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Danno non patrimoniale da uccisione del congiunto - Avv. Gabriele Chiarini

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto e i sistemi tabellari utili a quantificarlo

Tabella di Roma vs Tabella di Milano nella liquidazione del danno da perdita parentale

Quando il giudice di merito sceglie di applicare le “tabelle” di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un prossimo congiunto, non può scendere al di sotto né salire al di sopra delle soglie, rispettivamente minime e massime, ivi previste.

Lo ha confermato la Cassazione con la recente ordinanza n. 13269 dell’1 luglio 2020, che però suscita un altro e più interessante quesito sui possibili scenari interpretativi destinati a prevalere in subiecta materia: è davvero giustificato il primato riconosciuto al sistema milanese?

La risposta è: assolutamente no. Almeno con riguardo al danno da morte, la tabella di Milano è vaga e approssimativa, e merita di essere sostituita dall’analogo strumento elaborato dal Tribunale di Roma, che è obiettivamente preferibile per una serie di ragioni che cercheremo sinteticamente di delineare.


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§ 1. Liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto: la scelta della tabella di Milano

La stima del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, si sa, è demandata ad un sistema equitativo puro, sostanzialmente fondato sulla valutazione discrezionale del giudice di merito. Nondimeno, per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, si è sempre cercato di utilizzare criteri standardizzati di quantificazione.

Sin dal 2011, con la nota sentenza n. 12408, la Suprema Corte ha individuato detti criteri nella “tabella” diffusa dal Tribunale di Milano un paio d’anni prima, che avrebbe dovuto indicare, per l’innanzi, valori reputati “equi”, vale a dire idonei a garantire parità di trattamento, perciò applicabili in tutte le fattispecie ordinarie, prive di specificità meritevoli di trattamento differenziato (in aumento o in diminuzione).

§ 2. Le resistenze all’applicazione del sistema tabellare milanese per la stima del danno non patrimoniale da uccisione

A ben vedere, in quell’occasione si faceva questione di liquidare il danno non patrimoniale per una (gravissima) invalidità, ma la Cassazione ritenne di estendere il principio anche alla diversa ipotesi del danno da uccisione del congiunto, in una sorta di obiter dictum che è stato, poi, tralatiziamente recepito ed acriticamente applicato quale principio generale.

Non senza qualche perplessità, tuttavia: tanto è vero, ad esempio, che il Tribunale di Roma ha sempre continuato ad utilizzare le proprie tabelle, non condividendo alcuni criteri posti a base del sistema realizzato dall’Osservatorio di Milano. Inoltre, la stessa Suprema Corte – con la sentenza n. 29495 del 2019 – ha affermato esplicitamente che il sistema tabellare milanese non costituisce concretizzazione paritaria, su tutto il territorio nazionale, dell’equità per risarcire il danno da sofferenza causato dalla lesione del rapporto parentale per morte di un congiunto, che è ontologicamente diverso da quello causato da una lesione biologica della propria integrità psico-fisica.

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§ 3. I limiti della tabella di Milano

Bene, per la liquidazione del danno da perdita parentale le tabelle milanesi prevedono una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo (in disparte il bisticcio per cui, nell’edizione 2018, il minimo era stato inizialmente designato come valore monetario “medio”, poi giustamente corretto in “base”).

Esse non esplicitano, tuttavia, i parametri da utilizzare per l’individuazione concreta dell’importo dovuto nell’ambito della forbice risarcitoria, lasciando così la sua effettiva determinazione alla discrezionalità del giudice, che talvolta può sfociare nell’arbitrio.

§ 4. La superiorità della Tabella di Roma per la quantificazione del danno non patrimoniale da uccisione

Al contrario, le tabelle romane indicano espressamente i criteri liquidatori da utilizzare (in particolare: l’età della vittima, quella del congiunto avente diritto al risarcimento, la convivenza tra i due, la composizione del nucleo familiare), attribuendo agli stessi una specifica valenza ponderale.

Ciò consente di individuare con una certa precisione l’importo spettante al superstite per la morte del congiunto, così assicurando omogeneità nel risarcimento e, al contempo, prevedibilità degli importi liquidabili. Dal che consegue, peraltro, un incentivo alla definizione stragiudiziale delle vertenze risarcitorie, con benèfici effetti deflativi del contenzioso.

Anche la Suprema Corte è progressivamente pervenuta a questo approdo ermeneutico, riconoscendo l’inidoneità della tabella meneghina ed avallando il ricorso ad un sistema tabellare – come, per l’appunto, quello romano – basato sulla tecnica del punto variabile. Con la sentenza di Cass. 10579/2021, infatti, è stato precisato che:

“Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

(Cass. III, 21/04/2021, n. 10579)

Sembra proprio che si tratti dell’inizio di un (apprezzabile) revirement sulle regole per la liquidazione del danno da morte del congiunto.

Infatti, è pur vero che l’ordinanza di Cass. III, 05/05/2021, n. 11719 (si tratta di un nostro caso, significativo anche in tema di “danno catastrofale) ha espresso un principio diverso, ma questa pronuncia è stata deliberata il 13/10/2020, perciò è solo apparentemente successiva a Cass. III, 21/04/2021, n. 10579, decisa il 17/03/2021.

A confermare espressamente il nuovo trend giurisprudenziale sulla preferenza da riconoscere alla Tabella di Roma per la quantificazione del “danno parentale, invece, è intervenuta la recentissima ordinanza di Cass. III, 29/09/2021, n. 26300, che ha ribadito come:

“[…] in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”.

(Cass. III, 29/09/2021, n. 26300; così, letteralmente, a pp. 10-11 della motivazione).

Questo orientamento è stato poi confermato da Cass. III, 10/11/2021, n. 33005, sì che sembra proprio un principio ormai consolidato.

§ 5. RISORSE & STRUMENTI di calcolo del danno non patrimoniale da morte del congiunto

Calcolo del danno da perdita del rapporto parentale per uccisione del congiunto

Per gentile concessione del portale giuridico AvvocatoAndreani.it, mettiamo a disposizione degli utenti questo agevole strumento di calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale per morte del congiunto, in conformità alle (preferibili) Tabelle di Roma.

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Quelli che seguono sono invece i valori per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale contemplati dalle Tabelle di Milano 2021 per la morte di un soggetto:

ParentelaMinMax
A favore del genitore della vittima€ 168.250€ 336.500
A favore del figlio della vittima€ 168.250€ 336.500
A favore del coniuge o del compagno della vittima€ 168.250€ 336.500
A favore del fratello della vittima€ 24.350€ 146.120
A favore del nonno della vittima€ 24.350€ 146.120
Danno da morte secondo Milano (2021)

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