Home » Media » Assoluzione ottenuta dall’Avv. Giovanni Chiarini per l’incendio del “Pesce Azzurro”

Assoluzione ottenuta dall’Avv. Giovanni Chiarini per l’incendio del “Pesce Azzurro”

Rogo del noto ristorante. Unico assolto: l’imputato assistito dallo Studio

Approfondiamo in questo articolo i dettagli del processo penale relativo all’incendio doloso del noto ristorante di Fano “Pesce Azzurro”, delineando le ragioni che hanno consentito all’Avv. Giovanni Chiarini di conseguire – in entrambi i gradi in cui si è articolato il giudizio – l’assoluzione del proprio assistito (un imprenditore fanese ingiustamente accusato di essere il mandante del rogo). Tutti gli altri imputati sono stati, invece, condannati.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. I fatti: l’incendio del 15 giugno 2010 e i primi sospetti degli inquirenti

La notte del 15 giugno 2010 un violento incendio si è sviluppato nei locali di un noto ristorante di Fano, distruggendolo completamente.

I vigili del fuoco intervenuti hanno accertato che trattavasi di azione dolosa, principalmente in considerazione del fatto che nei pressi era stata rinvenuta una tanica di plastica contenente benzina e che, da alcune telecamere installate in loco, si rilevava che – in concomitanza con lo sviluppo del fuoco – le sagome indistinte di due persone si erano allontanate di corsa dal ristorante scavalcando la recinzione.

Nel corso delle prime indagini svolte dai Carabinieri di Fano si è avuto modo di accertare che la tanica in plastica rinvenuta piena di benzina nei pressi del luogo dell’incendio, di particolare fattura perché di provenienza estera, era appartenuta ad un Carabiniere in servizio a Fano il quale, nel riconoscerla, ha subito riferito che quella tanica gli era stata asportata unitamente ad altre attrezzature per la cura del giardino da un capanno di un casolare di sua proprietà, che in passato aveva ceduto in locazione ad una coppia di coniugi, sfrattati poi per morosità.

Il Carabiniere ha precisato altresì che, all’epoca del rilascio del suo immobile, egli aveva formalmente denunciato la sottrazione delle attrezzature mancanti, non nascondendo i suoi sospetti nei confronti degli ex locatari, omettendo però l’indicazione specifica della tanica per mera dimenticanza, dato anche il suo scarso valore venale.

Ciò ha fatto sorgere i primi sospetti degli inquirenti nei confronti della coppia di coniugi indicata dal Carabiniere, anche perché costoro all’epoca dell’incendio gestivano attraverso una società altro ristorante situato nelle vicinanze di quello incendiato, che ben poteva considerarsi concorrente con quest’ultimo.

 

§ 2. Le indagini sull’incendio del ristorante condotte dai Carabinieri di Fano

I Carabinieri hanno quindi avviato indagini, comprensive anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nei confronti della coppia di coniugi, estese poi anche nei confronti di altri soggetti, compreso un noto commerciante di Fano, il quale inizialmente riforniva il ristorante dei coniugi e successivamente, anche con l’intento di poter recuperare dei crediti via via accumulati, aveva deciso di aiutare finanziariamente i coniugi medesimi, rilevando ed intestando alla propria moglie una quota minoritaria della società gestrice del ristorante, alla quale società aveva anche offerto garanzie bancarie, riservandosi però il controllo della gestione operativa e finanziaria dell’attività di ristorazione.

Nel corso di tali indagini, protrattesi nel tempo, gli inquirenti appuravano che i coniugi sospettati avevano un’assidua frequentazione telefonica con due non secondari elementi della malavita pugliese, i quali più volte si erano recati in Fano in tempi concomitanti con quelli dell’incendio.

Nel contesto di tali rapporti, i coniugi erano stati messi in contatto con due fratelli, anch’essi pugliesi, considerati i due autori materiali dell’incendio, le cui sagome indistinte erano state rilevate dalle telecamere situate nei pressi del locale incendiato.

E’ stato anche interrogato quale persona informata sui fatti il commerciante fanese, il quale, evidentemente perché resosi conto solo a posteriori dello spessore criminale dei soggetti con i quali si era imbattuto ad operare commercialmente, ha comprensibilmente manifestato una qualche ritrosia nel rendere le sue dichiarazioni, tanto che è stato denunciato dagli inquirenti per favoreggiamento personale.

