Procedure di tutela, modalità di assistenza e strumenti utilizzati nell’attività professionale.
Questa pagina raccoglie le informazioni generali sull’assistenza prestata da CHIARINI | Studio Legale, sulle principali procedure per risolvere le controversie e sull’utilizzo di strumenti informatici e di intelligenza artificiale.
Le informazioni riguardano attività e situazioni differenti: la loro applicabilità viene valutata in relazione al singolo incarico. L’Avvocato illustra al cliente le possibilità concretamente disponibili, gli aspetti rilevanti della questione e le scelte da compiere.
Oggetto dell’incarico, attività comprese, compensi e condizioni specifiche sono definiti separatamente nel conferimento d’incarico e negli eventuali accordi successivi.
1. Come si svolge l’assistenza professionale
L’assistenza può comprendere l’esame preliminare di una questione, la consulenza, le trattative, la partecipazione a procedure di composizione delle controversie e la rappresentanza in giudizio.
Sulla base delle informazioni e dei documenti disponibili, l’Avvocato illustra la natura e la complessità dell’attività, le possibili soluzioni, i principali rischi e i tempi ragionevolmente prevedibili. Le valutazioni possono essere aggiornate quando emergono nuovi elementi, cambiano le circostanze o intervengono sviluppi normativi o giurisprudenziali.
L’attività professionale viene svolta con diligenza e indipendenza di giudizio. Non può essere garantito un determinato risultato: l’esito dipende anche dalle prove disponibili, dalle valutazioni dei soggetti coinvolti, dalle decisioni dell’Autorità competente e dalla possibilità concreta di ottenere l’adempimento della controparte.
Il cliente contribuisce alla corretta gestione della pratica fornendo informazioni complete e veritiere, trasmettendo i documenti pertinenti e segnalando tempestivamente nuovi fatti, comunicazioni ricevute e scadenze di cui sia a conoscenza.
L’avvio di una controversia, la conclusione di un accordo e gli altri atti che richiedono una decisione o un’autorizzazione del cliente vengono affrontati nell’ambito del rapporto professionale. La lettura di questa pagina non costituisce autorizzazione preventiva a compierli.
2. Mediazione civile e commerciale
Che cos’è e quando può essere utilizzata
La mediazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è una procedura nella quale un soggetto terzo e imparziale aiuta le parti a cercare un accordo. Il mediatore non pronuncia una sentenza e non impone una soluzione.
È possibile ricorrere volontariamente alla mediazione per controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili. In determinate materie, il tentativo di mediazione costituisce invece una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: deve quindi essere esperito per poter proseguire il giudizio, secondo le regole applicabili.
Quando il tentativo è obbligatorio
L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria per le controversie in materia di:
- condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Restano ferme le esclusioni e le regole particolari previste dalla legge, nonché la possibilità di utilizzare, nelle materie e nei limiti consentiti, le procedure alternative previste dalle discipline di settore. Per la responsabilità sanitaria vale quanto illustrato nella sezione 4.
La mediazione può inoltre essere disposta dal Giudice nel corso di una causa oppure essere prevista da una clausola contrattuale o statutaria, con gli effetti stabiliti dalla legge.
Lo svolgimento della mediazione non impedisce di richiedere provvedimenti urgenti o cautelari, né di trascrivere la domanda giudiziale.
Partecipazione ed effetti
Nei casi di mediazione obbligatoria e di mediazione demandata dal Giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. È prevista la partecipazione personale, salve le possibilità di rappresentanza ammesse dalla legge.
L’obbligo di tentare la mediazione non comporta l’obbligo di raggiungere un accordo. Tuttavia, la mancata partecipazione senza giustificato motivo può determinare conseguenze processuali ed economiche. Anche il rifiuto di una proposta del mediatore può incidere sulle spese del successivo giudizio nei casi previsti dalla legge.
Il procedimento è soggetto a specifiche regole di riservatezza. L’accordo raggiunto, quando ricorrono i requisiti di legge, può costituire titolo esecutivo.
Costi e benefici fiscali
La mediazione può comportare indennità e spese dovute all’organismo, compensi per l’assistenza legale ed eventuali costi per esperti. Il loro ammontare dipende dal valore della controversia, dall’organismo prescelto e dall’andamento della procedura.
La legge prevede i seguenti benefici fiscali:
- Esenzione dall’imposta di bollo e dalle altre spese, tasse o diritti di qualsiasi specie e natura per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 28/2010. Questa esenzione non elimina i compensi professionali e le indennità dell’organismo.
- Esenzione dall’imposta di registro per il verbale e l’accordo di conciliazione entro il limite di valore di 100.000 euro; oltre tale importo, l’imposta è dovuta sulla parte eccedente.
- In caso di accordo, credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo, fino a 600 euro.
- Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, credito d’imposta anche per il compenso corrisposto al proprio avvocato, nei limiti dei parametri forensi. I crediti per indennità e compenso legale sono soggetti al limite complessivo di 600 euro per procedura, oltre ai limiti annuali di 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione, i crediti sono ridotti della metà.
- Se l’accordo determina l’estinzione di un giudizio, ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte, fino a 518 euro.
Il riconoscimento dei crediti non è automatico: richiede il rispetto delle condizioni, delle modalità di domanda, dei termini e dei limiti previsti dalla normativa.
3. Negoziazione assistita e trattative
Che cos’è la negoziazione assistita
La negoziazione assistita, disciplinata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge n. 162/2014, è una procedura nella quale le parti si impegnano a cooperare con lealtà e buona fede per risolvere una controversia con l’assistenza degli avvocati.
A differenza della mediazione, non prevede necessariamente l’intervento di un terzo imparziale. La procedura si fonda su una convenzione scritta che ne definisce oggetto e durata.
Può essere utilizzata volontariamente nei casi consentiti dalla legge. Specifiche disposizioni ne regolano l’impiego in materia familiare e di lavoro.
Quando è obbligatoria
Salve le esclusioni previste dalla legge, la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per:
- le azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro, fuori dai casi soggetti a mediazione obbligatoria.
L’obbligo non si applica alle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Sono inoltre previste esclusioni, tra le quali i procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, i procedimenti di opposizione o incidentali relativi all’esecuzione forzata, quelli in camera di consiglio e l’azione civile esercitata nel processo penale. L’obbligo non opera nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Svolgimento ed effetti
La procedura prende normalmente avvio con un invito rivolto alla controparte. Il rifiuto o la mancata risposta entro trenta giorni possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese e delle altre conseguenze previste dalla legge.
Le parti rimangono libere di accettare o rifiutare le proposte di accordo. La negoziazione è soggetta a specifici obblighi di riservatezza; l’accordo sottoscritto e certificato nelle forme previste dalla legge può costituire titolo esecutivo.
La procedura comporta compensi professionali ed eventuali ulteriori spese. In caso di successo, è previsto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto agli avvocati, fino a 250 euro, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla normativa.
Trattative dirette
Quando opportuno, è possibile cercare una soluzione anche attraverso trattative dirette tra le parti, i rispettivi legali o gli assicuratori.
Le trattative informali non sostituiscono automaticamente la mediazione o la negoziazione assistita quando la legge richiede una specifica procedura.
4. Responsabilità sanitaria: accertamento tecnico preventivo e mediazione
Nelle controversie relative al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, prevede un passaggio preliminare rispetto al giudizio di merito.
La condizione di procedibilità può essere soddisfatta, alternativamente, mediante:
- il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., comunemente indicato come ATP;
- il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010.
Non è quindi necessario esperire entrambe le procedure. Per queste controversie non opera l’obbligo di negoziazione assistita previsto dall’art. 3 del d.l. n. 132/2014.
Valutazione preliminare e consulenti
L’esame di una possibile responsabilità sanitaria richiede generalmente la raccolta della documentazione clinica e il contributo di un medico legale e di specialisti nella disciplina interessata.
Un esito clinico sfavorevole non dimostra, da solo, una responsabilità. Occorre valutare la condotta sanitaria, il danno e il collegamento causale tra la condotta e le conseguenze lamentate.
Le consulenze di parte aiutano a comprendere la sostenibilità della richiesta e le questioni tecniche da affrontare. Le loro conclusioni non vincolano i consulenti nominati dal giudice né il giudice stesso.
Come funziona l’ATP
Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il giudice nomina i consulenti incaricati degli accertamenti tecnici e del tentativo di conciliazione. Le parti possono partecipare alle operazioni con propri consulenti.
Il procedimento serve a chiarire gli aspetti tecnici della controversia e a favorire un accordo. Non si conclude, di per sé, con una sentenza di condanna al risarcimento.
Se l’accordo non viene raggiunto, può essere necessario instaurare il successivo giudizio di merito. La legge stabilisce termini specifici per il procedimento e per la conservazione degli effetti della domanda, che devono essere valutati e gestiti in relazione alla singola pratica.
Sono previste regole particolari sulla partecipazione delle parti e delle imprese di assicurazione, nonché conseguenze in caso di mancata partecipazione.
Scelta della procedura e costi
L’Avvocato illustra le ragioni per preferire l’ATP o la mediazione considerando la documentazione disponibile, le esigenze di accertamento, le posizioni delle controparti, i tempi e i costi prevedibili.
Oltre ai compensi legali, possono essere necessari anticipi per il contributo unificato, le consulenze di parte e i consulenti nominati dal giudice. L’eventuale recupero di tali somme dipende dall’accordo raggiunto o dai provvedimenti giudiziali e dalla loro concreta esecuzione.
