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manutenzione del possesso

Azione di Manutenzione del Possesso

Tutela del possesso: le azioni di manutenzione e di reintegrazione

Lo Studio ha ottenuto un provvedimento, confermato anche in sede di reclamo, di manutenzione del possesso di terreni oggetto di divisione ereditaria.

 

INDICE SOMMARIO

 

§ 1. Il possesso e la sua tutela: azione di reintegrazione e di manutenzione

Il possesso è una situazione di potere (di fatto) sulla cosa mobile o immobile che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Due sono, pertanto, gli elementi che connotano il possesso:

  • uno di carattere oggettivo o materiale, il c.d. corpus possessionis, ovvero il potere di fatto del soggetto sulla cosa,
  • ed uno di carattere soggettivo, il c.d. animus possidendi, cioè la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, con l’intento quindi di riservarne a sé in via esclusiva il godimento o la disposizione.

Generalmente la titolarità del diritto ed il suo esercizio sono concentrati in capo allo stesso soggetto; può tuttavia accadere che la titolarità e l’esercizio di fatto del diritto (e quindi il possesso) facciano capo a soggetti diversi.

La relazione che si viene ad instaurare con la cosa per effetto del possesso è considerata dalla legge meritevole di tutela, indipendentemente dalla titolarità o meno del diritto reale.
L’ordinamento giuridico prevede infatti una tutela giurisdizionale del possesso contro lo spoglio e la molestia, considerati atti illeciti, avverso i quali il possessore può reagire esperendo apposite azioni giudiziarie (c.d. azioni possessorie) finalizzate ad ottenere, mediante un procedimento cautelare (disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c.), la reintegrazione nel possesso o la cessazione della molestia.

Le azioni giudiziarie a difesa possesso sono:

  1. l’azione di reintegrazione o di spoglio (disciplinata dagli artt. 1168 – 1169 c.c.) e
  2. l’azione di manutenzione (disciplinata dall’art. 1170 c.c.).

 

§ 2.  L’azione di reintegrazione o di spoglio

Il possessore che sia stato, violentemente od occultamente, spogliato del possesso di una cosa mobile o immobile può esperire l’azione di reintegrazione o di spoglio, disciplinata dagli artt. 1168 – 1169 c.c.: con tale azione il possessore spogliato chiede al Giudice di emettere un provvedimento contenente l’ordine, rivolto all’autore dello spoglio, di restituire la cosa sottratta, oppure di ripristinare lo status quo ante.

L’azione va esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal sofferto spoglio; se questo è clandesino, ossia effettuato all’insaputa (non negligente) del possessore, il termine di un anno per l’esercizio dell’azione decorre dal momento in cui il possessore è venuto a conoscenza dello spoglio subito.

 

§ 3.  L’azione di manutenzione del possesso

Come noto, l’azione di manutenzione è disciplinata dall’art. 1170 del codice civile, a mente del quale:

[I]. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili [816] può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo [8 n. 1, 21 2, 703 ss. c.p.c.].

[II]. L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

[III]. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Dunque, il possessore che è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili, può esercitare l‘azione di manutenzione del possesso, disciplinata dall’art. 1170 c.c.: la funzione dell’azione di manutenzione è quella di far cessare la molestia in atto e di impedire future turbative per consentire al possessore molestato di continuare l’esercizio del proprio possesso in modo pieno ed invariato.

La molestia o turbativa si concreta in qualsiasi ingerenza sulla cosa oggetto del possesso che determini una modificazione del possesso altrui o ne renda più disagevole l’esercizio.

La turbativa del possesso può discendere:

  • da una molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa oggetto dell’altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi;
  • da una molestia di diritto, consistente in dichiarazioni di volontà, contenute in un atto giudiziale o stragiudiziale, volte a contestare l’altrui possesso, senza realizzare nell’immediato alcun mutamento della consistenza esteriore della cosa e, dunque, senza incidere materialmente sul potere di fatto, ma ponendo in pericolo tale potere, turbando per tale via, il godimento della cosa.

 

L’azione di manutenzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’inizio della turbativa ed è esperibile se il possesso da tutelare dura da oltre un anno, in modo continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente; qualora il possesso sia stato acquisito in modo violento o clandestino, l’azione può esercitarsi se è decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

 

§ 4. Rapporto tra azione di reintegrazione ed azione di manutenzione

Le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela. Sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra loro, essendo poi compito del giudice qualificare esattamente la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato.

La giurisprundenza ha infatti avuto modo di puntualizzare che la proposizione dell’azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative, con conseguente possibilità di attuare i rimedi di cui all’art. 1170 c.c., senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, poiché l’azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2015, n. 7480).

La proposizione della sola azione di manutenzione preclude, invece, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell’indebito ampliamento del petitum, l’accoglimento di misure di contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa.

