Professioni sanitarie: elenco completo, differenze con atti sanitari e rischio di esercizio abusivo

Ultimo Aggiornamento 23 Dicembre 2025

Lo Stato italiano riconosce attualmente 31 professioni sanitarie, per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Accanto a queste figure esistono attività, come quelle dei naturopati, degli estetisti o dei massaggiatori, che possono collocarsi al confine con le prestazioni tipicamente riservate agli operatori sanitari abilitati. Individuare questo confine è essenziale: chi lo oltrepassa rischia di rispondere del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).

In questo approfondimento vedremo l’elenco aggiornato delle professioni sanitarie, la differenza tra atto medico e atto sanitario, e le indicazioni utili per chi opera nel settore del benessere.

INDICE SOMMARIO

§ 1. Cosa sono le professioni sanitarie e perché sono “protette”

Le professioni sanitarie sono quelle che, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. L’esercizio di queste professioni è subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi, come previsto dall’art. 2229 del codice civile.

La tutela ha rango costituzionale: l’art. 33, comma 5, della Costituzione stabilisce che per l’esercizio professionale è prescritto un esame di Stato e che la legge determina i requisiti per l’accesso agli ordini professionali.

§ 1.1 Le principali fonti normative

La disciplina delle professioni sanitarie è piuttosto articolata. Le fonti principali sono:

§ 1.2 La funzione degli Ordini professionali

Gli Ordini verificano il possesso dei titoli abilitanti, curano la tenuta degli albi e vigilano sugli iscritti. Come precisato dal Ministero della Salute, essi promuovono la qualità delle prestazioni e i principi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici, a garanzia della salute dei cittadini.

Il Ministero della Salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali.

§ 2. Elenco completo delle 31 professioni sanitarie riconosciute

Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute sono attualmente 31. Per ciascuna di esse è necessario conseguire una laurea abilitante e iscriversi al rispettivo Ordine o Albo professionale.

§ 2.1 Professioni sanitarie “tradizionali”

  1. Medico chirurgo
  2. Odontoiatra
  3. Farmacista
  4. Veterinario
  5. Biologo
  6. Fisico
  7. Chimico
  8. Psicologo

§ 2.2 Professioni infermieristiche

  1. Infermiere
  2. Infermiere pediatrico

§ 2.3 Professione ostetrica

  1. Ostetrico/a

§ 2.4 Professioni tecnico-sanitarie

Area tecnico-diagnostica:

  1. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
  2. Tecnico Audiometrista
  3. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
  4. Tecnico di Neurofisiopatologia

Area tecnico-assistenziale:

  1. Tecnico Ortopedico
  2. Tecnico Audioprotesista
  3. Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
  4. Igienista dentale
  5. Dietista

§ 2.5 Professioni sanitarie della riabilitazione

  1. Podologo
  2. Fisioterapista
  3. Logopedista
  4. Ortottista – Assistente di Oftalmologia
  5. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
  6. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
  7. Terapista Occupazionale
  8. Educatore Professionale
  9. Osteopata (riconosciuto formalmente nel 2024)

§ 2.6 Professioni sanitarie della prevenzione

  1. Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro
  2. Assistente Sanitario

§ 2.7 Il riconoscimento dell’osteopatia (2024)

L’osteopata è l’ultima professione sanitaria ad essere stata formalmente istituita. L’iter, avviato con la Legge Lorenzin (L. 3/2018), si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n. 1563 del 16 febbraio 2024, che ha definito l’ordinamento didattico del corso di laurea triennale.

A partire dall’anno accademico 2024/2025, alcune università italiane (tra cui Firenze, Torino e Verona) hanno attivato i primi corsi di laurea in Osteopatia. Il professionista abilitato svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico.

Sei certo che la tua attività non rischi l’esercizio abusivo della professione sanitaria?

Professioni sanitarie, atto sanitario, atto medico ed esercizio abusivo ex art. 348 c.p.: i confini sono complessi e spesso sottovalutati. Un errore di qualificazione può avere gravi conseguenze penali e professionali. Affidati a un’analisi legale qualificata per tutelare la tua attività e operare in sicurezza.

§ 3. Categorie “limitrofe”: operatori di interesse sanitario e arti ausiliarie

Accanto alle 31 professioni sanitarie, il Ministero della Salute riconosce altre figure che operano nel sistema sanitario senza rientrare formalmente tra le professioni “protette”.

§ 3.1 Operatori di interesse sanitario

Si tratta di figure che svolgono attività di supporto o collaborazione con i professionisti sanitari:

§ 3.2 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Queste figure esercitano attività complementari alle professioni sanitarie, regolamentate da normative specifiche:

§ 3.3 La situazione del chiropratico

Se l’osteopata ha completato il percorso di riconoscimento nel 2024, per il chiropratico l’iter è tuttora incompleto.

