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Danneggiati da Vaccino – Indennizzo Vaccinazioni e Trasfusioni

Indennizzo per danni da vaccino o trasfusione

Se hai riportato una lesione o un’infermità in conseguenza di vaccinazioni, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, puoi ottenere un indennizzo da parte dello Stato.
I termini e le condizioni di questo indennizzo, che copre complicanze spesso gravi e comunque irreversibili, sono disciplinati dalla  Legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La richiesta di indennizzo è una pratica diversa da quella relativa al risarcimento del danno per malasanità, che può essere chiesto dagli interessati qualora ne sussistano i relativi presupposti. L’indennizzo rappresenta, infatti, una misura di solidarietà sociale che prescinde dal riconoscimento di una responsabilità (colposa o dolosa) della Struttura Sanitaria.

 

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A chi spetta l’indennizzo per vaccinazioni e trasfusioni?

L’indennizzo viene riconosciuto a tutte le persone che:

  1. abbiano riportato menomazioni permanenti dell’integrità psicofisica per vaccinazioni (obbligatorie, ed anche non obbligatorie se effettuate per lavoro, per andare all’estero, o perché si opera in una Struttura Sanitaria);
  2. siano state contagiate da virus HIV o da virus dell’Epatite dopo una trasfusione o una somministrazione di emoderivati;
  3. lavorino in Ospedale e durante il servizio siano stati contagiati da HIV o da Epatite;
  4. abbiano contratto HIV o Epatite dal coniuge al quale sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo in quanto appartenente ad una delle categorie sopra indicate;
  5. siano figli dei soggetti di cui sopra e siano stati contagiati durante la gravidanza;
  6. siano eredi o congiunti (coniuge, figli, genitori, fratelli) della persona danneggiata, ai quali compete:
    • la quota ereditaria delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del danneggiato, ove questi sia morto dopo aver presentato domanda di indennizzo, ma prima averlo percepito;
    • un autonomo diritto qualora la morte dei danneggiato sia diretta conseguenza dell’infermità contratta.

 

Cosa devono fare i danneggiati da vaccino o trasfusione?

Se ritieni di aver subito un danno permanente a causa di una vaccinazione o di una trasfusione, puoi presentare domanda alla Medicina legale della tua Azienda Sanitaria di appartenenza, chiedendo che ti venga riconosciuto il diritto all’indennizzo.

Dal momento in cui hai avuto concreta percezione del danno e della sua riconducibilità causale al vaccino o alla trasfusione, per presentare la domanda hai un termine di 3 anni in caso di danni da vaccinazione o da trasfusione, o di 10 anni nei casi di infezione da virus HIV.

Se ti viene riconosciuto l’indennizzo, avrai anche diritto all’esenzione dal ticket sanitario, relativamente a tutti gli accertamenti diagnostici e ai trattamenti terapeutici riferibili al danno sofferto.

 

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Dove trovo il testo della legge sull’indennizzo da vaccino?

Clicca qui per accedere al testo vigente della Legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)

 

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