Avv. Claudia Chiarini - Assegno Divorzile Stop in caso di Convivenza

Assegno Divorzile: Stop in caso di Convivenza

Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024

Cosa accade se l’ex coniuge trova un nuovo compagno di vita, ma non vuole rinunciare all’assegno divorzile?

L’art. 5 della Legge 898/1970 prevede espressamente che l’obbligo di versare l’assegno divorzile all’ex coniuge cessa nel momento in cui quest’ultimo passa a nuove nozze. Cosa accade, però, se l’ex coniuge (proprio al fine di non perdere il diritto all’assegno di divorzio) decide di non contrarre un nuovo matrimonio, ma si limita ad intraprendere una convivenza? Analizziamo insieme alcuni recenti interventi della Cassazione su questo specifico tema, per comprendere come tutelare il coniuge obbligato al versamento dell’assegno in simili ipotesi.


§ 1. Orientamento più risalente: la Convivenza non Preclude il Riconoscimento dell’Assegno Divorzile

La giurisprudenza dei primi anni del nuovo millennio tendeva ad escludere che l’instaurazione di una nuova convivenza potesse determinare la cessazione del diritto all’assegno divorzile. Secondo tale orientamento, l’assegno divorzile poteva, tutt’al più, essere “ridotto” oppure “sospeso” se si riusciva a dimostrare che, grazie alla convivenza, la situazione patrimoniale del beneficiario era migliorata.

“Il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno, ove si dia la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che essa – pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo – influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza”.

Cassazione civile sez. I, 10/11/2006, n. 24056

In ogni caso, poi, l’assegno divorzile tornava ad essere dovuto nella sua pienezza in caso di interruzione della convivenza (Cassazione civile sez. I, 11/08/2011, n. 17195).

§ 2. Orientamento più recente: con la Convivenza si perde il Diritto all’Assegno Divorzile

Di tutt’altro tenore appaiono le più recenti pronunce della Suprema Corte, con cui i giudici di legittimità affermano che la convivenza more uxorio fa cessare automaticamente e definitivamente il diritto all’assegno. E ciò a prescindere da ogni valutazione circa i risvolti economici della convivenza medesima, così come da ogni comparazione tra le condizioni economiche degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n. 5974).

Scegliendo di dare vita ad una nuova famiglia – a prescindere dalla formalizzazione del vincolo -, il titolare dell’assegno interrompe infatti ogni collegamento con la precedente unione. Con conseguente definitiva liberazione dell’ex coniuge dagli obblighi scaturenti dal matrimonio.
Né può ipotizzarsi – secondo dette pronunce – che il diritto all’assegno divorzile possa ritornare in vita nel caso in cui la convivenza si interrompa.

La instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui svolte la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per la assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo di ogni obbligo.

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n. 5606

§ 3. Il problema della dimostrazione giudiziale della Convivenza

E’ principio generale del nostro ordinamento quello secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (così dispone letteralmente l’art. 2697 c.c.).
Ciò implica che l’onere di dimostrare che l’ex coniuge ha dato vita ad una famiglia di fatto incombe su colui che richiede – in forza di tale circostanza – la cessazione del proprio obbligo di versare l’assegno divorzile.

La prova risulta senz’altro semplificata quando la residenza dell’ex coniuge e del nuovo partner coincidono. In tal caso, infatti, la coabitazione (dimostrata dalle risultanze anagrafiche) fa venir meno il diritto all’assegno “anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una affettuosa amicizia” (in questi termini si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 6009/2017, precisando che “non si può addossare all’ex coniuge tenuto a versare l’assegno l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l’ex e il suo nuovo partner“).

Ben più complessa è la questione nel caso in cui l’ex coniuge ed il nuovo partner abbiano deciso, come spesso accade, di mantenere residenze anagrafiche diverse. In questo caso, sarà onere di chi agisce dimostrare con ogni mezzo quale sia la reale situazione.
Potranno essere depositati a tal fine documenti e fotografie; si potrà chiedere l’interrogatorio formale dell’ex coniuge; si potranno sentire testimoni in grado di riferire circa l’esistenza e la natura del rapporto.

Dall’esame della giurisprudenza della Suprema Corte si evince peraltro che: “ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una convivenza more uxorio (intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale) i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno – quand’anche sfornito di valenza indiziaria – potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così, letteralmente, Cassazione civile sez. III, 13/04/2018 n. 9178).

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§ 4. La sentenza n. 22604 del 16/10/2020 della Corte di Cassazione

Sulla questione è intervenuta una recentissima sentenza della Suprema Corte, cui è stato dato ampio risalto anche dalla stampa: la n. 22604 del 16/10/2020.
Con tale sentenza, si ribadisce che – ai fini della cessazione del diritto all’assegno divorzile – la valutazione di stabilità e continuità della nuova relazione deve essere ancorata alle concrete modalità con cui essa si svolge (quali emergono dalle risultanze processuali). Non è dunque necessario che vi sia coincidenza delle residenze anagrafiche quando tutti gli altri indici inducono a ritenere che la relazione costituita dal beneficiario dell’assegno è assistita da sufficiente stabilità.

L’ex moglie non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. (Nella fattispecie la Cassazione ha bocciato per vizio di motivazione la sentenza di merito che ha mantenuto a carico dell’ex marito l’assegno divorzile, nonostante l’esistenza di un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la donna e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed effettiva convivenza. Per i giudici di merito tale relazione non poteva “per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri continuità e stabilità” necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto).

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n. 22604

§ 5. Conclusioni

Sono più che evidenti (sebbene per nulla condivisibili) le ragioni per cui il titolare di un assegno divorzile, pur convivendo di fatto con un nuovo partner, possa decidere di mantenere una diversa residenza. In questa ipotesi, l’ex coniuge potrà comunque agire perché venga dichiarata la cessazione di ogni suo obbligo di mantenimento, dimostrando l’instaurazione di una convivenza.

Sarà a tal fine necessario che egli fornisca al Giudice ogni possibile prova dell’esistenza di una lunga e stabile relazione. Sarà altresì utile che dimostri che la coppia si presenta all’esterno come una vera e propria famiglia (ad es. in occasione di festività, matrimoni, funerali…) e che persegue progetti comuni di vita (sia a livello personale – ad esempio in ambito lavorativo – che in relazione alla eventuale prole).

La durata del rapporto, le sue concrete caratteristiche, il carattere pubblico della relazione, la coabitazione per periodi più o meno prolungati e la comunanza dei progetti di vita, possono dunque testimoniare la costituzione di una famiglia di fatto, ancor più ed a prescindere dalle risultanze anagrafiche.

SCARICA QUI LA SENTENZA DI
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n. 22604