La Legge Lorenzin (art. 7, L. 3/2018) ha individuato anche la chiropratica tra le professioni sanitarie, ma mancano ancora i decreti attuativi e la conseguente istituzione dell’ordine.

Come rilevato dalla Conferenza Stato-Regioni, sono emerse divergenze tra le associazioni professionali coinvolte, con particolare riferimento agli aspetti formativi. Ad oggi, chi esercita la chiropratica in Italia opera quindi in una zona di incertezza normativa.

§ 4. Atto medico e atto sanitario: definizioni e confini

Individuare quali siano le professioni sanitarie e le figure ad esse limitrofe non è sufficiente. Per comprendere quando un’attività sconfina nell’esercizio abusivo occorre definire quali atti siano riservati a ciascuna categoria professionale.

La questione è tutt’altro che teorica: un massaggiatore, un naturopata o un operatore olistico possono svolgere manipolazioni sul corpo umano senza incorrere in sanzioni penali, purché tali manipolazioni non rientrino tra gli atti tipici delle professioni sanitarie. Ma come distinguere un atto libero da uno riservato?

La risposta richiede di chiarire due concetti: l’atto medico e l’atto sanitario.

§ 4.1 La definizione di atto medico

Allo stato, probabilmente, la definizione più autorevole dell’atto medico è quella elaborata nel 2005 (e modificata nel 2006) dalla Unione Europea dei Medici Specialisti (U.E.M.S.):

“L’atto medico comprende tutte le azioni professionali (ad es. scientifiche, didattiche, formative ed educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica) eseguite per promuovere la salute, prevenire le malattie, fornire diagnosi o cure terapeutiche e riabilitative in favore di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro del rispetto dell’etica e delle norme deontologiche. L’atto medico è responsabilità di e deve sempre essere compiuto da un medico abilitato o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

§ 4.2 La definizione di atto sanitario

Analoga carenza di fonti affligge la categoria concettuale dell’atto sanitario. Il tentativo definitorio più attento è forse contenuto in un documento del Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie (Co.N.A.P.S.):

“Si definisce atto sanitario qualsiasi attività, rivolta al singolo individuo, a gruppi o alla collettività, di prevenzione, analisi del rischio, nonché di prescrizione connessa alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; attività di diagnosi, cura e assistenza di qualsiasi condizione modificante lo stato di salute della Persona; qualsiasi attività volta alla prevenzione, educazione e formazione alla salute, valutazione, cura, assistenza, palliazione, abilitazione, riabilitazione e rieducazione di alterazioni strutturali o funzionali, anche con l’ausilio di dispositivi medici”.

Si tratta di una definizione piuttosto ampia, quasi omnicomprensiva, specie alla luce dell’altrettanto estesa concezione di “salute” propugnata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che la intende come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattie o infermità”.

Se la salute comprende il benessere a 360 gradi, allora potenzialmente qualsiasi attività volta a migliorare le condizioni psico-fisiche di una persona potrebbe rientrare nell’ambito sanitario. La conseguenza è che il confine tra ciò che è riservato ai professionisti abilitati e ciò che può essere svolto liberamente diventa sfumato.

Del resto, com’è stato autorevolmente osservato, ogni organizzazione ha interesse a definire la materia della quale si occupa nella maniera più elastica possibile, in modo da accrescere il proprio ambito di competenza e moltiplicare le proprie prerogative.

§ 4.3 Come distinguere un atto riservato da uno libero

In assenza di una definizione legislativa univoca, la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri per distinguere gli atti riservati ai professionisti sanitari da quelli liberamente esercitabili:

  • Finalità dell’attività: l’elemento discriminante principale è lo scopo. Un’attività svolta a finalità curativa (diagnosi, cura, riabilitazione di patologie) è riservata ai professionisti abilitati. La stessa attività, se svolta a finalità di benessere su soggetto sano, può non richiedere abilitazione.
  • Natura dell’atto: alcuni atti sono considerati “tipici” di una professione e riservati in via esclusiva (es. prescrizione farmaci, diagnosi medica). Altri atti, pur potendo essere svolti da professionisti sanitari, non sono loro esclusivamente riservati.
  • Modalità di svolgimento: il contesto, gli strumenti utilizzati e le modalità organizzative possono qualificare un’attività come sanitaria. Un massaggio eseguito in un ambulatorio medico, con anamnesi preliminare, ha connotazione diversa dallo stesso massaggio eseguito in un centro benessere.
  • Destinatario della prestazione: intervenire su un soggetto sano per promuoverne il benessere è diverso dall’intervenire su un soggetto affetto da patologia per curarla o attenuarne i sintomi.

