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Nesso Causale nella Responsabilità  Medico-Sanitaria

Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica

In G. CHIARINI, Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica. Osservazioni a margine della travagliata evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani (in Giurisprudenza italiana, 2012, 6, 1299), l’autore commenta la sentenza di Cass. III, 21 luglio 2011, n. 15991, che ha affrontato un tema significativo e ricorrente in àmbito di responsabilità sanitaria: quello della concomitanza tra causa umana e causa naturale.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se ed in quale misura debba attribuirsi rilievo – ai fini della valutazione della responsabilità e della quantificazione del pregiudizio risarcibile – alla riconducibilità del danno subito dal paziente tanto ad una condotta medica colpevole quanto ad un fattore esterno (per lo più, uno stato patologico pregresso del paziente stesso).

La Cassazione si confronta con l’argomento in una articolata sentenza, finanche troppo circostanziata per un ordinamento di civil law estraneo allo stare decisis, nell’intento – solo parzialmente realizzato – di “promulgare” linee guida precise e dettagliate per il giudizio sulla concausalità, in dichiarato e ponderato dissenso dall’interpretazione offerta soltanto due anni prima dalla medesima sezione.

Questa la massima della pronuncia:

Contratto in genere – Rapporto tra medico e paziente – Salute – Lesione – Danno riconducibile alla concomitanza della condotta medica e della pregressa situazione patologica del danneggiato – Nesso causale – Causalità materiale – Relazione tra la condotta e l’evento di danno – “Più probabile che non” – Causalità giuridica – Relazione tra l’evento di danno e le conseguenze dannose – Selezione dei pregiudizi risarcibili (Cost. art. 32; C.c. artt. 1218, 1223; C.p. artt. 40, 41).

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata – sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno) – l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili), al fine di porre a carico dell’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno bensì determinate dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come caso fortuito)“.

(Cass. III, 21 luglio 2011, n. 15991)

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