’avvocato uscì dal suo studio fregandosi le mani con aria felice, e disse: Buona giornata: nessuno è venuto a chiedermi di anticipargli le spese.

Piero Calamandrei

§ 5. L’A.T.P. nel contenzioso MedMal: di cosa si tratta?

Queste sono, in linea di massima e in estrema sintesi, le regole generali che valgono in materia di spese di lite nel giudizio civile ordinario.
Ma ci sono casi in cui la disciplina è suscettibile di una applicazione particolare, a causa del modo in cui è strutturato lo svolgimento del processo civile.

E’ il caso, ad esempio del contenzioso medico legale in materia di malpractice.

Tutti sanno che, in questo settore, la stragrande maggioranza dei procedimenti non prende il via come un giudizio ordinario ma comincia con il cosiddetto A.T.P., acronimo di “accertamento tecnico preventivo”, che in realtà si chiama “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, come dice l’art. 696 bis c.p.c.

Si tratta di un procedimento sommario che ha una attività tipica e predeterminata: l’elaborazione di una consulenza tecnica d’ufficio da parte di un collegio peritale nominato dal Giudice, con l’auspicata finalità di conciliare la controversia.

Il legislatore del 2017, infatti, ha voluto disegnare in via preferenziale un percorso in due fasi per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno da responsabilità medica:

  • prima facciamo una consulenza sugli aspetti tecnici della vicenda clinica, e magari in quella sede possiamo anche metterci subito d’accordo;
  • se non ci riusciamo, cioè se non troviamo una soluzione conciliativa, potremo usare quella consulenza in un processo di merito, nel quale il Giudice dovrà pronunciarsi in via definitiva sul diritto al risarcimento.

A dire il vero, era un percorso che seguivamo talvolta anche prima del 2017, ma la legge Gelli-Bianco lo ha – diciamo così – istituzionalizzato, rendendo l’A.T.P. la strada maestra per questo genere di controversie, pur esistendo ancora la possibilità di optare, in via alternativa e quando alcune peculiarità della fattispecie lo consigliano, per l’istituto della mediazione.

§ 6. A.T.P. conciliativo e anticipazione delle spese di lite

Ad ogni modo, qui la disciplina delle spese di lite ha una sua propria regolamentazione: quando il ricorso per A.T.P. è fatto bene, e quindi risulta ammissibile, il Giudice non può procedere alla regolazione delle spese di lite tra le parti.
Questo significa che, secondo la regola generale dell’anticipazione, ciascuna parte deve sostenere le spese per la propria difesa:

  • il ricorrente, cioè la parte che inizia il giudizio, anticipa le spese per il contributo unificato, per il proprio avvocato, per i propri consulenti di parte e per quelli nominati dal Tribunale (che si chiamano consulenti tecnici d’ufficio);
  • il resistente, cioè la parte chiamata in causa, anticipa le spese del suo avvocato e dei suoi consulenti.

Se l’A.T.P. finisce male per il ricorrente, cioè se questi si vede dar torto sull’ipotesi di responsabilità, è verosimile che non proceda oltre, e allora ognuno si terrà le spese che ha anticipato per difendersi.
Se invece finisce bene, nel senso che la consulenza tecnica conferma l’ipotesi di malpractice, allora il ricorrente avrà titolo per farsi restituire dalla controparte tutte le spese che ha anticipato.

Non subito, però: lo ha confermato la Corte Costituzionale (Corte Cost., 05/05/2021, n. 87).
Soltanto all’esito del successivo giudizio di merito, quando verrà affermata la responsabilità della parte resistente, il Giudice la condannerà, secondo la regola della soccombenza, al risarcimento del danno e, allo stesso tempo, alla rifusione – cioè al rimborso – di tutte le spese di lite in favore della parte vittoriosa.

Sempre che, nel frattempo, le parti non riescano a trovare un accordo transattivo, che avrà ad oggetto anche le spese, oltre al risarcimento, e che il più delle volte rappresenta la soluzione migliore ad ogni genere di controversia.

Il giudice chiede le spese del processo. L’avvocato chiede l’onorario. Penso, o Sesto, che convenga pagare il creditore“.

Marco Valerio Marziale
Spese di lite: chi le paga?
Guarda il video: “Spese di lite: chi le paga?“.

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