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SMS, WhatsApp, E-Mail e Onere della Prova nel Processo Civile

Efficacia probatoria di SMS, WhatsApp ed e-mail

Sempre più spesso, le relazioni personali e commerciali tra le persone si svolgono su canali ‘virtuali’ e le comunicazioni avvengono essenzialmente per il tramite di mezzi (quali Sms, WhatsApp ed E-Mail), sconosciuti -o comunque poco utilizzati- sino a qualche anno fa.

Ma quale efficacia probatoria può essere riconosciuta a questi mezzi di comunicazione nell’ipotesi in cui ci si trovi ad agire in un procedimento civile?
Scopriamolo in questo approfondimento.


§ 1. L’onere della Prova nel Processo Civile: Osservazioni di Carattere Generale

L’art. 2697 c.c. prescrive che

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento“.

Ciò significa che la decisione del Giudice può basarsi solo sulle circostanze che le parti abbiano ritualmente dimostrato durante il procedimento.
Al contrario, ogni fatto o evento che risulti semplicemente affermato, senza però aver trovato un riscontro oggettivo all’esito della istruttoria, non potrà essere posto a fondamento della sentenza.

Se questa è la regola generale che disciplina l’onere della prova nell’ambito del processo civile, esistono (come sempre accade) delle eccezioni.
In alcuni casi, è lo stesso legislatore che prevede una diversa distribuzione tra le parti dell’onere della prova in specifiche materie, introducendo delle presunzioni che facilitano o (in alcuni casi) sollevano una delle parti dal proprio onere, addossandolo all’altra.

Con la riforma del codice di procedura civile del 2009, poi, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità per il Giudice di fondare il proprio convincimento su fatti che – sebbene non provati – risultino non contestati dalla controparte (cfr. il novellato art. 115 c.p.c.). In questo modo imponendo alle parti un onere di puntuale contestazione in relazione a tutti i fatti che l’avversario abbia posto alla base delle proprie richieste, se non corrispondenti al vero.

§ 2. La Prova Documentale (artt. 2699 e ss. c.c.) e le Riproduzioni o Rappresentazioni di Fatti o Cose (artt. 2712 e 2719 c.c.)

Tra le prove precostituite (ovvero quelle che si formano prima della celebrazione del processo, e del processo entrano a far parte nel momento in cui vengono ritualmente depositate da una delle parti) vi sono i documenti.

Il documento tradizionalmente più frequente è lo scritto, la cui paternità viene attribuita tramite la sottoscrizione, che è apposta manualmente ovvero digitalmente, a seconda che il documento sia cartaceo ovvero informatico.

Ai documenti in originale (siano essi cartacei o informatici) l’ordinamento riconosce massima efficacia probatoria (seppur variamente disciplinata a seconda che si tratti di atti pubblici o scritture private).
E la stessa efficacia è riconosciuta alle copie conformi dei predetti documenti rilasciate dai pubblici uffici a ciò autorizzati.

Ove, invece, venga depositata in giudizio una copia semplice di un documento (e dunque senza attestazione di conformità), la sua efficacia probatoria potrà dirsi parificata a quella dell’originale solo se la controparte non ne disconosca espressamente la conformità.

Il principio, sancito dall’art. 2719 c.c. con specifico riferimento alle scritture, è riproposto dall’art. 2712 c.c. in via generale per quanto riguarda tutte le forme di riproduzioni di fatti o cose che possono trovare ingresso nel processo civile:

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.

§ 3. L’efficacia Probatoria della Posta Elettronica (e-mail) e dei Moderni Software di Messaggistica nella Giurisprudenza Civile

Solo la sottoscrizione con firma elettronica avanzata (qualificata o digitale) conferisce al documento informatico la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (cfr. art. 21, d.lg. n. 82/2005).

Il deposito in giudizio di un messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) priva di detta firma non può considerarsi dunque, ai fini probatori, equivalente al deposito di un documento sottoscritto dall’emittente del messaggio. Ciò in quanto l’assenza della firma elettronica non consente di avere certezze circa la provenienza, la sicurezza e l’integrità del messaggio depositato (cfr. Cass. VI, 06/02/2019, n. 3540).