Questi criteri, come vedremo, sono stati applicati dalla Corte di Cassazione per tracciare il confine tra attività lecite ed esercizio abusivo della professione.

§ 5. L’esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.)

La fattispecie penale direttamente coinvolta dalla delimitazione degli atti sanitari è quella prevista dall’articolo 348 del codice penale (“Esercizio abusivo di una professione”).

Si tratta di una norma penale “in bianco”: va integrata con le singole discipline professionali per comprendere se l’attività svolta rientri tra quelle riservate.

§ 5.1 Il testo vigente dopo la Legge Lorenzin

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha inasprito il regime sanzionatorio. L’art. 348 c.p. oggi prevede:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato […]

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

§ 5.2 Elementi costitutivi e sanzioni

Secondo la giurisprudenza consolidata:

  • è sufficiente il compimento di un solo atto tipico della professione (Cass. pen. n. 24283/2015)
  • sono irrilevanti l’occasionalità e la gratuità della prestazione
  • il consenso del destinatario non esclude il dolo (Cass. n. 11493/2014)
  • non rilevano la perizia del soggetto né l’esito positivo delle prestazioni o delle “cure” praticate
FattispecieReclusioneMulta
Esercizio abusivo6 mesi – 3 anni10.000 – 50.000 €
Determinazione o direzione di altri1 – 5 anni15.000 – 75.000 €

La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato.

§ 6. Quando c’è reato: la casistica della Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente definito i confini dell’esercizio abusivo in ambito sanitario, distinguendo le attività riservate da quelle liberamente esercitabili.

§ 6.1 Casi che integrano l’esercizio abusivo

Professione medica:

  • pratica dell’agopuntura da parte di non medico (Cass. n. 22528/2003)
  • anamnesi e suggerimento di esami clinici da parte del chiropratico (Cass. n. 30590/2003)
  • prescrizione di prodotti omeopatici (Cass. n. 34200/2007)
  • diagnosi effettuata dal fisioterapista oltre l’attività esecutiva della prescrizione medica (Cass. n. 29667/2018)

Professione odontoiatrica:

  • ispezione della cavità orale da parte dell’odontotecnico (Cass. n. 44098/2008)
  • implantologia praticata da medico chirurgo non iscritto all’albo odontoiatri (Cass. n. 2691/2017)

Altre professioni sanitarie:

§ 6.2 Casi che NON integrano il reato

  • Massaggi a finalità di benessere su soggetto sano e integro, senza pretese terapeutiche (Cass. n. 12539/2020)
  • Tatuaggio: non rientra nell’attività sanitaria (Cass. Sez. VI, 29.5.1996, n. 2076)
  • Trasporto in ambulanza: il semplice trasporto di ammalati non richiede abilitazione, salvo utilizzo di attrezzature sanitarie (Cass. n. 10116/1994)

§ 6.3 Il criterio distintivo

L’elemento discriminante è la finalità dell’attività: il reato si configura quando l’attività è riconducibile a scopi curativi o terapeutici. Non è invece ravvisabile in caso di manipolazioni o trattamenti volti esclusivamente a dispensare benessere su soggetti sani.

La tua attività rientra davvero nel perimetro consentito dalla legge?

Tra disciplina delle professioni sanitarie, definizione dell’atto medico e rischio di esercizio abusivo ex art. 348 c.p., basta poco per esporsi a responsabilità penali e disciplinari. Un corretto inquadramento giuridico è essenziale per operare serenamente ed evitare errori irreversibili. Verifica ora la tua posizione con un supporto legale qualificato.

§ 7. Operatori del benessere: dove sta il confine legale

Le professioni non organizzate in ordini o collegi ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 4/2013, che disciplina in via residuale le attività per l’esercizio delle quali non è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

§ 7.1 Cosa NON copre la Legge 4/2013

La legge esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione:

  • le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
  • le professioni sanitarie
  • le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative

Il 7 febbraio 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha ribadito che le attività di cura, diagnosi, prevenzione, assistenza e riabilitazione sono riservate alle professioni sanitarie poste sotto la vigilanza del Ministero della Salute e sono pertanto precluse ai soggetti di cui alla legge 4/2013.

§ 7.2 Il rapporto con l’attività di estetista

Un’ulteriore zona di sovrapposizione riguarda l’attività di estetista, regolamentata dalla Legge n. 1/1990. I trattamenti estetici e i massaggi a finalità estetica rientrano nelle competenze dell’estetista abilitato, che deve conseguire una qualifica professionale specifica.