5. Compensi, spese e rischi economici
Il compenso dell’Avvocato e le condizioni economiche dell’assistenza vengono concordati separatamente. Il cliente riceve per iscritto le informazioni sul costo prevedibile della prestazione, distinguendo compensi, oneri e spese.
Ai compensi professionali si aggiungono, di regola, gli oneri e le spese connessi all’incarico, che comprendono, secondo il regime fiscale applicabile e le attività svolte:
- rimborso delle spese generali (15%), contributo previdenziale (4%) e IVA (22%);
- contributo unificato, diritti, notifiche e altre spese documentate;
- compensi di medici legali, specialisti, consulenti tecnici, traduttori o altri professionisti;
- indennità e spese delle procedure di mediazione;
- costi delle eventuali fasi di impugnazione o esecuzione.
Il preventivo si basa sulle attività e sulle circostanze prevedibili al momento della sua formulazione. L’eventuale necessità di attività ulteriori o di variazioni rilevanti viene comunicata al cliente.
In caso di esito sfavorevole di un giudizio, il cliente può essere condannato a rimborsare le spese della controparte, oltre a sostenere i propri costi. Nei casi previsti dalla legge possono essere applicate ulteriori conseguenze economiche per responsabilità processuale.
Anche in caso di esito favorevole, le somme liquidate dal giudice possono non coprire integralmente quanto dovuto ai propri professionisti. Il recupero effettivo dipende inoltre dalla solvibilità della controparte e può richiedere ulteriori attività.
6. Coperture assicurative
Gli estremi della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale e il relativo massimale sono riportati in apposita sezione in calce al presente sito web. Eventuali successive variazioni rilevanti vengono comunicate al cliente.
Se il cliente dispone di una polizza di tutela legale o di altra copertura potenzialmente pertinente, è utile segnalarlo tempestivamente e mettere a disposizione le condizioni contrattuali.
L’operatività della copertura, le spese rimborsabili, gli eventuali limiti e gli adempimenti richiesti dipendono dal contratto assicurativo. La presenza di una polizza non comporta automaticamente che ogni costo dell’assistenza sia a carico dell’assicuratore.
7. Utilizzo di strumenti informatici e di intelligenza artificiale
Finalità e ambiti di utilizzo
Lo Studio può utilizzare strumenti informatici e sistemi di intelligenza artificiale per attività strumentali e di supporto all’assistenza professionale, sia nella valutazione iniziale sia durante la gestione dell’incarico.
In relazione alle esigenze della pratica, tali strumenti possono comprendere sistemi per:
- acquisire, riconoscere, organizzare e ricercare il contenuto dei documenti;
- classificare informazioni e ricostruire cronologie, collegamenti e confronti documentali;
- supportare ricerche normative, giurisprudenziali e tecnico-scientifiche;
- predisporre sintesi, schemi, traduzioni e bozze di testi;
- assistere nell’elaborazione di dati, prospetti e calcoli;
- agevolare attività organizzative e di gestione della pratica.
Possono essere impiegati sistemi di intelligenza artificiale generativa, capaci di produrre testi o altri contenuti a partire dalle istruzioni e dalle informazioni ricevute, nonché sistemi di intelligenza artificiale agentica, capaci di organizzare ed eseguire sequenze di attività, anche interagendo con documenti, strumenti informatici e applicazioni, sulla base di obiettivi e istruzioni definiti dal professionista.
L’operatività di questi sistemi è circoscritta alle attività di supporto affidate e alle autorizzazioni attribuite, con supervisione e controlli commisurati alla natura delle operazioni. Restano riservate al professionista le valutazioni giuridiche e le decisioni relative all’incarico, ferme le scelte e le autorizzazioni di competenza del cliente.
Gli strumenti utilizzati possono cambiare nel tempo in funzione delle attività da svolgere e dell’evoluzione tecnologica.
Controllo umano e responsabilità professionale
L’impiego dell’intelligenza artificiale avviene nel rispetto dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, mantenendo prevalente il lavoro intellettuale del professionista.
I sistemi possono produrre informazioni inesatte, incomplete, non aggiornate o prive di riscontro, anche quando formulate in modo apparentemente convincente. I risultati utilizzati nell’attività professionale sono quindi sottoposti a valutazione e verifica umana, comprese, quando pertinenti, le fonti e i riferimenti richiamati.
La valutazione giuridica, la definizione della strategia, le indicazioni rivolte al cliente e la responsabilità dell’attività rimangono in capo all’Avvocato. Gli strumenti non sostituiscono il suo giudizio né quello degli eventuali consulenti tecnici.
