Il Garante per il Diritto alla Salute

Il Garante per il Diritto alla Salute

Ultimo Aggiornamento 30 Settembre 2026

Tra centauri, chimere e ippogrifi, anche il Garante per il Diritto alla Salute ha rischiato a lungo di trovare posto nel repertorio delle creature leggendarie. Previsto dall’art. 2 della legge Gelli-Bianco, questo strumento di tutela ha avuto un’attuazione disomogenea, affidata alle scelte delle singole Regioni e Province autonome.

Nel frattempo, tuttavia, il quadro è cambiato. Alcune Regioni hanno attribuito espressamente la funzione al Difensore civico; altre hanno istituito organismi dedicati; in diversi territori, inoltre, la difesa civica si occupava di sanità già prima della riforma del 2017.

Il Garante per il Diritto alla Salute è un interlocutore al quale il cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare disfunzioni dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. La sua concreta utilità dipende, però, dai poteri, dalle risorse e dall’organizzazione dell’ufficio competente.

Cos’è, dunque, il Garante? Quando può essere utile una segnalazione? E a chi ci si può rivolgere nella propria Regione? Proviamo a rispondere, distinguendo le promesse della legge dagli strumenti effettivamente disponibili.

§ 1. L’istituzione del Garante per il Diritto alla Salute

L’art. 2 della legge Gelli, almeno nella sua rubrica, sembra attribuire la funzione di Garante per il Diritto alla Salute al Difensore civico regionale o provinciale. Leggendo il testo della disposizione, tuttavia, si scopre che l’attribuzione non è automatica.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono affidare questa funzione all’ufficio del Difensore civico, disciplinandone l’organizzazione e il supporto tecnico. Si tratta, dunque, di una facoltà rimessa alle scelte territoriali. Art. 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

È bene sottolineare due aspetti:

  1. La legge nazionale non ha reso operativo un Garante della salute identico in tutta Italia. Occorre verificare la disciplina della singola Regione o Provincia autonoma, insieme agli atti necessari a far funzionare l’ufficio.
  2. Attribuire una funzione non significa assicurarle efficacia. Personale, competenze tecniche, accesso alle informazioni e capacità di ottenere risposte dalle amministrazioni incidono assai più della denominazione attribuita all’organismo.

D’altra parte, in diversi territori il Difensore civico possiede già competenze sulle disfunzioni delle aziende sanitarie. Per il cittadino, quindi, la domanda utile è anche questa: quali interventi può concretamente chiedere all’ufficio esistente?

§ 2. I compiti del Difensore civico in funzione di Garante per il Diritto alla Salute

La legge Gelli ha dunque individuato nel Difensore civico regionale il possibile titolare della funzione di Garante per il Diritto alla Salute, lasciando alle Regioni la scelta di conferirgliela. Si tratta di una figura di derivazione scandinava, ispirata al cosiddetto Ombudsman svedese, chiamata a intervenire nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione per contrastare ritardi, irregolarità e disfunzioni. Il legislatore ha insomma pensato di affidare la tutela della salute a un organismo già esistente, confidando che alla nuova qualifica potesse corrispondere una maggiore capacità di incidere.

Non parliamo, tuttavia, di un’autorità dai poteri irresistibili: il rischio che la difesa civica si trasformi in un elegante ufficio di inoltro delle lamentele non si scongiura aggiungendo la parola “Garante” in una targa sulla porta. L’efficacia dell’intervento dipende dai poteri concretamente attribuiti e dalle risorse disponibili: acquisire documenti, chiedere chiarimenti e sollecitare i responsabili può essere utile, ma ottenere una risposta dall’amministrazione non significa ancora ottenere la soluzione del problema. È su questo passaggio, assai meno solenne delle dichiarazioni di principio, che si misura l’utilità del Garante per il cittadino.

Le discipline territoriali possono prevedere richieste di chiarimenti, accesso agli atti, convocazione dei responsabili, raccomandazioni e segnalazioni agli organi competenti. In alcuni casi sono contemplati anche accessi alle strutture: lo prevede, ad esempio, la disciplina della Basilicata.

Il Garante, comunque, non è un giudice e non può pronunciare una condanna al risarcimento dei danni. La sua attività può contribuire a chiarire una vicenda o a superare un disservizio; l’accertamento di una responsabilità sanitaria e la tutela risarcitoria richiedono strumenti ulteriori.

§ 2.1 Chi può rivolgersi al Garante per la Salute?

La legge Gelli consente a ciascun destinatario di prestazioni sanitarie di rivolgersi al Garante, direttamente o attraverso un delegato.

Occorre però verificare quali soggetti rientrino nella competenza dell’ufficio territoriale: aziende sanitarie pubbliche, strutture private accreditate e altri erogatori non sono assoggettati ovunque alla medesima disciplina.