 

§ 5. Un caso pratico di manutenzione del possesso

Il sig. P.S. illustrava di aver posseduto da diversi decenni alcuni terreni agricoli, originariamente di proprietà dei genitori, poi divenuti oggetto di comunione ereditaria con le sorelle, provvedendo a coltivarli e facendo propri i relativi proventi.
Rappresentava che, all’esito del primo grado del giudizio di divisione ereditaria, i menzionati appezzamenti erano stati ricompresi nel lotto assegnato alla sorella sig.ra P.R. e questa, dichiarando di agire in esecuzione della sentenza di divisione (seppure appellata e con giudizio di secondo grado pendente), aveva dapprima diffidato per iscritto il fratello, tramite il proprio legale, ad astenersi dall’eseguire i lavori di coltivazione sui terreni in questione e poi aveva sbarrato le vie di accesso ai terreni con picchetti e nastro segnaletico.

A tutela degli interessi del sig. P.S., veniva presentato ricorso innanzi al Tribunale competente al fine di sentire ordinare alla sig.ra P.R., ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., di reintegrare il sig. P.S. nel possesso dei terreni, ed in via subordinata, al fine di sentire ordinare alla sig.ra P.R., ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., di cessare ogni molestia o turbativa del possesso in danno del sig. P.S. dei terreni in questione.
La sig.ra P.R. si costituiva in giudizio e spiegava domanda riconvenzionale di manutenzione, asserendo che il sig. P.S. con la propria condotta le avrebbe precluso l’esercizio del compossesso sui terreni.
Il procedimento cautelare veniva istruito con l’audizione degli informatori indicati dalle parti.
Il Tribunale (v. ordinanza), all’esito, qualificava la condotta posta in essere dalla sig.ra P.R. come molestia dell’altrui possesso: riteneva che “la missiva […] laddove diffida P.S. «dall’eseguire lavori sui terreni» annunciando, in caso di mancata adesione alla diffida, la volontà di «agire legalmente nei suoi confronti in ogni sede opportuna e competente», manifesta l’intenzione di attentare all’altrui possesso, palesandosi come molestia di diritto”.

Il Tribunale riteneva, poi, che “l’apposizione del nastro segnaletico e dei picchetti, sebbene portatrice di un coefficiente fievole di disturbo, si risolve pur sempre nella modificazione dello stato dei luoghi con conseguente ricaduta nelle modalità di godimento del possessore, in una certa misura coartato nella scelta dei punti da cui accedere ai fondi. Diversamente, qualora si volesse ritenere che tale condotta pur modificando l’esteriorità dei foni non abbia inciso in maniera significativa sul godimento dei medesimi, essa dovrebbe comunque essere apprezzata in senso negativo in quanto collegata alla sottostante molestia di diritto, della quale costituisce l’attuazione pratica e, dunque, la conferma dell’attualità e della concretezza del proposito di attentare all’altrui possesso”.

Il Tribunale accoglieva, pertanto, l’azione di manutenzione spiegata dal P.S. ed ordinava alla sig.ra P.R. di rimuovere i picchetti ed il nastro segnaletico nonché di astenersi dal proibire al fratello di accedere ai fondi e coltivarli.

Il Tribunale rigettava, invece, la domanda riconvenzionale di manutenzione spiegata dalla sig.ra P.R. rilevando che “la trasformazione del compossesso a possesso esclusivo, darebbe luogo ad una situazione di spoglio mentre la difesa resistente ha espressamente qualificato il rimedio esperito come azione di manutenzione, richiamando espressamente la norma di cui all’art. 1170 c.c.
Al riguardo, come noto, mentre la proposizione dell’azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative […], la proposizione dell’azione di manutenzione preclude, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell’indebito slargamento del petitum, l’accoglimento di misure dal contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa.
In secondo luogo, qualora si volesse ritenere che la condotta stigmatizzata vada intesa come turbativa e non come spoglio […], l’istanza sarebbe ugualmente non suscettibile di accoglimento. Infatti, la difesa ricorrente ha rappresentato che P.S. esercita in via esclusiva il possesso dei fondi da oltre dieci anni ed ha eccepito l’altrui decadenza dall’azione. Come noto, il rispetto del termine di decadenza contemplato dalle norme di cui agli artt. 1169 e 1170 c.c., si eleva a presupposto di legittimità dell’azione, sicché grava in capo a chi propone il rimedio possessorio l’onere di provare la tempestività dell’azione. Tuttavia, P.R., a fronte dell’eccezione di decadenza, non ha superato l’onere probatorio su essa gravante”.

A definizione del procedimento cautelare, il Tribunale così statuiva:
Visti gli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. così provvede:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a P.R. di procedere entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla rimozione dei picchetti e del nastro segnaletico e di astenersi dal diffidare P.S. dall’accedere e dal coltivare i seguenti fondi : […]
– autorizza P.S., qualora entro il termine sopra indicato P.R. Non abbia rimosso i picchetti ed il nastro segnaletico, a procedere personalmente in tal senso;
– rigetta la domanda formulata da P.R.;
– condanna P.R. Al rimborso in favore di P.S., della spese del procedimento che si liquidano in euro […], oltre Iva e rimborso fortetario”.

La sig.ra P.R. proponeva reclamo al Collegio, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., chiedendo la revoca dell’ordinanza sopra richiamata, con dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto da P.S. ed accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Il Collegio rigettava il reclamo dichiarandolo infondato (v. provvedimento allegato).

 

§ 6. CONTENUTI SCARICABILI

 

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