Avvocato Andrea Sisti

Of Counsel

Formazione

Nato a Treia (MC) il 24 dicembre 1977, si è laureato in giurisprudenza nel 2001 con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Sin dalla pratica professionale, l’Avv. Andrea Sisti si è sempre occupato esclusivamente di Diritto del Lavoro. Dal 2002 ha svolto la propria attività a Milano, collaborando con lo studio legale Abbatescianni e Associati e, dal 2003, con lo studio legale Bird&Bird, affiancando giuslavoristi di rilievo in campo nazionale ed internazionale.

Durante tale esperienza gli è stata affidata l’assistenza di primarie aziende nazionali e multinazionali e si è occupato sia della consulenza stragiudiziale, sia del contenzioso giudiziale, assistendo i propri Clienti dinanzi ai Giudici del Lavoro di numerose città italiane.

Alla fine del 2007, ha fatto ritorno nella provincia di Pesaro e Urbino, di cui è originario, decidendo di mettere la propria esperienza al servizio del suo territorio.

Avv. Andrea Sisti | Formazione
Avv. Andrea Sisti | Applicazione

Applicazione

Nella sua esperienza professionale si occupa esclusivamente di diritto del lavoro e previdenziale, svolgendo la propria attività in collaborazione con lo Studio Legale Chiarini e presso lo studio legale di cui è titolare in Pesaro.

L’Avv. Andrea Sisti ha maturato rilevante esperienza nella gestione del contenzioso lavoristico giudiziale e stragiudiziale, nella redazione di contratti di lavoro (dirigenti, contratti a termine, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, sportivi professionisti, agenti) e di contratti di appalto.

Con riferimento ai contratti di agenzia, ha dedicato particolare attenzione agli Accordi Economici Collettivi ed all’indennità di risoluzione del rapporto.


Diritto del Lavoro e della Previdenza

Ultimi casi o approfondimenti

  • Il risarcimento dei danni alla salute da “superlavoro” del dirigente medico
    La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6008/2023, ha deciso il caso di un dirigente medico che aveva domandato – nei confronti dell’Azienda sanitaria di cui era dipendente – il risarcimento del danno biologico, essendo stato costretto, per molti anni, allo svolgimento di intollerabili ritmi e turni di lavoro, a causa dei quali aveva subìto un infarto del miocardio. Analizziamo insieme la vicenda decisa dalla Corte ed i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da “superlavoro”.
  • Il demansionamento degli infermieri
    Esaminiamo due pronunce (n. 21924 e n. 23183 del 2022) con cui la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva accertato il demansionamento posto in essere, ai danni di alcuni infermieri, dall’Azienda Ospedaliera loro datrice di lavoro, per averli adibiti ad attività di natura alberghiera e di cura dell’igiene dei pazienti allettati. Le sentenze offrono una ricostruzione del ruolo dell’infermiere e delle attività che possono essergli legittimamente richieste.
  • Il demansionamento del dirigente medico chirurgo
    La Corte di Cassazione (sentenza n. 12623/2022) ha recentemente affrontato il caso di un medico chirurgo che, per un lungo periodo, dal 2007 al 2011, lamentava di essere stato scarsamente utilizzato nei turni di sala operatoria, nell’ambito dell’unità operativa di cardio-chirurgia alla quale era stato assegnato, presso un rinomato ospedale lucano. Esaminiamo il contenuto della decisione con l’Avv. Andrea Sisti.
  • Trasferimento d’azienda nullo e diritto del dipendente al risarcimento del danno
    Quali sono i diritti del lavoratore subordinato in caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda? E cosa può fare il dipendente che sia stato illegittimamente escluso da un trasferimento d’azienda o che, al contrario, sia stato trasferito illegittimamente e voglia invocare la prosecuzione del rapporto con l’originario datore di lavoro? Un breve focus a cura dell’Avv. Andrea Sisti.
  • Rapporto di lavoro & violazione dell’obbligo vaccinale: la saga continua
    Nuova puntata della vicenda delle operatrici sociosanitarie, che si erano rifiutate di vaccinarsi contro il rischio d’infezione da Covid-19, contestando la scelta del proprio datore di lavoro di collocarle in ferie, in ragione di tale rifiuto. Il Tribunale di Belluno conferma il proprio orientamento contrario alle pretese delle lavoratrici, aggiungendo alcune interessanti riflessioni a proposito dell’obbligo vaccinale che, medio tempore, è entrato in vigore per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
  • Licenziamento del dirigente e divieto Covid
    Dopo l’ordinanza dello scorso 26/02/2021 con cui aveva affermato che il c.d. blocco emergenziale dei licenziamenti si applicasse anche ai dirigenti, il Tribunale di Roma – con la sentenza n. 3605 del 19/04/2021 – ha mutato orientamento, escludendo i dirigenti dal divieto di licenziamento. Ne parliamo in questo approfondimento.