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Gestione Separata INPS e Liberi Professionisti

Liberi Professionisti & Gestione Separata I.N.P.S.

In questo articolo cercheremo di chiarire quali siano i soggetti liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS (istituita dalla “riforma Dini” -legge n. 335/1995– dal 01/01/1996), con particolare riguardo alla decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti previdenziali ed alle misure adottabili qualora si voglia contestare il merito della pretesa contributiva.


§ 1. Professionisti iscritti all’Albo e obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l’INPS

In virtù del combinato disposto dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e della relativa legge di interpretazione autentica emanata nel 2011 (art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011), sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS solo i professionisti non iscritti in appositi albi, ovvero quelli che, pur essendovi iscritti, non sono soggetti al versamento dei contributi alla cassa.

L’obbligo di iscrizione alla gestione separata è, quindi, genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Pertanto, l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nel menzionato art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come chiarito dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione, la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l’INPS (Cass., sez. lav., sent. n. 32167/2018; Cass, sez. lav., sent. n. 3799/2019).

§ 2. Fonte del credito contributivo di previdenza e assistenza sociale obbligatoria

La fonte del credito contributivo di previdenza obbligatoria è la produzione del reddito.

L’iscrizione alla gestione separata non dipende dall’iniziativa del professionista, ma, trattandosi di previdenza obbligatoria, dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi, ovvero: la produzione di reddito rilevante ai sensi di legge.

§ 3. Prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria

L’obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata INPS da parte dei professionisti è soggetto a prescrizione quinquennale (legge. n. 335/1995, art. 3, comma 9, lett. b).

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§ 4. Decorrenza del termine di prescrizione dei contributi da versare alla gestione separata INPS

Circa il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, la Cassazione -con la sentenza n. 27950/2018- ha fissato il principio che il termine di prescrizione, per i contributi da versare alla gestione separata INPS, inizia a decorrere dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 04/02/2011, n. 2725), non costituisce presupposto del credito contributivo.

A tale principio la Suprema Corte ha ormai assicurato continuità, consolidando l’orientamento per cui, in tema di contributi cd. a percentuale (quali sono quelli da pagare alla gestione separata):

Sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa“.

(cfr. Cass., sez. VI, n. 4329 del 14/02/2019; Cass., sez. lav., n. 5379 del 22/02/2019; Cass., sez. VI, n. 7884 del 20/03/2019; Cass., sez. lav., n. 9270 del 03/04/2019; Cass., sez. lav., n. 12532 del 10/05/2019, Cass., sez. lav., n. 12779 del 14/05/2019)

In armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui “i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (art. 18, comma 4, d.lg. n. 241/1997), la data di scadenza del pagamento dei contributi alla gestione separata INPS e la data di scadenza delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi coincidono.

§ 5. Avviso bonario e avviso di addebito INPS (titolo esecutivo senza iscrizione a ruolo)

Vediamo ora come opera l’INPS in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata.

Si ricorda che dal 01/01/2011 (art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) non esiste più la procedura di iscrizione a ruolo con l’invio della cartella esattoriale da parte dell’Agente di Riscossione: l’INPS, pertanto, notifica, al posto della cartella di pagamento, l’avviso bonario facoltativo e l’avviso di addebito (come primo atto o come atto successivo all’avviso bonario).

Avviso Bonario

Scaduti i termini per il versamento dei contributi, l’INPS ha la facoltà (e non l’obbligo) di inviare un avviso bonario per chiedere il pagamento delle somme dovute e non versate entro 30 giorni dalla ricezione (art. 24, comma 2, del d.lg. n. 46/1999).

Ricevuto l’avviso bonario, il contribuente può:

  1. regolarizzare la propria posizione debitoria, pagando interamente la somma richiesta e chiedendo, eventualmente, una rateizzazione del pagamento;
  2. contestare l’avviso bonario con ricorso amministrativo online entro 90 giorni dalla ricezione, avvalendosi del portale INPS – sezione ricorsi online. In caso di assenza di risposta da parte dell’INPS o di rigetto del ricorso amministrativo, il contribuente può proporre ricorso giudiziale entro il termine di 3 anni (da calcolare dalla data di ricezione della risposta o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza dei 90 giorni dal deposito del ricorso online).

Avviso di addebito

Come già accennato, dal 01/01/2011 la riscossione coattiva dei crediti previdenziali è effettuata mediante notificazione di un avviso di addebito.

L’avviso di addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) sia della cartella di pagamento (assimilabile all’atto di precetto), ha attribuito all’INPS uno strumento immediato e diretto per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal dettato normativo.

Proprio a questo atto, quindi, bisogna prestare attenzione, dal momento che dall’avvenuta notificazione assume un valore immediatamente esecutivo: contestualmente alla notifica al contribuente, l’avviso di addebito viene inviato dall’INPS all’Agente di Riscossione, il quale, decorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto uno spontaneo pagamento, può, senza altro avviso, avviare le procedure esecutive a carico del contribuente.

§ 6. Come tutelarsi avverso l’avviso di addebito

Qualora si voglia contestare l’an o il quantum (quindi il merito) della pretesa contributiva avanzata con la notifica di un avviso di addebito, l’unico strumento efficace di difesa è quello giudiziale.

Va, però, precisato che, nel caso di contestazioni relative alle pretese di carattere contributivo, è possibile procedere direttamente al ricorso giudiziale; al contrario, invece, nel caso di pretese legate alle prestazioni previdenziali è obbligatorio esperire prima il ricorso amministrativo a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.

L’art. 24, comma 5, d.lg. n. 46/1999 (riferito all’iscrizione a ruolo e, in forza del rinvio contenuto nell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010), prevede che avverso l’avviso di addebito

il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica“.

Il ricorso va presentato nelle forme di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c., dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. La competenza territoriale è disciplinata dall’art. 444 c.p.c. e spetta al giudice nella cui circoscrizione risiede il contribuente.

Il termine di 40 giorni per proporre opposizione è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza: la mancata opposizione nei termini rende definitivamente accertata e non più controvertibile la pretesa dell’Ente.

L’avviso di addebito mantiene la qualità di titolo esecutivo anche in caso di opposizione avverso il medesimo in sede giudiziale.

La sospensione dell’esecutività del titolo (o dell’esecuzione, se già intrapresa) può, su specifica istanza del ricorrente, essere disposta dal giudice dell’opposizione quando sussistano “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.lg. n. 46/1999. Quando il ricorrente ottenga un provvedimento di sospensione, questo deve essere notificato anche all’Agente di Riscossione, in modo da impedirgli di agire esecutivamente (art. 24, comma 7, d.lg. n. 46/1999).