§ 2.2 Come ci si può rivolgere al Garante per la Salute?

La segnalazione può essere presentata personalmente oppure mediante un delegato, ad esempio un familiare o un professionista incaricato. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria.

È utile indicare con chiarezza:

  • la struttura o il servizio interessato;
  • i fatti e le date rilevanti;
  • il problema che si chiede di risolvere;
  • le richieste già presentate e le eventuali risposte ricevute;
  • i documenti necessari a comprendere la vicenda.

Moduli, recapiti e modalità di trasmissione vanno cercati sul sito istituzionale dell’ufficio competente. Alcune discipline richiedono che il cittadino abbia già tentato di ottenere una risposta dall’amministrazione interessata.

§ 2.3 Perché ci si rivolge al Garante per la Salute?

Le segnalazioni riguardano disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria: difficoltà nell’accesso alle prestazioni, ritardi, problemi amministrativi, ostacoli nell’ottenere documenti o chiarimenti, carenze nella presa in carico.

L’intervento può essere utile anche quando il problema non ha ancora prodotto un danno risarcibile. La tutela del diritto alla salute comprende, anzitutto, la possibilità di ottenere assistenza quando serve.

§ 2.4 Quando ci si deve rivolgere al Garante per la Salute?

La segnalazione può riguardare una prestazione già eseguita, un’assistenza ancora in corso oppure una prestazione che il cittadino non riesce a ottenere.

Non occorre, dunque, attendere che le cure siano terminate. Bisogna invece verificare le condizioni previste dall’ufficio territoriale, compresi gli eventuali rapporti con reclami già presentati o procedimenti pendenti.

§ 2.5 Quanto costa rivolgersi al Garante per la Salute?

L’intervento del Garante è gratuito. L’eventuale compenso di un professionista scelto per essere assistiti resta distinto dall’attività dell’ufficio pubblico.

§ 2.6 Il Garante può aiutare a ottenere un risarcimento?

Può contribuire a far emergere informazioni e criticità, nei limiti delle proprie competenze. La segnalazione, tuttavia, non sostituisce una richiesta risarcitoria né gli adempimenti necessari per far valere la responsabilità della struttura o del sanitario.

Se dalla vicenda emerge un possibile danno da cure inappropriate, occorre ricostruire i fatti clinici e valutare il rapporto tra le condotte contestate e le conseguenze subite.

Vuoi segnalare un disservizio sanitario o comprendere come tutelarti?

Puoi rivolgerti gratuitamente al Garante o al Difensore civico competente. Se la vicenda è complessa, oppure ritieni di avere subito un danno, raccontaci quanto accaduto: potremo valutare quale percorso di tutela approfondire e quali documenti siano necessari per esaminare il caso.

§ 3. Lo stato di attuazione del Garante per la Salute nelle Regioni e nelle Province autonome

La legge Gelli ha lasciato alle Regioni e alle Province autonome la scelta di attribuire al Difensore civico la funzione di Garante per il Diritto alla Salute. Ne è derivato un quadro tutt’altro che uniforme: stesso diritto da tutelare, strumenti diversi a seconda del territorio.

In alcune Regioni la funzione è stata espressamente conferita; altrove la tutela sanitaria viene esercitata attraverso le competenze generali della difesa civica. Esistono inoltre organismi dedicati, istituiti prima della riforma del 2017.

Per il cittadino, quindi, conta conoscere sia il nome dell’ufficio al quale rivolgersi, sia ciò che può concretamente chiedergli. Vediamo la situazione Regione per Regione.

§ 3.1 Regione Abruzzo

In Abruzzo il riferimento per le disfunzioni sanitarie è il Difensore civico regionale, che può intervenire nell’ambito delle proprie competenze e dei percorsi di pubblica tutela.

La disciplina applicabile alla difesa civica abruzzese contempla strumenti di tutela degli utenti del servizio sanitario. Il cittadino può quindi rivolgersi all’ufficio per i reclami di sua competenza, tenendo conto dei passaggi già previsti presso l’azienda sanitaria interessata.

§ 3.2 Regione Basilicata

La Basilicata ha disciplinato espressamente la funzione con la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 13, nell’ambito di un organismo che riunisce la tutela delle vittime di reato, delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale, della salute e degli anziani.

L’art. 21 della legge regionale consente al cittadino di presentare gratuitamente una segnalazione. Il Garante può acquisire documenti, sollecitare l’amministrazione a intervenire e compiere accessi presso le strutture sanitarie, anche con la collaborazione del servizio ispettivo regionale.

§ 3.3 Regione Calabria

La Calabria aveva anticipato il legislatore nazionale: già la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 aveva istituito un Garante della salute, quasi nove anni prima della legge Gelli.