 

§ 3. Il ruolo del pluripregiudicato nordafricano e gli addebiti rivolti all’imprenditore fanese

Dalle indagini era emerso pure che i due coniugi, unitamente ai due predetti intermediari malavitosi pugliesi, oltre che ad un nordafricano pluripregiudicato che era stato dipendente del loro ristorante in Fano in qualità di tuttofare ed addetto alla cassa, ben potevano essere considerati appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, tanto che la Procura della Repubblica di Pesaro – ad un certo punto delle indagini – ha trasmesso gli atti, compresi quelli dell’incendio, per competenza alla Procura Distrettuale di Bari.

Nell’aprile 2012 la Procura della Repubblica di Bari ha però richiesto ed ottenuto l’archiviazione per tutti i soggetti inquisiti per traffico internazionale di stupefacenti ed ha quindi restituito gli atti alla Procura della Repubblica di Pesaro, competente a procedere per il delitto di incendio doloso.

In seguito, il pluripregiudicato nordafricano, nelle more arrestato per altri fatti, dal carcere ove si trovava ha offerto agli inquirenti la sua volontà collaborativa per le indagini ancora in corso relativamente all’incendio del ristorante di Fano, tanto che il Pubblico Ministero di Pesaro si è recato personalmente ad interrogarlo in carcere.

Al Pubblico Ministero, il pluripregiudicato nordafricano ha sostanzialmente riferito, fornendo anche particolari di riscontro, che l’incendio era stato organizzato per eliminare un concorrente scomodo dai due coniugi gestori del ristorante situato nelle vicinanze di quello incendiato. In particolare i coniugi, attraverso l’intermediazione dei due non secondari elementi della malavita pugliese, avevano affidato l’incarico per l’esecuzione materiale del delitto a due fratelli pure pugliesi.

Il pluripregiudicato nordafricano ha riferito anche particolari della tanica di plastica rinvenuta nei pressi dell’incendio, aggiungendo che – subito dopo aver appiccato l’incendio – i due fratelli pugliesi autori materiali erano stati accompagnati in macchina presso la stazione ferroviaria di Rimini, ove avevano preso un treno per fare ritorno in Puglia. Ha aggiunto infine che tutta l’operazione sarebbe stata finanziata dall’imprenditore fanese, il quale sarebbe stato d’accordo con gli organizzatori del delitto.

Nel corso delle indagini, era emerso anche che altro dipendente del ristorante gestito dai coniugi inquisiti, nelle more defunto, ad incendio avvenuto aveva riferito ad altri due dipendenti che l’incendio era stato organizzato dai due coniugi e che il tutto sarebbe stato finanziato dall’imprenditore fanese (con duemila euro, a mezzo di assegno sottoscritto dalla di lui moglie).

 

Hai bisogno di assistenza?

 

§ 4. La conclusione delle indagini preliminari sull’incendio e l’impostazione della linea difensiva

Al termine delle indagini, identificati tutti i personaggi, la Procura della Repubblica di Pesaro ha tratto a giudizio davanti al Tribunale, quali concorrenti nel delitto di incendio:

  • i due coniugi gestori del ristorante ed i due non secondari elementi della malavita pugliese (quali ideatori ed organizzatori del delitto),
  • i due fratelli pugliesi (quali esecutori materiali), ed altresì
  • l’imprenditore fanese (quale presunto concorrente alla ideazione ed organizzazione dell’incendio, nonché quale ipotetico finanziatore dell’operazione delittuosa).

L’imprenditore fanese ha affidato il suo incarico difensivo all’Avv. Giovanni Chiarini (in foto), mentre gli altri imputati si sono rivolti ad altri legali pugliesi.

Nel pianificare la difesa, ci si è subito resi conto della particolare delicatezza della posizione dell’imprenditore fanese, che proclamava la sua estraneità ai fatti, derivante principalmente dalla gravità delle dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti provenienti dal pluripregiudicato nordafricano, le quali – in svariati punti della vicenda nel suo complesso – avevano trovato anche dei riscontri probatori nelle risultanze obiettive delle indagini.

