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Udienza Civile Telematica: auspici per una Giustizia più efficiente

L’udienza da remoto in materia di famiglia

Tra gli effetti collaterali, inaspettatamente positivi, della tempesta COVID-19, ci sentiamo di annoverare la possibilità – offerta dal legislatore – di proseguire le attività del settore giustizia in modalità “agile”. Oltre agli incentivi allo smart working, infatti, è stato previsto lo svolgimento delle udienze con comparizione “figurata” oppure in videoconferenza da remoto.

A quest’ultimo strumento, in particolare, desideriamo dedicare qualche breve riflessione in questo articolo, poiché proprio in questi giorni abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad una vera e propria udienza civile telematica.

A beneficio di tutti gli interessati, mettiamo a disposizione il relativo verbale ed altre utili risorse provenienti da alcuni dei fascicoli trattati in questo periodo emergenziale nella nostra esperienza professionale.


§ 1. L’udienza civile telematica

Come abbiamo già messo in luce altrove, l’art. 83 del decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020) ha previsto la duplice possibilità di tenere l’udienza civile, alternativamente:

  1. in videoconferenza, mediante collegamento da remoto (art. 83, comma 7, lett. f), oppure
  2. con trattazione “figurata”, vale a dire tramite deposito telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice (art. 83, comma 7, lett. h).

In particolare, l’udienza civile telematica da remoto di cui al punto 1 può essere tenuta attraverso l’applicazione “Microsoft® Teams” (benché il provvedimento 20/03/2020 della D.G.S.I.A. continui a menzionare anche “Skype for Business”, che invece – com’è, o dovrebbe essere, noto – non esiste più).
Bene, proprio negli attuali e concitati giorni della “ripartenza”, abbiamo avuto occasione di sperimentare questa modalità di celebrazione dell’udienza civile (trattavasi della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in un procedimento di divorzio su ricorso congiunto). E lo abbiamo fatto con assoluta soddisfazione e ragionevole fiducia sulle potenzialità del mezzo, che auspichiamo possa trovare adeguata valorizzazione anche quando l’affaire Coronavirus potrà dirsi (definitivamente?) archiviato.

§ 2. Udienza civile vs udienza penale

E’ chiaro che non tutte le udienze del processo civile possono essere tenute in modalità telematica. Un conto è l’udienza in cui le parti non debbono – o non possono – fare altro che riportarsi agli scritti difensivi ed insistere per il relativo accoglimento, come è stato nel nostro caso, ove – come si sa – il tentativo di riconciliare i coniugi ha carattere meramente formale (verrebbe da dire: fantascientifico). Altro conto sono, invece, le udienze nelle quali la presenza fisica e il contatto diretto tra il Giudice, le parti, i Difensori ed eventuali soggetti terzi – pensiamo soprattutto ai testimoni – è davvero centrale (a patto che questo contatto diretto ci sia, e che avvenga con lo stesso Giudice che poi deciderà la causa).

Inoltre, sul versante penale la questione è senz’altro più complessa: come hanno evidenziato voci autorevoli, la peculiarità dei valori in gioco e la delicatezza di alcuni passaggi processuali impongono di conservare centralità alla dialettica e all’oralità, anche in questa fase di emergenza. Non è un caso, del resto, se la recente legge di conversione del d.l. “Cura Italia” 18/2020 ha esplicitamente escluso dalla modalità di trattazione virtuale le udienze penali di discussione finale e quelle in cui debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

§ 3. Spunti di riflessione per la fase di cessata emergenza

Nondimeno, occorre essere realisti: l’odierno processo civile contempla una serie di udienze pleonastiche e ridondanti. Buona parte delle occasioni in cui i Difensori – con o senza le parti – sono chiamati a comparire di fronte al Giudice, invero, è costituita da appuntamenti vuoti e ripetitivi, nei quali ci si limita per lo più a richiamare gli atti difensivi, a chiedere la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., ad insistere per l’ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie istruttorie, a precisare le conclusioni come da “foglio separato da considerarsi parte del verbale d’udienza“, a discutere la causa riportandosi alle memorie conclusive già depositate, ed altre fattispecie equipollenti.

Insomma: non disponiamo di statistiche attendibili, ma riteniamo plausibile sostenere che almeno la metà delle udienze civili sia – nella diversificata congerie dei riti oggigiorno disponibili – inutile o quantomeno sovrabbondante, ad onta della formale enunciazione del principio, di chiovendiana memoria e tuttora consacrato nell’art. 180 c.p.c., che postula la “trattazione orale” del processo civile.

Pertanto, non possiamo astenerci dall’auspicio che si possa fare di necessità virtù, traendo lezione da questa esperienza ed incentivando il ricorso – anche dopo la fine del periodo di emergenza, il 31 luglio 2020 (forse) – alla trattazione scritta per tutte le udienze in cui la presenza personale non aggiungerebbe alcunché a quanto già risultante dagli atti, ed all’udienza da remoto per le ulteriori ipotesi in cui si renda necessario un confronto orale. Beninteso: con esclusione delle udienze di assunzione dei mezzi di prova (a condizione che sia fatto rispettare il principio, di cui all’art. 174 c.p.c., di immutabilità del Giudice Istruttore) e fatta sempre salva la possibilità, per lo stesso Giudice, di valutare specifiche ragioni di opportunità che suggeriscano di incontrare de visu le parti e i rispettivi Avvocati.

Sono piuttosto evidenti le ricadute favorevoli che ne discendebbero: prima fra tutte, una maggiore efficienza per l’attività di Magistrati e personale amministrativo, consentendo peraltro alle parti e ai rispettivi Avvocati di fare un uso parimenti proficuo del proprio tempo, evitando trasferte a volte lunghe ed onerose, mattine perse in Tribunale, con anticamere nei suoi corridoi talora indegne della professione forense.
Non sarebbe forse, questa, una occasione buona, fors’anche irripetibile, per un salto di qualità della nostra Giustizia?

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