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Avv. Gabriele Chiarini - Danno parentale Cassazione tabella Roma versus Milano

Danno parentale: la Cassazione sceglie la tabella di Roma

Roma batte Milano per la liquidazione del “danno parentale”

Il danno parentale (rectius: da perdita del rapporto parentale) deve essere liquidato seguendo la tabella di Roma, non quella di Milano. Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l’uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe.

Lo ha stabilito espressamente la recente ordinanza di Cass. III, 29/09/2021, n. 26300, che ha così confermato un principio del tutto condivisibile in tema di quantificazione del “danno parentale”, invero già parzialmente anticipato da pronunce precedenti, che può dunque dirsi oggi ufficialmente consolidato, anche perché successivamente ribadito dalla sentenza di Cass. III, 10/11/2021, n. 33005.

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INDICE SOMMARIO | Danno da perdita del rapporto parentale


§ 1. Tabella di Milano e danno parentale

Com’è noto, da oltre dieci anni la tabella di Milano ha assunto una valenza “paranormativa” per la quantificazione del danno non patrimoniale.

Con la celebre sentenza n. 12408 del 07/06/2011, infatti, la Suprema Corte ha individuato nel sistema milanese il parametro da utilizzare per liquidare questa categoria di pregiudizio in modo omogeneo e standardizzato, nel tentativo di superare le accentuate divergenze che si erano registrate nella giurisprudenza di merito, e di assicurare l’uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Si trattava, in realtà, della liquidazione del danno biologico per lesione della salute di una persona vivente, ma il principio è stato successivamente ritenuto applicabile anche alla distinta fattispecie del pregiudizio che un soggetto può soffrire per la morte di un familiare o di una persona cara.

§ 2. Danno parentale: la forbice liquidativa della tabella milanese

Le ipotesi, però, sono diverse, e la tabella di Milano non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da uccisione del congiunto.

Infatti, essa si limita a prevedere un importo minimo ed uno massimo, con una forbice peraltro piuttosto ampia (ad esempio, per la morte del coniuge si va da 168.250 a 336.500 euro), e non indica alcuno specifico criterio per determinare concretamente quale valore debba essere liquidato.

Così, di fatto, la determinazione del danno parentale viene rimessa alla valutazione equitativa dei giudici di merito, con buona pace dell’uniformità di giudizio e della prevedibilità delle sentenze.

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§ 3. Quantificazione del danno parentale: verso la preminenza della tabella di Roma

Per queste ragioni, la tabella di Milano per la liquidazione del danno da morte del congiunto ha incontrato molte resistenze. Ad esempio, il tribunale di Roma, in aperto dissenso con i criteri milanesi, ha sempre utilizzato il proprio sistema tabellare per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

La stessa Cassazione, con sentenza n. 29495 del 14/11/2019, ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, e questo orientamento è stato ribadito dalla sentenza di Cass. III, 21/04/2021, n. 10579, la quale ha altresì riconosciuto la necessità di far ricorso a una tabella

“che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione […]”.

Una tabella, per l’appunto, come quella elaborata dal tribunale di Roma.

§ 4. La reazione del tribunale di Milano

A questa pronuncia aveva fatto seguito una presa di posizione del tribunale di Milano che, con sentenza n. 5947 del 07/07/2021, aveva preannunciato una revisione dello strumento tabellare meneghino in conformità alle indicazioni della Suprema Corte, ritenendo tuttavia opportuno continuare a utilizzare, in questo periodo transitorio, la propria tabella, seppur col correttivo di una adeguata ed analitica motivazione circa i parametri utilizzati per determinare l’entità concreta del risarcimento all’interno del range tabellare.

Avv. Gabriele Chiarini per Sole24Ore - Danno parentale
Leggi l’articolo dell’Avv. Chiarini pubblicato da NT+ Diritto del Sole24Ore su questo tema

§ 5. Danno parentale: “allo stato” prevale Roma

Sennonché, con l’importante affermazione contenuta in questa pronuncia n. 26300 del 29/09/2021, confermata dalla successiva sentenza n. 33005 del 10/11/2021, la Cassazione ribadisce che la tabella milanese non va bene e che l’unica tabella utile alla liquidazione del danno parentale, allo stato, risulta essere quella di Roma.

Una replica secca, dunque, che pare non ammettere ulteriori contestazioni. Perlomeno, “allo stato”.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA DI CASS. N. 26300/2021

CLICCA QUI PER SCARICARE LA SENTENZA DI CASS. N. 33005/2021

§ 6. Calcolo del danno parentale

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Questi, invece, sono i valori previsti dalla tabella di Milano 2021:

Legame con la vittimaMINIMOMASSIMO
Al genitoreEuro 168.250Euro 336.500
Al figlioEuro 168.250Euro 336.500
Al coniuge o compagnoEuro 168.250Euro 336.500
Al fratelloEuro 24.350Euro 146.120
Al nonnoEuro 24.350Euro 146.120
Tabella di Milano 2021

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