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Assicurazione e Spese processuali

Responsabilità civile: da quali spese processuali l’assicurato deve essere tenuto indenne?

Può capitare che, in seguito alla commissione di un fatto illecito, scaturisca una lite giudiziaria che coinvolga il responsabile. Nel caso in cui egli avesse prudentemente stipulato una polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile, le spese processuali di lite sarebbero coperte dall’assicurazione? E se sì, quali spese, nello specifico, dovrebbero essere rifuse all’assicurato?

Nella realtà di tutti i giorni capita sovente che un amico, un familiare o noi in prima persona, incontriamo il rifiuto della rifusione delle spese processuali da parte della compagnia assicurativa, con cui avevamo stipulato una polizza proprio al fine di evitare gli eventuali esborsi dovuti all’esito di un giudizio civile. Questo rifiuto è legittimo?

La Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 18076 depositata il 31 agosto 2020, ha affrontato questo spinoso, quanto importante, tema per il cittadino che si trovi a dover difendere i propri diritti in giudizio. Vediamo, quindi, il contenuto della pronuncia e cerchiamo di rispondere all’interrogativo da cui abbiamo preso le mosse: di quali spese processuali la compagnia assicurativa deve tenere indenne l’assicurato?


§ 1. La vicenda processuale

La vicenda prende le mosse da una sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da un condòmino per il ristoro dei danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento soprastante. Il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno sia il proprietario dell’appartamento soprastante l’immobile danneggiato – responsabile del propagarsi delle infiltrazioni – sia il condomìnio, e ha disposto il pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore del danneggiato, nonché il pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio nella misura della metà ciascuno.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato prescritta la domanda di manleva – ossia di essere sollevata dal risarcimento – avanzata dal proprietario dell’appartamento soprastante nei confronti della compagnia di assicurazioni con cui aveva acceso una polizza per la Responsabilità Civile verso terzi.

Tutte le parti hanno proposto appello avverso la sentenza del suddetto Tribunale. La Corte di Appello di Napoli, dopo aver rideterminato in aumento l’importo del risarcimento liquidato in favore del danneggiato, ha accolto la domanda di manleva verso la compagnia d’assicurazione, non ritenendola prescritta. Il Giudice di Appello ha dunque condannato la compagnia assicurativa a rivalere il proprietario dell’immobile responsabile delle infiltrazioni di tutte le somme poste a suo carico dalle sentenze emesse in I e II grado, comprese le spese di CTU e le spese di giudizio, omettendo però di considerare i compensi professionali dei difensori.
Il proprietario dell’immobile soprastante ha proposto ricorso per Cassazione.

§ 2. Il ricorso per Cassazione proposto dall’assicurato

L’assicurato, proprietario dell’immobile soprastante, proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti due motivi:

  1. violazione dell’art. 1917, comma 3, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Napoli omesso la regolamentazione degli esborsi e dei compensi professionali nell’ambito del rapporto assicurato-assicuratore, limitandosi a condannare l’assicuratore a rifondere le sole spese di soccombenza senza accordare anche quelle di resistenza.
  2. violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e della c.d. “regola chiovendiana” in esso contenuta, per la mancata condanna alla rifusione degli esborsi e dei compensi professionali.

La c.d. “regola chiovendiana” è stata elaborata dalla dottrina ed esprime il principio secondo il quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione. Come abbiamo avuto modo di analizzare nel nostro approfondimento “La condanna alle spese processuali“, il nostro ordinamento, per stabilire chi debba versare le spese processuali di lite, parte dal principio chiovendiano e accoglie la c.d. regola della soccombenza, che deve necessariamente essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo cui a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario, proponendolo o resistendovi indebitamente.

§ 3. Quali spese processuali può affrontare l’assicurato?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18076/2020, analizza in primo luogo quali sono le spese processuali a cui può andare incontro l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria.

Più precisamente, si tratta di tre diversi tipi di spese processuali:

a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;

b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;

c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto [indenne] in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.”

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, con ordinanza n. 18076/20 dep. il 31 agosto 2020.

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§ 4. Spese processuali oggetto dell’obbligo di rifusione da parte dell’assicuratore

La Suprema Corte, dopo aver individuato le singole categorie di spese processuali a cui può andare incontro l’assicurato, le analizza nel dettaglio al fine di individuare la doverosità o meno della rifusione da parte dell’assicurazione.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue.

Le spese di soccombenza

Rientrano tra le possibili conseguenze del fatto illecito e dunque, in quanto, tali l’assicurato ha diritto alla loro rifusione nei limiti del massimale pattuito.

Le spese di resistenza

Seppur non rientrino propriamente tra le possibili conseguenze del fatto illecito, sono tuttavia ripetibili in quanto ricomprese nella più ampia categoria delle spese di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. il quale stabilisce che “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Queste spese vengono sostenute per un interesse che è comune all’assicurato e all’assicuratore e il rimborso da parte dell’assicuratore può eccedere il limite del massimale secondo le proporzioni di cui all’art. 1917 c.c.

Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore

Non costituiscono conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma rientrano fra le spese processuali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (analizzate nell’approfondimento “La condanna alle spese processuali“).

§ 5. La decisione di Cassazione n. 18076/2020

In considerazione del fatto che la Corte di Appello di Napoli aveva condannato la compagnia assicurativa a restituire all’assicurato unicamente le spese di soccombenza e non quelle di resistenza sostenute per remunerare il proprio avvocato, la Corte di Cassazione ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso per violazione dell’art. 1917, comma 3, c.c.

Il Giudice d’appello, infatti, così facendo ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell’art. 1374 c.c., il quale stabilisce quanto segue:

“il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.”

Art. 1374 c.c.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e – incaricando il Giudice di Appello di procedere a nuova regolamentazione delle spese di giudizio, comprese quelle di impugnazione – ha ritenuto assorbito il secondo motivo.
La Suprema Corte cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, ha potuto quindi formulare il seguente principio di diritto:

“L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c.”

Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 18076/20 depositata il 31/08/2020

Qui puoi scaricare l’ordinanza n. 18076 di Cassazione, sez. VI, del 31/08/2020, Rel. IANNELLO