Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Importazione di Prodotti da Paesi extra U.E.
Lo Studio ha difeso con successo una Società per Azioni, leader internazionale nella produzione di oggettistica ed accessori, nel procedimento amministrativo relativo all’importazione di prodotti fabbricati in Paesi extra U.E.
In particolare, un Ufficio delle Dogane aveva rilevato che, su alcuni prodotti importati (facenti parte di un più ampio carico di merce) era assente ogni indicazione relativa alla provenienza estera e non risultava prodotta l’attestazione ex art. 4, comma 49 bis, legge n. 350 del 2003 circa le informazioni che, a cura del titolare, sarebbero state rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Invero, la vicenda traeva origine da una mero disguido, atteso che la Società in questione impone al produttore estero di apporre direttamente le indicazioni di cui all’art. 4, comma 49 bis, legge n. 350 del 2003, provvedendo peraltro dopo l’importazione a verificare l’effettiva presenza delle informazioni e – in caso di inadempimento del produttore estero – a dotarne i prodotti prima della loro commercializzazione.
Tale circostanza era, d’altronde, dimostrata dal fatto che soltanto una piccola parte della spedizione era risultata non conforme alle previsioni normative, mentre la restante parte dei prodotti importati era risultata del tutto regolare; difettava dunque, nel caso di specie, l’elemento soggettivo di cui all’art. 3 legge n. 689 del 1981, il che rendeva inapplicabile la sanzione amministrativa prevista.
Accogliendo le argomentazioni difensive della Società, patrocinata dallo Studio Legale Chiarini, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’archiviazione ex art. 18, comma 2, ultimo periodo, legge n. 350 del 2003, per difetto dell’elemento soggettivo della violazione.
CONTENUTI SCARICABILI