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COVID-19, fallimento e procedure concorsuali secondo il “Decreto Liquidità”

Il Coronavirus, l’insolvenza e il Decreto “Liquidità”

Il cd. “Decreto Liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23 – “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali“) contiene, negli artt. da 5 a 10, importanti disposizioni in materia di fallimento e procedure concorsuali.
In questo approfondimento, cerchiamo di dare una visione sintetica d’insieme delle misure adottate.


§ 1. Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

L’art. 5 del “Decreto Liquidità” stabilisce che il d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza“) entrerà in vigore il 1° settembre 2021, invece che il 15 agosto 2020, come sinora previsto.
Slitta di oltre un anno, dunque, l’applicazione di una riforma epocale della materia concorsuale, destinata a sostituire integralmente la disciplina fallimentare che siamo abituati a praticare sin dal 1942.

In realtà, l’entrata in vigore delle cd. procedure d’allerta (con i connessi obblighi di segnalazione delle situazioni di crisi imprenditoriale) era già stata prorogata al 15 febbraio 2021, ma il rinvio in blocco del C.C.I.I. assorbe anche questo differimento.
Restano salve, beninteso, le norme del C.C.I.I. già entrate in vigore il 16 marzo 2019, con specifico riguardo alla competenza per i procedimenti di Amministrazione Straordinaria, alle nuove garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire, nonché alle modifiche apportate al codice civile sugli assetti organizzativi dell’impresa e dei gruppi societari,
sulla responsabilità degli amministratori, e sulla nomina degli organi di controllo.

§ 2. La sospensione dell’obbligo di ricostituire il capitale sociale in caso di perdita

L’art. 6 del “Decreto Liquidità” ha sospeso fino al 31 dicembre 2020:

  • l’obbligo di ricostituire il capitale sociale in caso di perdita (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.);
  • l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.).

La temporanea deroga al principio “ricapitalizza o liquida” determina, come necessaria conseguenza, che non è configurabile alcuna responsabilità in capo all’organo amministrativo per la continuazione dell’attività sociale, quand’anche la società si trovasse ad operare con un patrimonio netto negativo.

§ 3. La sospensione dell’obbligo di verificare la sussistenza della continuità aziendale

L’art. 7 del “Decreto Liquidità” ha sospeso l’obbligo di verificare, nella redazione del bilancio 2020, la sussistenza della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis c.c., sostanzialmente consentendo alle società già operanti nella prospettiva della continuità di conservare questo criterio anche ove fossero assenti i relativi indici, per evitare di dover modificare i parametri di valutazione delle poste di bilancio a causa degli effetti negativi derivanti della pandemia da nuovo Coronavirus.

La società che si avvalga di questa facoltà dovrà comunque darne atto nella nota informativa allegata al bilancio, in modo da assicurare che creditori e fornitori ne acquistino coscienza, e possano scegliere consapevolmente se proseguire i rapporti negoziali in corso e/o instaurarne di nuovi.

§ 4. La dispensa dall’obbligo di postergazione dei finanziamenti soci

L’art. 8 del “Decreto Liquidità” sottrae i finanziamenti effettuati dai soci (sino al 31 dicembre 2020) in favore della società alla regola della postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

In pratica, i soci potranno farsi restituire le somme di denaro che abbiano versato nelle casse sociali a titolo di prestito, senza dover rispettare l’obbligo di tacitare preventivamente tutti gli altri creditori della società (regola generale fondata sulla constatazione che il socio, meglio conoscendo l’effettiva condizione economico-finanziaria della società, potrebbe agevolmente privilegiare la propria soddisfazione, a danno degli ignari creditori estranei alla compagine).

§ 5. Le agevolazioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

L’art. 9 del “Decreto Liquidità” detta disposizioni agevolative per le imprese che abbiano fatto ricorso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare:

  • per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati, i termini scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi;
  • per i procedimenti in itinere, nei quali non si sia ancora tenuta l’udienza per l’omologa, l’impresa può chiedere la concessione di un termine fino a novanta giorni per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o un diverso accordo di ristrutturazione, anche in pendenza di eventuali istanze di fallimento.

§ 6. L’improcedibilità delle istanze di fallimento

L’art. 10 del “Decreto Liquidità”, infine, prevede che tutte le domande di fallimento avanzate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 siano improcedibili. La regola non vale per le istanze presentate dal P.M., quando siano accompagnate da richieste (cautelari o conservative) di cui all’art. 15 L.F.

In realtà, è assai difficile che una istanza di fallimento presentata in questa finestra temporale affondi le radici in una insolvenza determinata dall’emergenza COVID-19, essendo verosimilmente riferibile ad un periodo anteriore alla diffusione del contagio, ma tant’è: il legislatore ha fornito questo ombrello protettivo, invero neanche troppo rassicurante perché – scaduto il termine del 30 giugno 2020 – il fallimento della stessa impresa potrà tornare ad essere dichiarato.

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