Covid-19 e diritti dei dipendenti genitori - Avv. Andrea Sisti

Covid-19 e diritti dei dipendenti genitori (aggiornato al decreto ristori bis)

Ultimo Aggiornamento 22 Agosto 2024

Quali sono le agevolazioni per i genitori lavoratori dipendenti nel contesto epidemiologico da nuovo coronavirus?

Nelle ultime settimane si sono susseguiti vari interventi normativi a tutela dei genitori lavoratori dipendenti, e da ultimo anche dei genitori lavoratori autonomi, per i casi di sospensione delle lezioni o di quarantena degli alunni legati all’epidemia di Covid-19.

Proviamo a mettere ordine e a fornire un prontuario in favore di chi ne sia interessato.


§ 1. Diritto dei dipendenti genitori allo smart working

Ai sensi dell’art. 21 bis D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), come recentemente modificato dal D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) un genitore lavoratore dipendente “può” svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico,
  • nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
  • all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche,
  • nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Dunque, in questi casi, il dipendente genitore ha diritto allo smart working, a patto che sia compatibile con la prestazione da svolgere.

Invece, qualora il contatto sia avvenuto al di fuori delle ipotesi sopra indicate, il genitore non avrà diritto allo smart working, né al congedo alternativo ad esso.

§ 2. In subordine (per zone gialle e arancioni): congedo “Covid”

Solamente nel caso in cui la natura della prestazione non consenta il ricorso allo smart working, dovendo essere necessariamente svolta in presenza, uno solo dei dipendenti genitori, in alternativa all’altro, avrà diritto ad un congedo della durata massima pari al periodo di quarantena del figlio.

Analogamente al precedente congedo Covid (della durata massima di 30 giorni, in vigore fino al 31 agosto), al dipendente genitore di un minore di anni 14, che ne fruisca, spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Se l’altro genitore non lavora oppure lavora in smart working, il congedo non spetta. Il beneficio in questione è previsto fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Per figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

§ 3. Diritti dei genitori lavoratori dipendenti e autonomi nelle zone rosse

È poi recentemente intervenuto il Decreto Ristori bis (D.L. 149/2020) prevedendo misure in favore dei genitori residenti nelle c.d. zone rosse, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (le scuole “medie”).

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§ 3.1. Diritto dei dipendenti al congedo COVID con indennità al 50% della retribuzione

Nelle zone rosse, per i lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Questo congedo è sostanzialmente analogo a quello sopra trattato per le zone gialle e arancioni, ma non richiede alcun requisito anagrafico del figlio (che può anche avere più di 14 o 16 anni), ed è finanziato con un autonomo stanziamento di 52,1 milioni di euro, distinto pertanto da quello previsto di 93 milioni per il resto delle regioni (gialle e arancioni).

Il beneficio in questione, inoltre, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ex legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

§ 3.2. Bonus Baby-sitting per i lavoratori autonomi

Sempre nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nelle c.d. zone rosse, i genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (gestione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché ai lavoratori autonomi che non siano tenuti all’iscrizione ad altra gestione previdenziale) o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

È poco chiaro, nonché decisamente poco appropriato, in tema di lavoro autonomo, il riferimento al lavoro agile, poiché quest’ultimo è una particolare modalità di svolgimento del lavoro subordinato.

Inoltre, nel caso in cui i genitori siano l’uno dipendente e l’altro autonomo, sembrerebbe doversi escludere che si cumulino l’eventuale diritto al congedo del genitore dipendente e il bonus baby sitting riservato al genitore autonomo.

Il beneficio si applica, anche in tal caso, con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Si prevede espressamente che il bonus non sia riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Da notare, al riguardo, che nella fase 1, era sorta la questione se il bonus baby sitting al tempo previsto potesse essere fruito anche dai nonni. La formulazione normativa appena richiamata esclude chiaramente tale possibilità, quanto meno per il “nuovo” bonus.

§ 4. Disciplina ordinaria per i lavoratori dipendenti in caso di assenza per malattia del figlio minore di anni 3 o di anni 8

Vale la pena di ricordare che, ordinariamente, ai sensi dell’art. 47 T.U. Maternità, entrambi i dipendenti genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza retribuzione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun dipendente genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Tali assenze sono coperte da contribuzione figurativa.