Riservatezza e dati personali
La selezione e l’impiego degli strumenti devono rispettare il segreto professionale, gli obblighi di riservatezza e la normativa sulla protezione dei dati personali.
L’utilizzo di dati e documenti della pratica è limitato a quanto pertinente e necessario per l’attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche del servizio, delle condizioni contrattuali e delle misure di protezione applicabili.
Le informazioni sul trattamento dei dati, sui destinatari, sugli eventuali trasferimenti e sui diritti degli interessati sono contenute nella Privacy policy.
Il cliente può chiedere chiarimenti sui sistemi impiegati, sulle loro funzioni e sulle modalità di utilizzo nella propria pratica. Quando necessarie in relazione al concreto impiego, lo Studio fornisce informazioni integrative anche senza una specifica richiesta del cliente.
Questa sezione ha funzione informativa: la sua presa visione non costituisce un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo dei dati e dei documenti della pratica. Restano fermi i presupposti di liceità previsti dalla normativa e gli eventuali consensi o autorizzazioni specificamente necessari.
8. Comunicazioni, documenti e riservatezza
Le modalità di comunicazione vengono individuate nell’ambito del rapporto professionale, considerando le esigenze della pratica e la riservatezza delle informazioni.
Il cliente è invitato a mantenere aggiornati i propri recapiti, a consultare le comunicazioni ricevute e a trasmettere tempestivamente gli elementi richiesti. Per documentazione particolarmente delicata o voluminosa, lo Studio indica le modalità di trasmissione appropriate.
L’Avvocato tiene informato il cliente sugli sviluppi rilevanti dell’incarico e, su richiesta, fornisce chiarimenti sull’attività svolta e copia degli atti e dei documenti che lo riguardano, nel rispetto degli obblighi di legge e deontologici.
La gestione dell’incarico può coinvolgere collaboratori, altri avvocati e consulenti, secondo le rispettive competenze e responsabilità. Il cliente viene informato del coinvolgimento di professionisti quando rilevante per l’esecuzione dell’incarico.
Le informazioni apprese nel corso dell’assistenza legale sono soggette al segreto professionale e agli obblighi di riservatezza. La pubblicazione di questa informativa e la sua presa visione non autorizzano l’utilizzo della vicenda del cliente per finalità divulgative o promozionali.
Per gli incarichi soggetti alla disciplina antiriciclaggio, possono essere necessari l’identificazione del cliente, la verifica del titolare effettivo e ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
9. Incarichi a distanza e diritto di recesso
Gli incarichi conferiti da persone fisiche per esigenze personali possono beneficiare delle tutele del Codice del consumo quando vengono conclusi nell’ambito di un sistema organizzato di assistenza a distanza oppure fuori dai locali dello Studio, nei casi previsti dalla legge.
Quando questa disciplina si applica, il cliente può recedere dall’incarico senza dover fornire una motivazione, di regola entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto. Prima del conferimento, lo Studio fornisce le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto e il relativo modulo. Il recesso può essere comunicato anche con un’altra dichiarazione esplicita.
Non è necessario attendere quattordici giorni per iniziare l’assistenza. Il cliente può chiedere espressamente che l’attività inizi prima della scadenza del termine. Se successivamente esercita il recesso, è tenuto, quando ricorrono le condizioni di legge, a pagare un importo proporzionato alle prestazioni già eseguite.
Il diritto di recesso viene meno dopo la completa esecuzione della prestazione soltanto se il cliente ha previamente acconsentito all’avvio dell’attività e riconosciuto che, una volta completata, avrebbe perso tale diritto. Il semplice inizio dell’assistenza non è sufficiente.
L’applicabilità di queste regole dipende dalle modalità effettive di conferimento: il solo utilizzo di email o della firma elettronica non rende automaticamente l’incarico un contratto a distanza.
Resta inteso che il diritto di ripensamento previsto dal Codice del consumo è distinto dalla facoltà del cliente di revocare l’incarico professionale anche successivamente, ferme le spese e i compensi dovuti per l’attività svolta.
10. Chiarimenti, aggiornamenti e versioni
Per chiarimenti su queste informazioni è possibile rivolgersi all’Avvocato incaricato oppure scrivere a info@chiarini.com.
Il cliente può chiedere spiegazioni prima del conferimento e durante lo svolgimento dell’incarico, in particolare sulle procedure applicabili, sui rischi, sui costi e sugli strumenti utilizzati.
La pagina è identificata da un numero di versione e da una data. In caso di aggiornamento, le versioni precedenti vengono conservate e rese disponibili su richiesta, così da poter individuare il testo richiamato o trasmesso nell’ambito di ciascun incarico.
Gli aggiornamenti della pagina non modificano, da soli, le condizioni dell’incarico già concordate con il cliente.
Versione 1.1 | 22 settembre 2026
