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Difetto o carenza di organizzazione della struttura sanitaria

Responsabilità medica per carenze o disfunzioni organizzative

La responsabilità della struttura sanitaria, a seguito della progressiva evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, si è ampliata ed arricchita di nuovi contenuti.

Si intende far riferimento alla consolidata tendenza a riconoscere nel difetto di organizzazione dell’ente una autonoma fonte di responsabilità, che prescinde da quella del medico dipendente dall’ente stesso.

Mentre, quindi, sino a qualche decennio fa la responsabilità dell’ente veniva fondata soltanto, ex art. 1228 c.c., sui comportamenti dolosi o colposi dei singoli operatori sanitari, negli attuali orientamenti giurisprudenziali la responsabilità contrattuale dell’ente viene autonomamente configurata per gravi carenze della struttura ospedaliera, anche quando non sussistano condotte colpevoli imputabili al sanitario.

Spezzatosi, dunque, il rigido legame tra responsabilità dell’ente ospedaliero e colpa (o dolo) del medico (o del personale paramedico), si è venuta profilando l’ipotesi del danno provocato da inefficienza della struttura ospedaliera, cioè a dire da fatti o eventi eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell’ospedale.

Si tratta, insomma, di un danno che non si sarebbe verificato se non ci fosse stato il difetto di efficienza lamentato.

 

La sentenza del Tribunale di Monza del 7 giugno 1995

Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Monza del 7 giugno 1995 (in Resp. civ. prev., 1996, 389), che ha inaugurato il nuovo corso giurisprudenziale in questa materia, si legge che la «responsabilità contrattuale della struttura sanitaria può non essere dovuta ai comportamenti dei singoli facenti parte della propria organizzazione, ma far capo alla struttura ospedaliera complessivamente organizzata».

Le richieste – prosegue la citata sentenza – di visita del pediatra e del neurologo, se fossero state esaudite in tempi rapidi, «avrebbero determinato, con ragionevole probabilità, un diverso sviluppo causale degli eventi, essendo inconcepibile, invece, che un ospedale sia strutturato in modo tale da rendere difficili, vista la lontananza dei reparti, interventi in altri reparti».

 

La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 28 novembre 1995

Poco tempo dopo il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 28 novembre 1995 (in Riv. it. med. leg., 1996, 619), ha reputato responsabile l’ente ospedaliero per non aver assicurato, in un reparto di ostetricia, la presenza continua di un anestesista rianimatore.

 

La sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 1997

Successivamente il Tribunale di Milano, 9 gennaio 1997 (in Resp. civ. prev., 1997, 1220), ha dichiarato che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per i danni alla persona del paziente «può essere dovuta anche esclusivamente alle colpose, gravi carenze organizzative della struttura ospedaliera stessa».

Si trattava della mancanza di un servizio di anestesia e rianimazione in un ospedale pediatrico ove si praticavano interventi chirurgici anche complessi.

 

Altre decisioni delle corti di merito e della Cassazione

In questo ordine di idee si sono, poi, allineate altre decisioni delle corti di merito, nonché della Cassazione:

  • Cass., 19 maggio 1999, n. 4852 (in Resp. civ. prev., 1999, 995) ha dichiarato la responsabilità dell’ente a causa dell’inadeguatezza della sua dotazione tecnica (inefficienza della strumentazione e della sezione di rianimazione neonatale);
  • Cass., 16 maggio 2000, n. 6318 (in Resp. civ. prev., 2000, 940) ha ritenuto la U.S.L. responsabile per non aver adempiuto, con la diligenza dovuta, l’obbligazione assunta nei confronti del paziente (il danno era stato prodotto da disfunzioni della struttura ospedaliera, nella specie consistenti nell’indisponibilità di un cardiotocografo funzionante);
  • da ultimo, Cass., 14 luglio 2004, n. 13066 (in Danno e resp., 2005, 537 ) ha precisato che risulta configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura, ove il danno subìto dal paziente risulti causalmente riconducibile ad un inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico in forza del complesso ed atipico rapporto che si instaura tra i due.

 

Tratti generali della responsabilità per difetto di organizzazione dell’ente sanitario

Ora, può súbito osservarsi che il difetto di organizzazione dell’ente appare rinviare ad una carenza di diligenza, imprescindibile parametro di valutazione del comportamento del debitore ex art. 1176 c.c.

Con la stipulazione del contratto di spedalità, infatti, la struttura sanitaria assume l’obbligo di assicurare al paziente la prestazione medica, verso corrispettivo (che sarà pagato dal paziente, dalla sua assicurazione o dallo Stato, non importa). Tale obbligazione, tuttavia, si presenta strutturalmente e funzionalmente collegata ad una serie di ulteriori doveri di comportamento strumentali alla realizzazione della prestazione principale.

Doveri che derivano direttamente dalla concezione solidaristica accolta dalla Costituzione (artt. 2 e 3 cost.) e che connotano buona parte delle situazioni giuridiche soggettive, la cui peculiarità è stata non a caso individuata nella complessità.

Ebbene, tra questi obblighi – desumibili peraltro da un apprezzamento in termini di buona fede del rapporto, e cioè da una valutazione dello stesso che tenga conto della condotta normale e socialmente tipizzata, nel contesto storico e geografico in cui viene in considerazione – occorre contemplare anche quello della buona organizzazione dell’ente.

La struttura ospedaliera, infatti, deve fornire al paziente la sicurezza di uno standard organizzativo (almeno) tollerabile in quanto corrispondente a quello che, tenuto conto del luogo, del tempo, delle circostanze e delle altre strutture ospedaliere affini, può essere considerato normale e tale che il paziente medio possa ragionevolmente attendersi, obiettivamente prevedere e, quindi, legittimamente pretendere.

 

Riflessioni conclusive

Va debitamente precisato che il parametro di riferimento per la valutazione della tollerabilità e della normalità degli aspetti organizzativi dell’ente deve essere rappresentato sempre dall’interesse del paziente, cioè a dire il valore primario della salute, alla luce del quale debbono essere valutate le scelte organizzative del servizio sanitario nazionale, fin troppo spesso ispirate esclusivamente a criteri di economicità e di risparmio, a detrimento della salute dei cittadini.

Infatti, la nuova tendenza all’aziendalizzazione della struttura ospedaliera, sempre piú atteggiata a vera e propria impresa, lungi dal deresponsabilizzare le aziende sanitarie, impone che i rischi d’impresa siano sopportati, nella loro interezza, da chi l’impresa esercita, e che dunque non vengano riversati sulle spalle degli utenti i disservizi che l’imprenditorialità può talvolta comportare.

 

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