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Il demansionamento del dirigente medico chirurgo - Avv. Andrea Sisti

Il demansionamento del dirigente medico chirurgo

Demansionamento del medico per scarso utilizzo in sala operatoria: un caso concreto

La Corte di Cassazione (sentenza n. 12623/2022) ha recentemente affrontato il caso di un medico chirurgo che, per un lungo periodo, dal 2007 al 2011, lamentava di essere stato scarsamente utilizzato nei turni in sala operatoria, nell’ambito dell’unità operativa di cardio chirurgia alla quale era stato assegnato, presso un rinomato ospedale lucano.

All’esito dei tre gradi di giudizio, il chirurgo ha ottenuto la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, da demansionamento, in misura pari al 50% (40% a titolo di danno alla professionalità e 10% per il danno morale, non patrimoniale) delle retribuzioni corrisposte nel periodo interessato.

Esaminiamo la pronuncia con l’Avv. Andrea Sisti.


INDICE SOMMARIO


§ 1. Il generale divieto di demansionamento ex art. 2103 c.c. e l’esclusione per i dirigenti medici

La vicenda è particolare in quanto alla dirigenza medica, nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 165/2001, non trova applicazione l’art. 2103 c.c., che vieta, per la generalità dei datori di lavoro, l’adibizione dei dipendenti a mansioni inferiori (o la sottrazione di mansioni), rispetto alle mansioni di partenza.

L’esclusione dei dirigenti medici dall’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. è stata ribadita anche dalla contrattazione collettiva (art. 27 CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale).

Del resto, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali“.

Il citato art. 15, peraltro, prevede che i dirigenti sanitari svolgano le proprie mansioni con autonomia tecnico-professionale e che tali mansioni siano soggette a verifica e valutazione, per essere progressivamente ampliate.

§ 2. Diritti del dirigente medico e tutela della salute del paziente

Tuttavia, il diritto del dirigente medico, allo svolgimento di mansioni coerenti con la sua professionalità e col suo inquadramento, deve essere contemperato con l’interesse collettivo a garantire la tutela della salute del paziente.

In particolare, il dirigente della struttura complessa deve esercitare il potere di direzione della struttura, mediante “direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio”, in maniera funzionale alla posizione di garanzia che si assume nei confronti del paziente, perché la necessaria tutela del fondamentale diritto dei cittadini alla salute impone al dirigente della struttura e, nel caso di attività chirurgica, al capo equipe, di organizzare e sorvegliare anche il lavoro altrui in modo da prevenire errori dai quali possa derivare una lesione al paziente (cfr. Cass.pen. 28.7.2015 n. 33329 sulla posizione di garanzia del capo equipe e Cass.pen. 28.6.2007 n. 39609 sulla delega in ambito sanitario).

Ne consegue che:

ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini“.

(Cass. 7.10.2013 n. 22789)

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 12623/2022, in commento), da tale principio, nonché da quanto si è detto sull’equivalenza degli incarichi dirigenziali, discende che:

il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, né alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l’obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente”.

(Cass. n. 12623/2022)

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§ 3. L’affermazione del demansionamento ai danni del chirurgo: comportamento vessatorio.

Nel caso di specie, nonostante le premesse fin qui esposte, la Cassazione è comunque giunta – per altra via – ad affermare l’illegittimità del demansionamento del medico chirurgo.

Infatti, i principi sopra espressi non significano che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, perché:

innanzitutto, deve essere garantito al dirigente di svolgere un’attività che sia correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare.

Inoltre, poiché, come si è detto, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l’esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito (Cass. n. 4986/2018 richiamata da Cass. n. 16756/2019 e da Cass. 21473/2019)”.

(Cass. n. 12623/2022)

Pertanto, nel caso di specie, i Giudici del merito, con valutazione confermata in Cassazione, hanno accertato queste ultime condizioni, là dove hanno evidenziato che l’Azienda Sanitaria non aveva saputo indicare le ragioni della limitata utilizzazione e che l’insindacabilità delle scelte organizzative trova un limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

§ 4. Il risarcimento del danno da demansionamento in ambito sanitario

Ne è dunque discesa l’affermazione del diritto del dirigente medico a vedersi risarciti i danni conseguenti all’illegittimo demansionamento subìto.

Tali danni sono consistiti nella perdita di professionalità (chiaramente derivata dal mancato esercizio dell’attività operatoria e conseguente mancata acquisizione della relativa esperienza) e nella lesione della dignità morale del lavoratore.

Riguardo a tale aspetto (danni morali), va ricordato che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve parimenti proteggere sia la salute dei lavoratori, sia la loro personalità morale, che può risultare illegittimamente mortificata da un comportamento datoriale vessatorio, come accertato nel caso di specie.

Infine, per completezza, va rilevato che la domanda risarcitoria del chirurgo non è stata accolta con riferimento al periodo iniziale, immediatamente successivo all’assunzione, in quanto “il graduale inserimento nei turni di sala operatoria del dipendente, in presenza di colleghi più anziani tutti cardiochirurghi, trovava giustificazione nella minore esperienza del ricorrente, sicché il demansionamento poteva essere ravvisato solo a far tempo dal settembre 2007, epoca in cui il dirigente era stato riassegnato al reparto dopo il periodo di comando presso la cardiochirurgia di un prestigioso ospedale nazionale”.

Demansionamento medico chirurgo: qui trovi la sentenza di

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