D’altro canto, in quanto documento elettronico contenente la rappresentazione di fatti e dati giuridicamente rilevanti, pur se priva di firma la e-mail rientra tra le riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass. VI, 14/05/2018, n. 11606).

Discorso analogo può farsi in riferimento allo short message service o SMS: anche in questo caso si tratta di una riproduzione di fatti o comunque dati giuridicamente rilevanti che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., vengono ritenuti idonei dalla giurisprudenza a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, sempre che colui contro il quale è stato prodotto non ne contesti la conformità (cfr. Cass. II, 21/02/2019, n. 5141).

Ma cosa accade se la nostra controparte contesta la conformità delle e-mail o degli SMS da noi depositati in giudizio a sostegno delle nostre domande?
E’ sufficiente la mera contestazione dell’avversario ad escludere che alle e-mail e agli SMS possa essere riconosciuta alcuna valenza probatoria da parte del Giudice?

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§ 4. Le conseguenze della contestazione della conformità di e-mail e/o SMS secondo la sentenza n. 19155/2019 della Suprema Corte

Su tale fondamentale questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19155 del 17/07/2019.

Il caso sul quale era chiamata a decidere riguardava una controversia insorta tra genitori separati in tema di rimborso delle spese straordinarie affrontate per la prole. In sintesi: la madre chiedeva che le venissero rimborsate pro quota le spese di iscrizione del bimbo ad un asilo nido privato, mentre il padre negava il rimborso sul presupposto che non vi fosse stato alcun preventivo accordo circa l’iscrizione al nido in questione.
A comprova del raggiungimento di un accordo in merito, la madre aveva depositato degli SMS intercorsi tra i genitori. SMS contestati dal padre solo nell’ultima fase del giudizio ed in modo generico.

Bene: la Suprema Corte ha ritenuto di confermare le precedenti sentenze di merito (che avevano riconosciuto il diritto della madre al rimborso richiesto) ribadendo che

Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova

e precisando che

per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà

Cass. I, 17/07/2019, n. 19155

Evidenzia altresì la Suprema Corte, che mentre in caso di scrittura privata il disconoscimento è soggetto a precise forme e limiti (artt. 214 e 215 c.p.c.) ed ha l’effetto di precludere l’utilizzazione del documento disconosciuto a fini probatori in difetto di verificazione (art. 216 c.p.c.), in caso di e-mail e/o SMS il disconoscimento è a forma libera (anche se deve risultare chiaro, circostanziato ed esplicito) e non impedisce che il Giudice possa comunque accertare la conformità al vero di e-mail e/o SMS con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

In caso di e-mail e SMS, dunque, il disconoscimento non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’efficacia probatoria dei documenti elettronici. Spetterà al Giudice valutare la puntualità e chiarezza delle contestazioni mosse e, alla luce di tutto il materiale probatorio raccolto, giudicare circa la conformità al vero dei fatti rappresentati dalle riproduzioni elettroniche disconosciute.

Nel caso in cui, secondo il prudente apprezzamento del Giudice di merito, le e-mail e gli SMS risultino rappresentazioni fedeli di quanto accaduto, detti documenti potranno senz’altro essere utilizzati a fini probatori e su di essi potrà fondarsi la sentenza.

§ 5. Conclusioni in tema di rilievo probatorio di e-mail, SMS e WhatsApp

In base ai recenti orientamenti della Suprema Corte, dunque, possiamo senz’altro avvalerci delle e-mail e degli SMS (ricevuti ed inoltrati) per sostenere in giudizio le nostre istanze.

In caso di contestazione avversaria, dovremo avere cura di fornire ogni possibile ulteriore riscontro a supporto della conformità al vero dei documenti elettronici contestati, ma potremo comunque confidare in una loro giusta valutazione da parte del Giudicante.
In caso di contestazioni avversarie generiche, poi, potremo eccepirne l’inefficacia.

Per quanto riguarda, invece, le e-mail e gli SMS eventualmente prodotti dalle nostre controparti, dovremo avere cura di verificarne con tempestività la rispondenza al vero e, se necessario, procedere senza ritardo ad una puntuale, chiara e circostanziata contestazione del loro contenuto, della loro provenienza, della loro data ovvero di qualsiasi ulteriore elemento in contrasto con la realtà.
Dovremo inoltre fornire ogni elemento utile a comprovare la fondatezza delle nostre contestazioni.

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