La tutela si fonda quindi su una disciplina regionale autonoma. Per le informazioni sull’ufficio e sulle modalità di interlocuzione, il riferimento è la sezione del Consiglio regionale dedicata al Garante della salute.

§ 3.4 Regione Campania

La Campania ha attribuito al Difensore civico il ruolo di Garante per il Diritto alla Salute con la legge regionale 11 aprile 2018, n. 16.

Il Difensore civico della Campania può intervenire sulle disfunzioni dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, acquisendo documenti, chiedendo chiarimenti e sollecitando soluzioni presso le amministrazioni interessate. Il servizio è gratuito; l’intervento resta soggetto alle condizioni di ammissibilità previste per l’ufficio.

§ 3.5 Regione Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il cittadino può rivolgersi al Difensore civico regionale anche per le disfunzioni amministrative in ambito sanitario.

La tutela si esercita attraverso le competenze della difesa civica, che comprendono gli interventi nei confronti degli enti e dei servizi soggetti al suo controllo. Per i reclami sanitari, dunque, esiste un interlocutore anche senza una distinta figura denominata “Garante della salute”.

§ 3.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia ha affidato al Difensore civico la funzione di Garante per il Diritto alla Salute con l’art. 106 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, modificando la disciplina del 2014.

Il Garante della salute del Friuli-Venezia Giulia esamina le segnalazioni sulle disfunzioni sanitarie e sociosanitarie. Quando le ritiene fondate, interessa gli organismi competenti per ottenere una risposta e promuovere la tutela del diritto leso.

§ 3.7 Regione Lazio

Nel Lazio la tutela attraverso il Difensore civico regionale trova il proprio riferimento nella legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17.

Il cittadino può rivolgersi all’ufficio per ritardi, omissioni e irregolarità delle amministrazioni comprese nel suo ambito di intervento, anche in materia sanitaria. L’ufficio può chiedere documenti e chiarimenti e intervenire presso i responsabili, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

§ 3.8 Regione Liguria

La Liguria ha attribuito al Difensore civico la funzione di Garante per il Diritto alla Salute con l’art. 37 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, intervenendo sulla legge regionale n. 17 del 1986.

Per segnalare una disfunzione sanitaria o sociosanitaria ci si può rivolgere al Difensore civico e Garante per il diritto alla salute della Liguria, utilizzando i recapiti dell’ufficio e allegando la documentazione utile a comprendere il problema.

§ 3.9 Regione Lombardia

In Lombardia il Difensore regionale esercita anche la funzione di Garante della salute, disciplinata dall’art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18, come successivamente modificato.

La disciplina aggiornata nel 2024 prevede interventi sulle segnalazioni fondate, anche nei rapporti con gli uffici di pubblica tutela e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, per tutelare l’accesso alle cure e l’effettività dei diritti dei pazienti.

§ 3.10 Regione Marche

Nelle Marche il Garante regionale dei diritti della persona esercita anche le funzioni di Difensore civico.

L’art. 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 comprende espressamente gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale nel suo ambito di intervento. Il cittadino può quindi segnalare ritardi, omissioni e irregolarità dopo avere compiuto ragionevoli tentativi per risolvere il problema con l’amministrazione interessata.

La tutela sanitaria riguarda la generalità degli utenti, oltre alle specifiche competenze dell’organismo a favore di minori e persone detenute.

§ 3.11 Regione Molise

In Molise il riferimento è il Garante regionale dei diritti della persona, istituito dalla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17, al quale sono affidate anche funzioni di difesa civica.

Il cittadino può sottoporre all’ufficio una segnalazione relativa a una disfunzione sanitaria, la cui trattazione dipenderà dall’ambito di competenza dell’organismo. I recapiti sono disponibili nella pagina istituzionale del Garante del Molise.

§ 3.12 Regione Piemonte

Il Piemonte ha attribuito al Difensore civico la funzione di Garante per il Diritto alla Salute con l’art. 153 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, modificando la legge regionale n. 50 del 1981.

La disciplina successivamente aggiornata comprende la tutela dell’accesso e della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari regionali, anche con riferimento ai soggetti privati convenzionati, nei limiti delle competenze attribuite all’ufficio.

§ 3.13 Regione Puglia

La Puglia ha previsto un Garante regionale per il diritto alla salute nell’ambito dell’Ufficio della difesa civica, con l’art. 187 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42.

Nel 2025 è stato avviato il procedimento per la designazione dei Garanti. L’effettivo insediamento del Garante della salute non risulta confermato dalle informazioni istituzionali disponibili alla data di aggiornamento di questo articolo.