Chi svolge massaggi o trattamenti sul corpo senza qualifica di estetista né titolo sanitario opera in un’area di rischio: da un lato l’esercizio abusivo della professione sanitaria, dall’altro l’esercizio abusivo dell’attività di estetista.

§ 7.3 Il criterio della finalità: il caso della massaggiatrice “da spiaggia”

Il discrimine tra attività lecita e illecita risiede nella finalità dichiarata e perseguita. Un caso emblematico è quello deciso dalla Cassazione penale, Sez. VI, n. 12539/2020.

Una donna di nazionalità cinese era stata accusata di esercizio abusivo della professione sanitaria per aver offerto massaggi con applicazione di olio di canfora ai turisti su una spiaggia siciliana. Condannata nei primi due gradi di giudizio, è stata assolta dalla Suprema Corte.

Le ragioni dell’assoluzione:

  • sotto la denominazione “massaggio” ricadono plurime tipologie di manipolazione
  • alcune hanno finalità terapeutica (distorsioni, lombosciatalgie, dolori articolari) e richiedono abilitazione professionale
  • altre hanno solo finalità di benessere, distensiva o estetica, e non richiedono titoli professionali
  • nel caso specifico, le modalità e il contesto (lettino su spiaggia pubblica affollata) non potevano indurre a ritenere che si trattasse di prestazioni con valenza terapeutica
  • la massaggiatrice non vantava competenze particolari o abilitazioni professionali
  • l’utilizzo di olio di canfora, prodotto di libero acquisto, non mutava la natura delle prestazioni

Il principio affermato dalla Corte: l’esercizio abusivo della professione medica o paramedica, con riguardo alla pratica dei massaggi, si configura solo se essi hanno finalità curativa. Il reato non è ravvisabile in caso di manipolazioni volte a dispensare benessere, anziché a curare una patologia o lenirne gli effetti.

§ 7.4 Sintesi dei criteri distintivi

FinalitàAttivitàAbilitazione richiesta
Curativa/terapeuticaDiagnosi, cura, riabilitazione di patologieProfessione sanitaria
EsteticaTrattamenti di bellezza, massaggi esteticiQualifica di estetista
Benessere genericoRilassamento, distensione su soggetto sanoNessuna (area grigia)

La terza categoria, il “benessere generico”, è quella in cui operano molti naturopati, operatori olistici e massaggiatori non qualificati. È un’area tollerata dalla giurisprudenza solo a condizione che:

  • il destinatario sia un soggetto sano e integro
  • non vi sia alcuna pretesa curativa o terapeutica
  • non si compiano atti tipici delle professioni sanitarie (anamnesi, diagnosi, prescrizioni)
  • non si utilizzino contesti o strumenti che suggeriscano competenze sanitarie.

§ 8. Suggerimenti pratici per evitare il rischio penale

La linea di confine tra attività lecita e reato non è sempre immediata da tracciare. Alcuni accorgimenti consentono tuttavia di operare con ragionevole sicurezza, sia per chi esercita una professione sanitaria sia per chi opera nel settore del benessere.

§ 8.1 La posizione del professionista sanitario

Il professionista abilitato deve innanzitutto curare la regolarità della propria posizione: l’iscrizione all’Albo va mantenuta attiva e aggiornata, gli obblighi formativi ECM rispettati. La sospensione o la cancellazione dall’Albo trasformano qualsiasi atto professionale successivo in esercizio abusivo, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Un profilo di responsabilità riguarda la delega impropria. Il medico o il fisioterapista che affida atti riservati a collaboratori privi di titolo – l’assistente che esegue infiltrazioni, il receptionist che compila anamnesi – risponde penalmente ai sensi dell’art. 348 comma 3 c.p. per aver determinato altri a commettere il reato. La Cassazione ha chiarito che non occorre un rapporto gerarchico formale: è sufficiente una posizione di sovraordinazione funzionale o organizzativa.

Chi dirige una struttura sanitaria ha inoltre un autonomo obbligo di vigilanza. Il direttore sanitario che omette di verificare i titoli dei collaboratori, o che tollera lo svolgimento di attività abusive nei locali della struttura, assume una responsabilità concorsuale. Non è richiesta la prova di un accordo esplicito: basta la consapevole inerzia di fronte a condotte irregolari.

§ 8.2 La posizione dell’operatore del benessere

Per chi opera senza titolo sanitario, la prudenza impone di mantenere le distanze da tutto ciò che evoca l’ambito curativo. Il linguaggio è il primo elemento da sorvegliare: termini come diagnosi, terapia, cura, trattamento, paziente, prescrizione appartengono al lessico sanitario e il loro utilizzo può costituire indizio di esercizio abusivo. Meglio parlare di tecniche, manipolazioni, sedute, clienti.

