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La struttura dell’illecito - I FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA

La struttura dell’illecito – I fondamenti della responsabilità sanitaria

I pilastri della responsabilità professionale in sanità

Con questo primo video sulla struttura dell’illecito inauguriamo una serie di approfondimenti dedicati all’analisi degli elementi costitutivi della responsabilità sanitaria: un tema di cui tanti parlano e scrivono, anche se non tutti sanno esattamente di cosa stanno parlando o scrivendo.

La responsabilità professionale medica, nel bene o nel male, è forse l’ambito giuridico che più di qualsiasi altro ha avuto una esplosione, una crescita esponenziale negli ultimi 20-25 anni. E l’evoluzione che questa materia ha avuto dalla fine degli anni novanta ad oggi ha progressivamente fatto sorgere nuovi problemi sostanziali, nuove figure di danno, e nuovi problemi processuali.

Quindi partiamo dai principi generali, cioè dagli elementi essenziali della responsabilità, che sono un po’ il tema centrale, il filo conduttore di tutti gli argomenti che affronteremo.


INDICE SOMMARIO


§ 1. La responsabilità sanitaria come fattispecie atipica

Per chi si occupa di diritto sul piano pratico non basta conoscere i concetti: bisogna anche saperli maneggiare ed utilizzare per affrontare problemi concreti. Poi bisogna saperli spiegare per presentarli in una trattativa con la controparte oppure in un giudizio.

Quindi la prima cosa è possedere un metodo e padroneggiare gli strumenti fondamentali per inquadrare qualsiasi fattispecie, anche quelle complesse e multiformi che si presentano il più delle volte in ambito sanitario.

La responsabilità per fatto illecito, nel nostro ordinamento giuridico, è una fattispecie essenzialmente atipica. Ricordiamoci quello che c’è scritto nell’art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo…”, eccetera eccetera). Abbiamo fatto anche un approfondimento espressamente dedicato questa norma, che potete leggere qui:

L’articolo 2043 del codice civile e il suo rilievo in ambito di malpractice medica

Perciò lo scopo della responsabilità civile è la tutela di situazioni giuridiche soggettive che siano state menomate, pregiudicate, danneggiate da qualsiasi tipo di comportamento. Non ci sono condotte predeterminate, perché la norma si riferisce, appunto, a qualunque atto “doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto”.

§ 2. La struttura del fatto illecito

I fatti illeciti possono essere molto diversi l’uno dall’altro, ma hanno una struttura di base, delle caratteristiche comuni per cui, in fondo, si assomigliano tutti.

Qualcuno ha detto che gli illeciti sono un po’ come i mammiferi: tutti i mammiferi presentano una notevole diversità nelle loro dimensioni, nelle forme e nel modo di adattarsi all’ambiente in cui vivono.

Però tutti i mammiferi possiedono una serie di caratteristiche comuni, come la presenza di ghiandole mammarie per l’allattamento dei piccoli, la respirazione polmonare, la presenza di una colonna vertebrale e altre caratteristiche anatomiche simili.

Dalla balena al leone, al cavallo, al cane e finanche al piccolo pipistrello, tutti i mammiferi, pur nella notevole varietà delle loro caratteristiche esterne e di comportamento, condividono una struttura di base simile.

Lo stesso accade per il fatto illecito.

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§ 3. Gli elementi essenziali del fatto illecito

Già, perché tutti i fatti illeciti hanno una struttura composta da 4 elementi, che possiamo paragonare alle gambe di un tavolo.

Questi 4 elementi contemplano innanzitutto un fatto, un accadimento del reale, una trasformazione della realtà: deve accadere qualcosa di concreto per esserci un fatto illecito.

E questo qualcosa deve dipendere da una condotta umana: quindi, primo elemento, il fatto.

Secondo elemento essenziale è che questo fatto, questa condotta umana, deve essere caratterizzata da un elemento soggettivo: può essere il dolo (cioè l’intenzionalità) o può essere la colpa (cioè la violazione di una regola cautelare), ma un elemento soggettivo ci deve essere.

Il terzo elemento è il danno. Ci soffermeremo a lungo più avanti su questo tema, ma diciamolo subito, cominciando a mettere fuori dalla porta luoghi comuni tanto diffusi quanto sbagliati: il danno non è la lesione del diritto, cioè “hai leso la mia salute e ho avuto un danno”.

Non è così.

Il danno non è la lesione del diritto, perché la lesione del diritto è il presupposto del danno, ma da quella lesione deve essere derivata una conseguenza, un pregiudizio. Patrimoniale o non patrimoniale, ma deve essere derivata una conseguenza pregiudizievole, altrimenti di danno non possiamo parlare.

L’ultimo elemento, la quarta gamba senza la quale il tavolo della responsabilità civile non si regge, è il nesso di causa, cioè quel collegamento eziologico che ci consente di dire che la condotta colpevole “A” ha causato, ha prodotto il danno “B”, e che pertanto l’autore della condotta è responsabile delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.

§ 4. Condotta colposa, nesso causale e danno

E allora nelle prossime puntate di questa serie – che vi consigliamo di non perdere, quindi iscrivetevi alla nostra newsletter! – cominceremo a parlare nel dettaglio, da bravi “falegnami giuridici”, di queste quattro gambe, di questi quattro elementi portanti della responsabilità sanitaria.

Quattro elementi che poi diventano tre, perché i primi due (il fatto e la colpa) si fondono tra loro.

Perciò esamineremo nel dettaglio cosa significa che la responsabilità si basa

  1. sulla condotta colposa,
  2. sul danno e
  3. sul nesso causale tra loro.

L’analisi di questi tre presupposti, di questi tre elementi costitutivi della responsabilità, ci consentirà di comprendere quali sono le condizioni che determinano la rilevanza giuridica, in termini di rimproverabilità, di una condotta medica.

La struttura dell’illecito | Episodio 1
Episodio 1 – La struttura dell’illecito | Guarda il video!

«Ci sono nei fatti due cose: scienza ed opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza

(Ippocrate di Coo)

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