Si aveva perciò motivo di temere che, se la quasi totalità delle dichiarazioni del pluripregiudicato nordafricano potevano essere ritenute attendibili dal Giudice anche a motivo dei riscontri probatori emergenti dalle indagini, vi sarebbe stato il rischio concreto che venisse ritenuta attendibile anche la sua indicazione di colpevolezza nei confronti dell’imprenditore fanese.

 

§ 5. L’istruttoria dibattimentale e la gestione del processo penale per il rogo del ristorante

Nel corso dell’istruzione dibattimentale, a mezzo di testi a difesa, ma anche con opportune domande rivolte in controesame ad alcuni testi dell’accusa, si è comunque riusciti a dimostrare che il pluripregiudicato nordafricano aveva seri motivi di rancore nei confronti dell’imprenditore fanese, il quale si era opposto sin da subito alla sua assunzione, con impiego prevalente alla cassa dell’esercizio commerciale, avvenuto ad opera dei due coniugi gestori del ristorante (del quale egli aveva rilevato una quota minoritaria di gestione).

Testi a difesa, ma anche dell’accusa, hanno infatti concordemente riferito in udienza che tra i coniugi gestori del ristorante ed il nordafricano (da una parte) e l’imprenditore fanese (dall’altra) si verificavano spesso accese discussioni, proprio a motivo del fatto che l’imprenditore non voleva che venisse impiegato alla cassa il nordafricano, del quale non si fidava assolutamente e che molto spesso agiva con prepotenza nei suoi confronti.

A fronte di uno dei più gravi dati incolpanti (consistente nell’affermazione da parte del nordafricano che, la sera prima dell’incendio, l’imprenditore fanese avesse portato presso il ristorante una busta contenente venticinquemila euro, serviti per l’asserito pagamento agli autori del delitto, consegnandola contestualmente al marito gestore e ad uno dei due intermediari pugliesi), si è riusciti a dimostrare – anche attraverso precise risultanze di indagini – che la sera prima dell’incendio l’intermediario pugliese non si trovava più in Fano perché aveva fatto rientro in Puglia già da tre o quattro giorni prima.

Per di più, poiché da intercettazioni telefoniche emergeva che nei giorni susseguenti all’incendio gli intermediari pugliesi sollecitavano ancora reiteratamente il pagamento delle loro spettanze pattuite, era da ritenere non credibile l’asserita consegna in anticipo della busta contenente i venticinquemila euro.

Quanto poi alle dichiarazioni rese da altri due testi dell’accusa, ossia dell’essere stato loro riferito dall’ex dipendente (nelle more defunto) che il delitto era stato finanziato con – questa volta – duemila euro a mezzo di assegno sottoscritto dalla moglie dell’imprenditore fanese, si è riusciti a dimostrarne l’infondatezza, data la loro genericità ed inverosimiglianza, anche perché non è lontanamente immaginabile che per pagare gli autori di un così grave delitto potessero essere bastati solo duemila euro, per di più versati con modalità tracciabili. In sostanza, si è riusciti a dimostrare che dalle indagini degli inquirenti non era emerso elemento alcuno di riscontro circa l’asserita colpevolezza dell’imprenditore fanese.

Inoltre, nel verificare il materiale probatorio in atti, l’Avv. Chiarini ha rinvenuto una telefonata tra uno dei testi dell’accusa e l’ex dipendente defunto, nel corso della quale l’ex dipendente defunto diceva testualmente al teste dell’accusa con riferimento ai coniugi gestori inquisiti: “Quello che loro hanno fatto tu non lo sai, come non lo so neppure io.

Quest’ultimo particolare ha consentito di ritenere che ciò che aveva riferito ai due testi dell’accusa l’ex dipendente defunto non poteva essere frutto di conoscenza diretta, bensì frutto di sue supposizioni e/o congetture.

 

§ 6. La discussione e l’esito (assolutorio) del giudizio di primo grado

In sede istruttoria, uno degli inquirenti aveva riferito che l’imprenditore fanese era stato inizialmente denunciato per favoreggiamento e che la sua posizione di possibile concorrente nel reato di incendio era emersa solo dopo le indagini svolte direttamente dal Pubblico Ministero.