Chi intende presentare una segnalazione deve quindi chiedere al Consiglio regionale conferma dell’operatività dell’ufficio e delle modalità di accesso al servizio.

§ 3.14 Regione Sardegna

In Sardegna il Difensore civico regionale si occupa anche di disfunzioni in ambito sanitario, attraverso le proprie competenze di tutela nei rapporti con l’amministrazione.

Le relazioni sull’attività dell’ufficio documentano questo settore di intervento. Il cittadino può quindi rivolgersi alla difesa civica per i reclami sanitari di sua competenza, rispettando i passaggi preliminari richiesti nei confronti dell’amministrazione interessata.

§ 3.15 Regione Sicilia

In Sicilia non risulta attivo, alla data di aggiornamento di questo articolo, un Garante generale per il diritto alla salute previsto dalla legge Gelli.

Per segnalare un disservizio sanitario il primo riferimento è l’Ufficio relazioni con il pubblico della struttura o dell’azienda sanitaria interessata. Per individuare gli uffici regionali competenti sono disponibili anche i recapiti URP della Regione Siciliana.

Gli organismi che tutelano specifiche categorie di persone, come i detenuti, possono occuparsi anche di salute, ma entro il proprio ambito di competenza.

§ 3.16 Regione Toscana

In Toscana il Difensore civico regionale svolge attività di tutela anche in materia sanitaria, sulla base della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19.

Il cittadino può rivolgersi all’ufficio per reclami e disfunzioni che rientrano nelle sue competenze. La difesa civica toscana offre quindi un percorso di tutela regionale che si affianca agli strumenti di reclamo e alle commissioni conciliative presenti nelle aziende sanitarie.

§ 3.17 Regione Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento

Nella Provincia autonoma di Trento il Difensore civico interviene anche nei rapporti tra cittadini e Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.

La sua attività comprende l’esame di ritardi, irregolarità e difficoltà di accesso alle prestazioni. La documentazione della difesa civica trentina illustra anche interventi su problemi relativi alle liste d’attesa e ai rapporti con il servizio sanitario provinciale.

§ 3.18 Regione Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Bolzano

Nella Provincia autonoma di Bolzano la Difesa civica offre tutela anche ai pazienti, attraverso l’esame dei reclami in materia sanitaria e attività di consulenza e mediazione.

Chi incontra difficoltà nei rapporti con il servizio sanitario può rivolgersi all’ufficio per le questioni comprese nelle sue competenze istituzionali. La tutela del paziente fa quindi parte delle funzioni della difesa civica provinciale.

§ 3.19 Regione Umbria

In Umbria il Difensore civico regionale interviene anche sulle disfunzioni sanitarie, comprese le difficoltà di accesso alle prestazioni e i problemi delle liste d’attesa.

Il cittadino può sottoporre all’ufficio le questioni che rientrano nella sua competenza. La sanità costituisce un settore effettivo della sua attività, come conferma il resoconto istituzionale del settembre 2026.

§ 3.20 Regione Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta il Difensore civico può intervenire anche nei confronti dell’Azienda USL, espressamente compresa nel suo ambito di competenza dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17.

Per ritardi, omissioni e altre disfunzioni amministrative in materia sanitaria il cittadino dispone quindi di un interlocutore regionale, al quale può chiedere un intervento secondo le modalità previste dalla disciplina della difesa civica.

§ 3.21 Regione Veneto

In Veneto il Garante regionale dei diritti della persona, istituito dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, esercita anche le funzioni di Difensore civico.

Attraverso queste competenze può occuparsi di disfunzioni amministrative in ambito sanitario. La tutela riguarda anche la generalità degli utenti del servizio sanitario, oltre alle funzioni specificamente dedicate ai minori e alle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Il panorama resta, dunque, assai frammentato, e già la necessità di una ricognizione così articolata dice qualcosa sulla semplicità del sistema. Chi cerca tutela deve orientarsi tra denominazioni, competenze e percorsi territoriali diversi.

L’utilità del Garante si misura nella capacità di ottenere risposte e contribuire alla soluzione dei problemi. Per chi attende una visita, un documento o una presa in carico, il prestigio del titolo conta assai meno dell’efficacia dell’intervento.

Ricognizione aggiornata al 30 settembre 2026 sulla base delle fonti normative e istituzionali consultate. Per segnalare ulteriori aggiornamenti documentati, puoi utilizzare la pagina Contatti.

Per approfondire il dibattito all’epoca della prima pubblicazione:

Ascolta l’intervista all’Avv. Gabriele Chiarini su Radio Cusano
a proposito del “Garante per il Diritto alla Salute”
Leggi l’intervista di “Pianeta Salute” all’Avv. Gabriele Chiarini
sui temi della legge “Gelli” e del Garante per la Salute
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– Norberto Bobbio