Il contesto ambientale conta quanto le parole. Un lettino in una stanza spoglia comunica qualcosa di diverso rispetto a un ambulatorio con camice bianco, poster anatomici e armadietto dei farmaci. La giurisprudenza valuta l’insieme degli elementi per stabilire se l’attività fosse idonea a ingenerare nei destinatari l’affidamento in competenze sanitarie.

Sul piano operativo, l’operatore del benessere deve rifiutare prestazioni a chiunque riferisca patologie in atto o chieda un intervento su sintomi dolorosi. La tentazione di “provare ad aiutare” espone al rischio penale: il massaggio al cliente che lamenta una sciatalgia diventa automaticamente un massaggio con finalità curativa, dunque un atto riservato. L’unica condotta corretta è indirizzare la persona a un professionista abilitato.

L’adesione a un’associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 offre un duplice vantaggio: da un lato attesta il rispetto di standard formativi e deontologici riconosciuti; dall’altro fornisce un quadro di riferimento che aiuta a definire i confini dell’attività lecita.

§ 8.3 La verifica da parte dell’utente

Chi si affida a un operatore per prestazioni sulla propria persona dispone oggi di strumenti di verifica accessibili. Gli Albi professionali sono consultabili online: il portale della FNOMCeO consente di verificare l’iscrizione di medici e odontoiatri, i siti dei singoli Ordini TSRM-PSTRP quella delle altre professioni sanitarie. Bastano pochi minuti per accertare se chi propone un trattamento possieda effettivamente il titolo dichiarato.

Alcuni segnali dovrebbero indurre alla cautela: promesse di guarigione per patologie che la medicina ufficiale fatica a trattare, inviti a sospendere terapie in corso, critiche generiche ai “farmaci chimici”, utilizzo di terminologie esoteriche o pseudoscientifiche. Non si tratta di indizi di reato, ma di elementi che suggeriscono quantomeno di approfondire prima di affidarsi.

§ 9. Riflessioni conclusive

La disamina della sentenza sulla massaggiatrice “da spiaggia”, anche per l’autorevolezza della fonte, sembrerebbe rassicurante per gli operatori del benessere. Tuttavia, la Suprema Corte ha dato prova in altre circostanze di ben maggiore severità: ha escluso che valga a scriminare la condotta la circostanza della gratuità della prestazione (Cass. n. 24283/2015), così come la piena consapevolezza dell’utente circa l’assenza di abilitazione del prestatore (Cass. n. 11493/2014).

Va poi ricordato un aspetto non trattato in precedenza: l’ipnosi curativa è di stretta competenza del medico (Cass. n. 34200/2007) e l’art. 3 della Legge n. 56/1989 la vieta finanche agli psicoterapeuti non medici. Deve pertanto ritenersi assolutamente preclusa all’operatore del benessere la pratica dell’ipnosi e di altre tecniche, comunque denominate, che inducano modificazioni dello stato di coscienza. Chi vi si dedica si espone all’incriminazione per l’art. 728 c.p. (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui), in aggiunta a quella per l’art. 348 c.p., se non anche per l’art. 613 c.p. (Stato di incapacità procurato mediante violenza).

È innegabile che il rispetto rigoroso di queste prescrizioni possa circoscrivere notevolmente l’ambito di operatività del professionista del benessere. Il rischio di un’imputazione penale per violazione dell’art. 348 c.p., tuttavia, rimane elevato sia per chi non possegga alcuna abilitazione, sia – come abbiamo visto – per gli stessi esercenti una professione sanitaria che rendano prestazioni a confine con quelle riservate ad altri professionisti.

Meglio, pertanto, cercare di ridurlo il più possibile, questo rischio. Anche perché, come scriveva Francesco Carnelutti nel lontano 1946, “il processo penale è di per sé una pena” e, quasi sempre, si tratta di un’esperienza tormentata e onerosa, anche quando si conclude con un’assoluzione.

L’abito professionale è la corazza migliore che esista, vulnerabili sono soltanto i santi e i dilettanti.

Heinrich Böll

NOTA BENE: È appena il caso di fornire l’ovvia quanto doverosa precisazione che le informazioni generali qui proposte non rappresentano né possono sostituire una consulenza giuridica. Per qualsiasi indicazione di comportamento, dunque, il professionista sanitario o l’operatore del benessere farà bene a chiedere il parere di un legale esperto in questa materia sul proprio caso specifico, prima di assumere qualsiasi decisione!