Nel corso della discussione conclusiva, pertanto, l’Avv. Chiarini ha sottolineato che, dal tenore delle domande rivolte al nordafricano pluripregiudicato (avvezzo a trattare con l’accusa dalla sua posizione di inquisito), quest’ultimo ben potesse essersi reso conto che – sotto la lente inquirente del Pubbblico Ministero – vi era anche la posizione dell’imprenditore fanese, già denunciato per favoreggiamento; lo stesso nordafricano, dunque, altro non aveva fatto se non porgere su un piatto d’argento all’accusa la testa dello stesso imprenditore fanese, col quale aveva evidentemente non pochi conti da regolare, dati i narrati contrasti avuti con lui.

All’esito del giudizio di primo grado, benché l’accusa avesse richiesto per il commerciante fanese la sua dichiarazione di responsabilità con condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, il Giudice – in accoglimento delle argomentazioni difensive – ha assolto l’imprenditore fanese, ritenendo invece responsabili del reato loro contestato tutti gli altri imputati, condannandoli:

  • alla pena di anni sette e mesi sei per il marito e
  • anni quattro per la moglie della coppia dei coniugi gestori;
  • ad anni sette e mesi sei di reclusione per uno dei due intermediari pugliesi (mentre l’altro è defunto nelle more del giudizio);
  • ad anni sei e mesi nove di reclusione per il primo, e infine
  • ad anni quattro e mesi sei per il secondo dei due fratelli pugliesi, autori materiali dell’incendio.

 

 

§ 7. L’appello e la conferma dell’assoluzione per l’imprenditore fanese ingiustamente accusato dell’incendio

Avverso la sentenza di primo grado hanno interposto appello i coniugi gestori ed ha interposto appello anche il Pubblico Ministero rispetto alla posizione dell’imprenditore fanese, lamentando l’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado in quanto le indicazioni sulla colpevolezza dell’imprenditore assolto in primo grado sarebbero dovute ritenersi attendibili perché provenienti da due distinte fonti, ossia dal pluripregiudicato nordafricano e dagli altri due testi dell’accusa (pur avendo questi ultimi riferito di averlo appreso entrambi dal defunto ex dipendente).

Con l’appello, il Pubblico Ministero ha anche cercato di sostenere che le dichiarazioni del pluripregiudicato nordafricano erano da ritenere attendibili perché avvalorate da riscontri probatori, quali il rinvenimento nei pressi dell’incendio della particolare tanica contenente benzina ed il fatto che vi era la prova che i due autori materiali del reato erano partiti in treno da Rimini per la Puglia, come confermato da riscontri di tabulati telefoni e verifiche di celle di aggangio della telefonia mobile.

Non hanno appellato invece gli altri imputati (uno degli intermediari e i due fratelli, autori materiali) e, per loro, la sentenza di primo grado è stata quindi coperta dal giudicato.

Nel corso della discussione del giudizio di appello, celebratosi nel mese di marzo 2019, in difesa dell’imprenditore fanese sono state confutate le argomentazioni del Pubblico Ministero appellante, ribadendo le argomentazioni difensive già spiegate in primo grado, con la precisazione che i riscontri probatori rivendicati dalla pubblica accusa potevano considerarsi validi al massimo per gli altri imputati, ma non di certo rispetto alla posizione dell’imprenditore fanese, posto che il rinvenimento della tanica di plastica ed il fatto della partenza da Rimini dei due esecutori materiali dell’incendio nulla poteva erano in grado di provare rispetto alla posizione dell’imprenditore già assolto.

All’esito del giudizio, la Corte di appello di Ancona ha rigettato entrambi gli appelli e – accogliendo la linea difensiva dell’Avv. Chiarini – ha confermato la sentenza di primo grado, con riserva di deposito delle motivazioni della sentenza entro il termine di giorni novanta dalla lettura del dispositivo.

L’imprenditore fanese, assolto in entrambi i gradi di giudizio, può quindi finalmente tirare un sospiro di sollievo (ben difficilmente il Pubblico Ministero impugnerà anche la sentenza della corte di appello con ricorso per cassazione, essendo peraltro ormai prossimo alla prescrizione il reato contestato).

 

RASSEGNA STAMPA

 

 

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo sui Social